Salute

FAQ

QUESITI AUTORIZZAZIONI

 

QUESITO 1) - Gli Ambulatori/Poliambulatori attualmente in attività e regolarmente autorizzati ai sensi della vecchia normativa devono ri-autorizzarsi? Se sì, entro quale scadenza?

RISPOSTA

RIF. NORMATIVO

SI, nel termine di 18 mesi decorrenti dalla fine dello stato di emergenza sanitaria

da COVID-19, pena la decadenza dell’autorizzazione in essere.

DGR 1194
del03.08.2020
 .

QUESITO 2) - Gli Ambulatori/Poliambulatori attualmente in attività e regolarmente autorizzati ai sensi della vecchia normativa, nel caso in cui debbano ri-autorizzarsi (vedi Quesito 1) e non siano intervenute modifiche, devono ripresentare sia l’autorizzazione alla realizzazione (AUT1) che l’autorizzazione all’esercizio (AUT2) oppure solo la seconda (AUT2)

RISPOSTA

RIF. NORMATIVO

Solo l’Autorizzazione all’esercizio.

DGR 1194
del 03.08.2020
 .

QUESITO 3) - Gli Ambulatori/Poliambulatori, attualmente in attività e regolarmente autorizzati ai sensi della vecchia normativa, in cui cambia il medico titolare dell’autorizzazione oppure viene sostituito il direttore sanitario possono chiedere la voltura della autorizzazione e procedere alla nuova autorizzazione nei tempi di scadenza indicati (domanda 1), oppure devono contestualmente richiedere la nuova autorizzazione secondo le modalità previste?

RISPOSTA

RIF. NORMATIVO

Nel caso di sostituzione del direttore o responsabile (non cambia la ragione sociale

e la partita IVA) possono adeguarsi nel termine di 18 mesi decorrenti dalla fine

dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19; nel caso di nuova attività dovrà

fare istanza secondo i requisiti della DGR 1571/2019 e adeguarsi subito.

L.R. 21/2016
art.10 comma 7
 ;


DGR 1194
del 03.08.2020
.

QUESITO 4) - Una struttura attualmente in attività ma non autorizzata in quanto ai sensi della vecchia normativa non era richiesto (es. studio podologo):

  • entro quando deve presentare domanda di autorizzazione alla realizzazione (AUT1)?
  • entro quando deve presentare domanda di autorizzazione all’esercizio (AUT2)?

RISPOSTA

RIF. NORMATIVO

Ai sensi della LR 21/2016 art. 7 comma 2 tali studi sono subordinati solo ad

autorizzazione all’esercizio (AUT2).

Dovranno presentare istanza di autorizzazione all’esercizio secondo i nuovi

manuali nel termine di 18 mesi decorrenti dalla fine dello stato di emergenza

sanitaria da COVID-19, pena la decadenza dell’autorizzazione in essere.

LR 21/2016
art. 7
 comma 2 ;

DGR 1194
del 03.08.2020
 .

QUESITO 5) - Nel caso di studio medico operante all’interno di un poliambulatorio (es. Podologo, DSA), quali schede del Manuale devono essere applicate?

RISPOSTA

RIF. NORMATIVO

Scheda codice paragrafo RGSP (Requisiti Generali per l’Autorizzazione degli Studi

Professionali) + scheda codice paragrafo specifica (es. Podologo scheda 3.4.3

STUDIO PODOLOGO, DSA scheda 3.3 STRUTTURA PER LA DIGNOSI DI DSA).

DGR 1571
del 16.12.2019

QUESITO 6) - Nel caso di Poliambulatorio con autorizzazione e accreditamento in essere per alcune prestazioni con scadenza 30/06/2021, con nuove prestazioni da autorizzare, come bisogna procedere?

A. Presentare AUT1 + AUT2 solo per le nuove sin da subito e aspettare il termine dei 18 mesi dal termine emergenza Covid-19 per presentare solo AUT2 per i servizi già autorizzati ed accreditati?

B. Presentare sin da subito AUT1 + AUT2 per tutte le prestazioni (sia le nuove che quelle attualmente autorizzate ed accreditate seppur in corso di validità)?

