OPERE IDRAULICHE: “Opere che sono o che possono venire in contatto con ‘acqua”.
La realizzazione delle opere di sistemazione dei corsi d’acqua compete alla P.F. “Genio Civile” ed è regolamentata, oltre che delle leggi in materia di LL.PP. e contratti pubblici da una norma speciale, tuttora vigente, R.D. 25/07/1904, n. 523, con il quale sono state classificate le opere idrauliche e dal successivo regolamento approvato con R.D. 09/12/1937 n. 2669, che tutela i corsi d’acqua ed istituisce il servizio di vigilanza e di piena.
L’esercizio della funzione comporta attività di progettazione e direzione dei lavori nel settore idraulico, nonché l’effettuazione di sopralluoghi e rilevamenti lungo tutti i corsi d’acqua – maggiori e minori - per un continuo accertamento delle situazioni.