La competenza riguarda l’espressione del parere di compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio, ai sensi dell’art. 89 del D.P.R. 380/01 con gli accertamenti relativi agli aspetti idrologici-idraulici, previsti dall’art.10 della L.R. 22/201 (DGR 53/2014), sugli strumenti urbanistici generali, attuativi e loro varianti, comprese le pratiche degli sportelli unici attività produttive (SUAP).
L’attività istruttoria è finalizzata alla valutazione dell’ammissibilità di ogni singola previsione urbanistica, proposta dalle Amministrazioni Comunali, in relazione alla presenza di pericolosità/criticità riconducibili sia agli aspetti geologico/geomorfologico/geotecnico che idrologico/ idrogeologico/idraulico, individuando se necessarie appropriate prescrizioni per garantire la compatibilità della trasformazione, con l’obiettivo della protezione del territorio dal rischio.
Relativamente alle suddette procedure la normativa di riferimento dispone nello specifico:
L’art.89 del D.P.R. 380 del 2001 “Parere sugli strumenti urbanistici”
- Tutti i comuni nei quali sono applicabili le norme di cui alla presente sezione e quelli di cui all'articolo 61, devono richiedere il parere del competente ufficio tecnico regionale sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati prima della delibera di adozione nonché sulle lottizzazioni convenzionate prima della delibera di approvazione, e loro varianti ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio.
- Il competente ufficio tecnico regionale deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dell'amministrazione comunale.
- In caso di mancato riscontro entro il termine di cui al comma 2 il parere deve intendersi reso in senso negativo.
L’art.10 “Compatibilità idraulica delle trasformazioni territoriali” della L.R. 22/2011
- Gli strumenti di pianificazione del territorio e le loro varianti, da cui derivi una trasformazione territoriale in grado di modificare il regime idraulico, contengono una verifica di compatibilità idraulica, volta a riscontrare che non sia aggravato il livello di rischio idraulico esistente, né pregiudicata la riduzione, anche futura, di tale livello.
- Ai fini di cui al comma 1, la verifica di compatibilità valuta l’ammissibilità degli interventi di trasformazione considerando le interferenze con le pericolosità idrauliche presenti e la necessità di prevedere interventi per la mitigazione del rischio, indicandone l’efficacia in termini di riduzione della specifica pericolosità.
- Al fine altresì di evitare gli effetti negativi sul coefficiente di deflusso delle superfici impermeabilizzate, ogni trasformazione del suolo che provochi una variazione di permeabilità superficiale deve prevedere misure compensative rivolte al perseguimento del principio dell’invarianza idraulica della medesima trasformazione.
Il paragrafo 1.3 “Effetti” del documento tecnico (art.10, comma 4, L.R.22/2011) approvato con DGR 53/2014 omissis…. gli Enti competenti, nell’ambito delle relative attribuzioni:
a) accertano sia eseguita la Verifica di compatibilità idraulica, con le modalità previste al Titolo II, in sede di redazione ed approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale generale e attuativa individuati dalla legislazione regionale, e delle loro varianti;
b) accertano siano applicate le disposizioni ricolte al perseguimento dell’invarianza idraulica di cui al Titolo III in sede di rilascio del titolo abilitativo ad attività di trasformazione comportante variazione di permeabilità superficiale.