RISPOSTA

RIF. NORMATIVO

E’ una facoltà della Struttura valutare l’opportunità di scegliere tra le due opzioni sopra indicate (A e B). Sotto un profilo di semplificazione amministrativa, è preferibile, tuttavia, che la Struttura presenti sin da subito le istanze AUT1 e AUT2 per tutte le prestazioni.

L.R. n. 21/2016,

D.G.R. n. 1194/2020

QUESITO 7) - Caso di Ambulatorio di endoscopia - requisito 6) “È previsto un impianto di fonia/dati”. Cosa si intende? Per un ambulatorio inserito all'interno di un poliambulatorio quale funzione dovrebbe avere l'impianto fonia/dati? Nello specifico:

1-mettere in comunicazione chi e con chi?

2-che tipo di dati occorre trasferire?

RISPOSTA

RIF. NORMATIVO

Con il Decreto del Dirigente della P.F. Accreditamenti n. 69 del 15.06.2020 è stato approvato il Manuale operativo relativo ai requisiti di autorizzazione delle strutture ospedaliere ed extra-ospedaliere che erogano prestazioni in regime ambulatoriale che erogano prestazioni in regime ambulatoriale, degli stabilimenti termali e degli studi professionali di cui al comma 2 dell’art. 7 della L.R. 21/2016 (PARTE B).In relazione al requisito 6) dell’Ambulatorio di Endoscopia il Manuale operativo, a pag. 14, specifica che l’evidenza di questo requisito è rappresentata da una linea telefonica ed una linea dati.    

Decreto del Dirigente della P.F. Accreditamenti n. 69 del 15.06.2020

QUESITO 8) - STRUTTURE DI MEDICINA DI LABORATORIO. Esempio: Laboratorio accreditato con scadenza 14/10/2022. Annesso PPE (punto prelievi esterno) con scadenza accreditamento 11/07/2020.

  • Come muoversi con le istanze di Autorizzazione?
  • Esiste modulistica per la presentazione delle istanze?
  • Quali sono le tempistiche?
  • Come gestire i PPE che prima venivato?no autorizzati ed accreditati singolarmente in aggiunta al Laboratorio? Si autorizzano anche eventuali PPE in un unico procedimen

RISPOSTA

RIF. NORMATIVO

Anche per le Strutture della Medicina di Laboratorio si applica quanto previsto nella D.G.R. n. 1194/2020 secondo cui le strutture di cui all’art. 7, commi 1 e 2, della L.R. n. 21/2016 e ss.mm.ii. che sono in possesso dell’autorizzazione all’esercizio sulla base dei requisiti di cui alla D.G.R. n. 2200/2000 e ss.mm.ii. devono presentare nuova istanza di autorizzazione all’esercizio al SUAP/Comune competente secondo quanto previsto dal nuovo Manuale di autorizzazione di cui alla D.G.R.M. n. 1573/2019 nel termine di 18 mesi decorrente dalla fine dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19. Poi, dopo aver ottenuto il provvedimento comunale di nuova autorizzazione all’esercizio sulla base dei nuovi manuali di autorizzazione, le strutture devono procedere ad accreditarsi sulla base dei nuovi requisiti previsti dal nuovo Manuale di Accreditamento di cui alla D.G.R. n. 1572/2019. E’ in corso di  approvazione la modulistica per la presentazione delle istanze. La procedura sopra descritta relativa al percorso di adeguamento della Struttura dapprima dell’autorizzazione all’esercizio e poi ai nuovi requisiti di accreditamento si applica anche ai PPE, tenendo presente che, a pag. 24 del manuale di autorizzazione delle Strutture della Medicina di Laboratorio, il PP viene definito come la “struttura che eroga prestazioni di materiale biologico quale articolazione funzionale del laboratorio Analisi di riferimento autorizzato ed accreditato ai sensi della Legge Regionale n. 21/2016”.

