Salute

Riconoscimento del servizio sanitario prestato all’estero

I cittadini italiani o residenti in uno dei paesi dell’U.E. che intendono farsi riconoscere un periodo lavorativo prestato all’estero in campo sanitario , ai fini della partecipazione ai concorsi indetti a livello regionale ed infraregionale  ed ai fini dell’accesso alle convenzioni con le Aziende Sanitarie per l’assistenza generica e specialistica , devono presentare apposita domanda alla regione di residenza, o in caso di attuale residenza all’estero, la regione in cui ha avuto l’ultima residenza in Italia. In caso di accoglimento della domanda e riconoscimento del servizio, il periodo indicato dal richiedente, sarà considerato equipollente al servizio prestato in Italia.
 

Data Aggiornamento 28/05/2021
Data Modifica 19/04/2019

L. 10/07/1960

Art. 124, comma 2, del D.L.vo 31/03/1998 n. 112,

D.G.R. Marche n. 1043 del 22.05.2001

D.G.R. Marche 2596 del 06/11/2001.
 

Data Aggiornamento 28/05/2021
Data Modifica 19/04/2019

La domanda da inviare alla regione deve essere conforme alla normativa sul bollo ( in carta semplice se proveniente dall’estero) e deve contenere, ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, una serie di dichiarazioni riguardanti lo status personale del richiedente sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso decreto in caso di dichiarazioni mendaci o produzione di atti falsi. 

In particolare i certificati più importanti da presentare sono :

  • Certificato dell’autorità sanitaria del paese estero ( ministero o autorità pubblica equivalente abilitata alla certificazione) debitamente autenticato qualora prodotto in fotocopia, dal quale risultino :

    1. a) che l’istituto o l’ente alle cui dipendenze è stato prestato il servizio è una istituzione fornita di una propria autonomia amministrativa, economica ed operativa, la cui attività è diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e non privatistici e, quindi, deve risultare espressamente scritto che si tratta di un “Ente Pubblico” o di una istituzione di interesse pubblico ovvero di una istituzione privata senza scopo di lucro;

    2. b) ai fini poi dell’equiparazione ai tipi di ospedali previsti dal nostro ordinamento, il certificato dovrà indicare se trattasi di struttura sanitaria universitaria. Tale attestazione , non può essere rilasciata dall’ente presso il quale è stato prestato servizio;

    3. c) nel caso di servizio prestato alle dirette dipendenze di Ministeri , organi regionali, provinciali e municipali o di altri organi pubblici è sufficiente la produzione dell’attestato di servizio contenente anche gli elementi di cui al punto b);

  •  certificato dell’ente o istituto estero, debitamente autenticato qualora prodotto in fotocopia, dal quale risultino:

    1. a) data del certificato : tale data dovrà essere posteriore alla cessazione del servizio prestato o quantomeno coincidere con la data della cessazione stessa. Qualora il termine del servizio sia successivo alla data del rilascio del certificato, occorrerà che nel certificato stesso sia chiaramente indicato che il sanitario risulta al momento in servizio. In questo caso , la data del certificato sarà considerata quale termine del servizio. Deve essere altresì specificato l’esatto periodo di inizio e cassazione del servizio (indicazione del giorno, del mese e dell’anno).


Documenti:

Guida alla presentazione della domanda

Facsimile Domanda
 

Data Aggiornamento 28/05/2021
Data Modifica 19/04/2019