Salute

Mobilità sanitaria internazionale

Come cittadino europeo, assistito dal Servizio Sanitario di un Paese, puoi ricevere cure in tutti gli altri Paesi dell’Unione europea.
Le cure sono a carico delle istituzioni sanitarie competenti del tuo Stato. La copertura dei costi relativi alle cure mediche in un altro Stato dell’UE può essere erogata attraverso:

  • assistenza diretta: il Servizio sanitario del tuo Paese paga direttamente al Servizio sanitario del Paese di cura
  • assistenza indiretta: anticipi le spese alle strutture sanitarie o ai professionisti, pubblici, privati o privati convenzionati del Paese estero di cura e successivamente chiedi il rimborso alla tua AST di competenza.


I principi generali previsti dai due strumenti normativi possono trovare specifiche modalità di applicazione nei singoli Stati dell’UE e possono affiancarsi ad ulteriori norme nazionali in materia.

Assistenza diretta: i Regolamenti

Puoi ricevere cure in un altro Paese dell'UE, SEE e Svizzera alle stesse condizioni degli assistiti dal Servizio sanitario del Paese di cura, grazie all'assistenza diretta (Regolamenti comunitari di sicurezza sociale n. 883 del 29 aprile 2004 e n. 987 del 16 settembre 2009).

Il tuo Servizio sanitario paga direttamente le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture sanitarie o dai professionisti, pubblici o privati convenzionati (assistenza diretta). Non riceverai il rimborso per il ticket.
Questo servizio non si applica alle prestazioni fornite da strutture sanitarie o da professionisti privati non convenzionati (o al di fuori delle convenzioni).

Se ti trovi temporaneamente in un altro Stato membro, tenuto conto della natura delle prestazioni e della durata prevista del soggiorno, hai accesso diretto alle cure necessarie presentando la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM) o dal suo certificato sostitutivo.

Non è consentito utilizzare la TEAM o il suo certificato sostitutivo per ottenere la copertura dei costi al di fuori di cure necessarie.

Nel caso di cure programmate, cioè per le cure definite nell’ambito di una precisa terapia, quindi prescritte anticipatamente, devi richiedere un’autorizzazione preventiva alla tua istituzione competente.

Per saperne di più consulta:

  • Cure programmate nell’Unione europea (se sei un cittadino italiano)
  • Cure programmate in Italia (se sei un cittadino di un altro Paese dell’UE)

L’autorizzazione è subordinata a due condizioni:

  1. le cure sono adeguate e finalizzate a garantire la tutela della salute dell’interessato
  2. le cure rientrano tra le prestazioni sanitarie erogabili dal Servizio sanitario di appartenenza ma non possono essere praticate nel proprio Paese entro un lasso di tempo accettabile sotto il profilo medico, tenuto conto dello stato di salute e della probabile evoluzione della malattia.

L’autorizzazione è concessa mediante il rilascio di un attestato (modello S2) che deve essere presentato alle istituzioni Sanitarie di riferimento o alle strutture sanitarie oppure ai professionisti, pubblici o privati convenzionati del Paese di cura.
Possono essere autorizzate anche le spese di viaggio e in alcuni casi di accompagnamento.

Assistenza indiretta: la Direttiva

Puoi ricevere cure sanitarie negli altri Paesi dell’UE, in Islanda, Norvegia e Liechtenstein anticipando la spesa e poi chiedendo il rimborso al tuo Stato di appartenenza, alle condizioni di seguito descritte (Direttiva UE n. 24 del 9 marzo 2011 recepita con Decreto legislativo n. 38 del 4 marzo 2014): 

  • il paziente anticipa i costi dell’assistenza sanitaria, autorizzata nei casi previsti, e successivamente richiede il rimborso al Servizio sanitario di appartenenza
  • il rimborso per le prestazioni sanitarie è pari al costo che il Servizio sanitario di appartenenza avrebbe sostenuto se le cure fossero state erogate nello Stato di appartenenza, senza superare il costo totale della cura. Gli Stati possono comunque decidere autonomamente di rimborsare l’intero costo della cura, anche se superiore ai costi che avrebbe sostenuto il Servizio sanitario di appartenenza erogando la prestazione sul proprio territorio.

Le cure rimborsabili sono quelle erogate dal Servizio sanitario di appartenenza, con esclusione:

  • delle prestazioni sanitarie di lunga durata (il cui scopo è sostenere le persone che necessitano di assistenza nello svolgimento di compiti quotidiani e di routine),
  • dell’assegnazione e dell’accesso agli organi ai fini dei trapianti
  • dei programmi pubblici di vaccinazione contro le malattie contagiose

Per motivi imperativi di interesse generale, gli Stati possono limitare l’accesso alle cure sul proprio territorio ai pazienti in ingresso, e limitare l’applicazione delle norme sul rimborso ai pazienti in uscita.