Sul punto si richiama l’attenzione anche della D.G.R. n. 1073 del 03.08.2020 “Attuazione dell’Accordo Stato-Regioni n. 61/CSR del 23.03.2011 - Linee di indirizzo regionali per la riorganizzazione delle strutture private accreditate di Medicina di Laboratorio” e della D.G.R. n. 1258 del 05.08.2020 “Emergenza sanitaria covid-19: dgr 1573/2019 proroga termini per il raggiungimento del requisito della soglia minima di attività prevista per le strutture di medicina di laboratorio”.

D.G.R. n. 1194/2020 ;

D.G.R. n. 1073/2020 ;

D.G.R. n. 1258/2020 .

 

QUESITO 9) - È possibile nominare un direttore sanitario non iscritto all'ordine della provincia dove è sita la sede della relativa struttura sanitaria?
RISPOSTA RIF. NORMATIVO

Sì, tale ipotesi è possibile a far data dal 01/02/2022, data di entrata in vigore del nuovo Art. 1, comma 536, della Legge del 30/12/2018 n. 145, così come modificato dalla Legge del 23/12/2021 n. 238, Art. 30.

Alla luce di tale modifica normativa, non esiste più l’obbligo per le strutture sanitarie private di cura di dotarsi di un direttore sanitario iscritto all'albo dell'ordine territoriale competente per il luogo nel quale hanno la loro sede operativa, bensì solo l’obbligo in capo al direttore sanitario di comunicazione dell’incarico direttivo all’ordine territorialmente competente.

Si riporta di seguito il testo dell’Art. 1, comma 536, della Legge del 30/12/2018 n. 145, in vigore dal 01/02/2022:

“536. In caso di violazione delle disposizioni sulle comunicazioni informative sanitarie di cui al comma 525, gli ordini professionali sanitari territoriali, anche su segnalazione delle rispettive Federazioni, procedono in via disciplinare nei confronti dei professionisti o delle società iscritti e segnalano tali violazioni all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza.

Le strutture sanitarie private di cura si dotano di un direttore sanitario che comunica il proprio incarico all'ordine territoriale competente per il luogo in cui ha sede la struttura. A tale ordine territoriale compete l'esercizio del potere disciplinare nei confronti del direttore sanitario limitatamente alle funzioni connesse all'incarico.”

Legge n. 145/2018

Legge n. 238/2021

 

 

QUESITI ACCREDITAMENTI

QUESITO 1) - E' vero che le strutture sanitarie dovranno riautorizzarsi all'esercizio e  presentare nuova istanza di accreditamento secondo i requisiti dei nuovi manuali?

RISPOSTA

In coerenza con la L.R. 21/2016, la DGR n. 1194/2020 ha stabilito che le strutture devono adeguare prima l’autorizzazione all’esercizio e, successivamente, l’accreditamento ai nuovi requisiti previsti dai relativi Manuali approvati e che, durante questo percorso di adeguamento rimangono in vigore gli atti autorizzativi e di accreditamento in essere, compresi gli eventuali convenzionamenti stipulati con il SSR, allo scopo di garantire la continuità dei servizi nell’interesse dei cittadini.

Pertanto, la Regione Marche non chiede ai soggetti interessati di presentare le istanze di accreditamento sulla base del relativo Manuale (DGR 1572/2019), ma di procedere all’adeguamento dell’autorizzazione all’esercizio nel rispetto del termine previsto dalla DGR n. 1194/2020, pena la decadenza dell’autorizzazione in essere.

Nella fase di adeguamento resta valido l’accreditamento in essere.

QUESITO 2) - Gli Ambulatori/poliambulatori attualmente in attività e regolarmente accreditati con scadenza dell’accreditamento triennale entro 2020 o già scaduti devono ri-accreditarsi e se sì entro quale scadenza oppure devono prima procedere con l’aggiornamento dell’autorizzazione?