Gli Stati possono inoltre introdurre un'autorizzazione preventiva alle cure transfrontaliere quando la prestazione:

  • comporta il ricovero del paziente per almeno una notte o richiede l’utilizzo di un’infrastruttura sanitaria o apparecchiature mediche altamente specializzate e costose
  • richiede cure che comportano un rischio particolare per il paziente o la popolazione
  • è erogata da strutture sanitarie pubbliche/private o private convenzionate e professionisti sanitari che, nel caso specifico, potrebbero suscitare gravi e specifiche preoccupazioni rispetto alla qualità o alla sicurezza dell’assistenza.

I cittadini italiani e dell'UE iscritti al Servizio sanitario italiano che intendono avvalersi dell'assistenza sanitaria indiretta sono tenuti a richiedere l'autorizzazione preventiva limitatamente alle prestazioni previste dal DM 50 del 16 aprile 2018.

Se chiedi l’autorizzazione per andare a curarti con l’assistenza indiretta (Direttiva) e ci sono i presupposti per usufruire dell’assistenza diretta (Regolamenti), l’autorizzazione ti verrà concessa per quest’ultimi. Ricordati che comunque puoi richiedere espressamente di avvalerti della direttiva.

Consulta il Punto di contatto nazionale

Normativa di riferimento

  • Regolamenti comunitari di sicurezza sociale n. 883 del 29 aprile 2004
    Regolamento n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale - Pubblicato nel n. L 166 del 30 aprile 2004.
  • Regolamento comunitario di sicurezza sociale n. 987 del 16 settembre 2009
    Regolamento n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale - Pubblicato nel n. L 284 del 30 ottobre 2009
  • Direttiva UE n. 24 del 9 marzo 2011
    Direttiva n. 2011/24 del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera - Pubblicata nel n. L 88 del 4 aprile 2011
  • Decreto legislativo n. 38 del 4 marzo 2014
    Attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, nonché della direttiva 2012/52/UE, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro stato membro.

Data Aggiornamento 04/10/2022
Data Modifica 04/10/2022

  • Regolmenti UE
  • Transfrontaliera
REGOLAMENTI UE

Il Regolamento (CE) n. 883/2004 “Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale" e

il Regolamento (CE) n. 987/2009 “Modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2004",

consentono di ricevere cure in un altro Paese dell’UE, negli altri paesi dello SEE e nella Svizzera, alle stesse condizioni degli assistiti del Servizio Sanitario del Paese di appartenenza.

Le prestazioni erogate dalle strutture sanitarie o dai professionisti, pubblici o privati convenzionati, sono pagate direttamente dal proprio Servizio Sanitario (assistenza diretta).

L’eventuale partecipazione alla spesa sanitaria (il ticket) non è di norma oggetto di rimborso.

Questo sistema non si applica alle prestazioni fornite da strutture sanitarie o da professionisti privati non convenzionati.

Nel caso di cure programmate, cure definite nell'ambito di una precisa terapia, quindi prescritte anticipatamente, è necessario richiedere un’autorizzazione preventiva alla propria istituzione competente.

 

NORMATIVA

Regolamento (CE) n. 883/2004 “Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale"

Regolamento (CE) n. 987/2009 “Modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2004",

 

Data Aggiornamento 04/10/2022
Data Modifica 04/10/2022

TRANSFRONTALIERA

La Direttiva Europea 2011/24/UE “Transfrontaliera” riconosce il diritto a ricevere assistenza sanitaria in tutti i paesi dell’Unione Europea stabilendo le condizioni rispetto alle quali un paziente può recarsi in un altro paese dell’UE per ricevere assistenza medica sicura e di qualità e che possa essere rimborsata dal proprio regime di assicurazione malattia.

Essa consente di :
- scegliere il professionista sanitario e la struttura sanitaria a cui rivolgersi per diagnosi e cure (tutti i prestatori pubblici, privati convenzionati e non)
- ottenere più facilmente il riconoscimento delle ricette rilasciate in Italia o in un altro Stato dell’UE, sul territorio di ogni stato membro;
- ricevere il rimborso delle spese sostenute sia per le prestazioni sanitarie ottenute sia per i farmaci o dispositivi medici acquistasti , secondo le tariffe applicate dallo Stato di provenienza ;
- ricevere informazioni sui diritti del cittadino dal Punto di Contatto Nazionale Istituito presso ciascun Stato e dalle strutture territoriali già operanti.

La Direttiva è stata recepita in Italia con il Decreto Legislativo n. 38 del 4 marzo 2014, entrato in vigore il 5 aprile 2014.

Tale Decreto stabilisce criteri e modalità per il ricorso a prestatori di assistenza sanitaria operanti negli Stati dell’unione Europea, nel rispetto delle competenze nazionali sull'organizzazione dei propri sistemi sanitari.

Si applica alle prestazioni di assistenza sanitaria, sia per le cure programmate che per le cure non programmate, fornite all’interno degli Stati membri della UE da tutti i prestatori pubblici, privati convenzionati e non.