RISPOSTA

RIF. NORMATIVO

Sulla base della D.G.R. n. 1194 del 03 agosto 2020 gli ambulatori/poliambulatori attualmente in attività e regolarmente accreditati con scadenza dell’accreditamento triennale entro 2020 o già scaduti devono presentare nuova istanza di autorizzazione all’esercizio al SUAP/Comune competente secondo quanto previsto dai nuovi Manuali di autorizzazione di cui alle DD.G.R.M. n. 157172019, n. 1573/2019, n. 1669/2019, n. 937/2020 e n. 938/2020, nel termine di 18 mesi decorrente dalla fine dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19. Poi, dopo aver ottenuto il provvedimento comunale di nuova autorizzazione all’esercizio sulla base dei nuovi manuali di autorizzazione, le strutture devono procedere ad accreditarsi sulla base dei nuovi requisiti previsti dal nuovo Manuale di Accreditamento di cui alla D.G.R. n. 1572/2019.

D.G.R. n. 1194
del 03 agosto 2020

QUESITO 3) - Gli Ambulatori/Poliambulatori attualmente in attività e regolarmente accreditati con scadenza dell’accreditamento triennale entro 2020 o già scaduti, qualora debbano intraprendere, secondo il quesito 3.1, il processo di ri-autorizzazione + ri-accreditamento mantengono l’accreditamento istituzionale e le relative convenzioni con il SSR per il periodo di scadenza previsto dalla DGR 1194/2020
(18 mesi dalla fine dell’emergenza per autorizzazione + ulteriori 6 mesi per accreditamento) ?

RISPOSTA

RIF. NORMATIVO

Sulla base della D.G.R. n. 1194 del 03 agosto 2020 nelle more della conclusione del percorso di nuova autorizzazione all’esercizio, rimangono in vigore gli atti autorizzativi e di accreditamento in essere, compresi gli eventuali convenzionamenti stipulati con il SSR, allo scopo di garantire la continuità dei servizi nell’interesse dei cittadini.

D.G.R. n. 1194
del 03 agosto 2020

QUESITO 4) - Gli Ambulatori/poliambulatori attualmente in attività e regolarmente accreditati con scadenza dell’accreditamento triennale nei prossimi anni 2021 - 2022 devono ri-accreditarsi e se sì entro quale scadenza oppure devono prima procedere con l’aggiornamento dell’autorizzazione? 

RISPOSTA

RIF. NORMATIVO

Indipendentemente dalla scadenza dell’accreditamento, sulla base della D.G.R. n. 1194 del 03 agosto 2020 gli ambulatori/poliambulatori attualmente in attività e regolarmente accreditati con scadenza dell’accreditamento triennale entro 2020 o già scaduti devono presentare nuova istanza di autorizzazione all’esercizio al SUAP/Comune competente secondo quanto previsto dai nuovi Manuali di autorizzazione di cui alle DD.G.R.M. n. 1571/2019, n. 1573/2019, n. 1669/2019, n. 937/2020 e n. 938/2020, nel termine di 18 mesi decorrente dalla fine dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19. Poi, dopo aver ottenuto il provvedimento comunale di nuova autorizzazione all’esercizio sulla base dei nuovi manuali di autorizzazione, le strutture devono procedere ad accreditarsi sulla base dei nuovi requisiti previsti dal nuovo Manuale di Accreditamento di cui alla D.G.R. n. 1572/2019.

D.G.R. n. 1194
del 03 agosto 2020

QUESITO 5) - Gli Ambulatori/Poliambulatori attualmente in attività e regolarmente accreditati con scadenza dell’accreditamento triennale nei prossimi anni 2021 - 2022, qualora debbano intraprendere, secondo il quesito 3), il processo di ri-autorizzazione + ri-accreditamento mantengono l’accreditamento istituzionale e le relative convenzioni con il SSR per il periodo di scadenza previsto dalla DGR 1194/2020
(18 mesi dalla fine dell’emergenza per autorizzazione + ulteriori 6 mesi per accreditamento)  ? 

RISPOSTA

RIF. NORMATIVO

Sulla base della D.G.R. n. 1194 del 03 agosto 2020 nelle more della conclusione del percorso di nuova autorizzazione all’esercizio, rimangono in vigore gli atti autorizzativi e di accreditamento in essere, compresi gli eventuali convenzionamenti stipulati con il SSR, allo scopo di garantire la continuità dei servizi nell’interesse dei cittadini.

D.G.R. n. 1194
del 03 agosto 2020

QUESITO 6) - Livelli di accreditamento. Il rilascio dell’accreditamento “di base” e quello “avanzato” che validità ha e cosa consente di ottenere alla struttura che lo riceve, rispetto al percorso complessivo di accreditamento (eccellenza), ora obbligatorio da raggiungere? 

RISPOSTA

RIF. NORMATIVO

Il raggiungimento del livello di eccellenza è un percorso chiaramente definito nel nuovo Manuale di Accreditamento di cui alla D.G.R. n. 1572/2019 (pagg. 17 e 23) il quale delinea l’accreditamento come un percorso che parte da un accreditamento di base al T.0, si  sviluppa in un accreditamento di livello avanzato al tempo T.1 sino a raggiungere il livello di eccellenza la T.2., nel rispetto dei tempi indicati nel medesimo Manuale di Accreditamento, come esplicitato a pag. 17.

D.G.R. n. 1572
del 16.12.2019

QUESITO 7) - È possibile per una società accreditare un ramo d’azienda, cioè un’attività specifica all’interno di una società che ne svolge altre differenziate?

Se si, tutti i requisiti richiesti per l’accreditamento sono circoscritti all’attività per la quale si chiede l’accreditamento?

RISPOSTA

RIF. NORMATIVO

L’accreditamento istituzionale, ai sensi dell’art. 2, lettera f), della L.R. n. 21 del 2016, é il provvedimento con il quale si riconosce alle strutture pubbliche e private già autorizzate l’idoneità a essere potenziali erogatori di prestazioni nell’ambito e per conto del Servizio sanitario nazionale (SSN) e del sistema integrato di interventi e servizi sociali. Dunque, non è previsto l’accreditamento di un ramo d’azienda, ma solo delle strutture di cui all’art. 7 della citata legge, già autorizzate all’esercizio. Per l’individuazione dei requisiti che la Struttura, a seconda della sua tipologia, deve possedere nei diversi tempi definiti dal manuale di Accreditamento (T.0, al T.1, al T.2) si rinvia al Manuale stesso (pagg. 27 e ss. della D.G.R. n. 1572/2019)

L.R. n. 21
del 30.09.2016
 ;

D.G.R. n. 1572/2019.

QUESITO 8) - Nel caso in cui una struttura socio-sanitaria, nella fattispecie una fondazione, abbia appaltato il servizio “chiavi in mano” ad una cooperativa, chi è il soggetto intestatario dell’istanza di accreditamento? La fondazione o la cooperativa?

RISPOSTA

RIF. NORMATIVO

E’ il legale rappresentante della struttura che presenta istanza di accreditamento volta all’accreditamento della struttura sanitaria pubblica o privata di cui è legale rappresentante. L’accreditamento non è trasferibile.

D.G.R. n. 1572/2019

L.R. 21/2016
art. 17 comma 8

QUESITO 9) - Nel caso in cui un professionista apporti all’interno di un ambulatorio attrezzature di sua proprietà, tali attrezzature rilevano ai fini del soddisfacimento dei requisiti dell’ambulatorio?

Se si: posto che l’ambulatorio dovrà assumere tutti gli oneri per garantire l’efficienza di tali attrezzature (manutenzione, ecc.), in forza di quale contratto può assumere la gestione dei suddetti cespiti (comodato, noleggio, ecc.)?

RISPOSTA

RIF. NORMATIVO

Sì rilevano a fini del soddisfacimento dei requisiti di cui ai manuali regionali di autorizzazione, purchè le attrezzature abbiano tutti i requisiti di legge (collaudo, ecc.), siano conformi ai requisiti di cui ai manuali regionali di autorizzazione e siano stabilmente messi a servizio della struttura sanitaria.

Sotto l’aspetto prettamente sanitario ed amministrativo sono ammissibili tutti i legittimi titoli di godimento delle attrezzature citate. 

DGR 1571/2019

e

Codice Civile