Gli Stati possono inoltre introdurre un'autorizzazione preventiva alle cure transfrontaliere, verificando anche:

  • che le cure non comportino un rischio particolare per il paziente o la popolazione;
  • che il prestatore di assistenza sanitaria non susciti gravi e specifiche preoccupazioni rispetto alla qualità o alla sicurezza dell’assistenza.

 

NORMATIVA

Direttiva Europea 2011/24/UE “Transfrontaliera” "Concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera"

Decreto Legislativo n. 38 del 4 marzo 2014 "Attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, nonche' della direttiva 2012/52/UE, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro stato membro"

 

Data Aggiornamento 04/10/2022
Data Modifica 04/10/2022

La Regione Marche ha adottato a livello regionale i tariffari relativi alle prestazioni sanitarie Ospedaliere e Specialistiche Ambulatoriali, a cui riferirsi anche per l'applicazione della normativa europea.

Tariffario Prestazioni di Ricovero Ospedaliero (D.G.R. 709/2014)

Tariffario Prestazioni Specialistiche Ambulatoriali (D.G.R. n. 1468/2014 ,D.G.R. 5/2015 e D.G.R. 193/2015)

Con Legge regionale 8 agosto 2022 n. 19 recante ad oggetto "Organizzazione del servizio sanitario regionale", alla data del 31 dicembre 2022 l'Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR) è soppressa e dal 1° gennaio 2023 sono costituite e divengono operative le Aziende Sanitarie Territoriali (DGRM n. 1499/ 2022, n.1500/2022, n.1501/2022, n.1502/2022, n.1503/2022)

 

NORMATIVA

L.R. n. 19 del 08/08/2022 “Organizzazione del Servizio Sanitario Regionale”

D.G.R. n. 709 del 9 giugno 2014 “Aggiornamento tariffe per prestazioni di assistenza ospedaliera per gli erogatori pubblici e privati accreditati della Regione Marche”

D.G.R. n. 1468 del 29 dicembre 2014 “Definizione del Nomenclatore delle Prestazioni di Assistenza Specialistica Ambulatoriale per gli erogatori pubblici e privati accreditati della Regione Marche e relative tariffe"

D.G.R. N. 5 del 13 gennaio 2015 “Modifiche DGR n. 1468 del 29/12/2014 “definizione del Nomenclatore delle prestazioni di Assistenza Specialistica ambulatoriale per gli erogatori pubblici e privati accreditati della Regione Marche e relative tariffe”.

D. G. R. n. 193 del 17 marzo 2015 “ Modifiche DGR n. 1468 del 29/12/2014 “definizione del Nomenclatore delle prestazioni di Assistenza Specialistica ambulatoriale per gli erogatori pubblici e privati accreditati della Regione Marche e relative tariffe - Integrazioni e chiarimenti””
 

 

Data Aggiornamento 04/10/2022
Data Modifica 04/10/2022

Cure di altissima specializzazione all'estero

L’Assistenza sanitaria all'estero è consentita, in via eccezionale, solo per le prestazioni di altissima specializzazione che non siano ottenibili in Italia tempestivamente o in forma adeguata alla particolarità del caso clinico.

E’ necessaria una autorizzazione preventiva da parte del proprio Distretto Sanitario di Area Vasta che viene rilasciata previa acquisizione di una valutazione tecnica da parte del Centro di Riferimento Regionale competente per la specifica patologia. Spetta al Centro di Riferimento la valutazione sulla presenza dei requisiti richiesti e sull’appropriatezza della struttura estera.

Se preventivamente autorizzati, al rientro in Italia occorre presentare al distretto la richiesta per il parziale rimborso delle spese sostenute corredata dalla documentazione prevista.

 

Per informazioni e per presentare la domanda di autorizzazione, il cittadino deve rivolgersi al proprio Distretto Sanitario di residenza. La domanda va presentata con congruo anticipo.

Normativa

 

 

DECRETO MINISTERO DELLA SANITA' 3 novembre 1989 

Criteri  per  la  fruizione  di  prestazioni assistenziali in forma indiretta presso centri di altissima specializzazione all'estero.

 

DECRETO MINISTERO DELLA SANITA' 13 maggio 1993  

Modificazioni al decreto ministeriale 3 novembre 1989 concernente i criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali presso centri di altissima specializzazione all'estero.

 

 

Data Aggiornamento 04/10/2022
Data Modifica 04/10/2022

La Tessera Europea di Assicurazione Malattia - TEAM è entrata in vigore, anche in Italia, dal 1° novembre 2004. La tessera, che è il retro della Tessera Sanitaria nazionale -TS o della Carta Regionale dei Servizi, ti permette di usufruire delle cure medicalmente necessarie (e quindi non solo urgenti) coperte in precedenza dai modelli E 110, E 111, E 119 ed E 128, se sei in un Paese UE, SEE o Svizzera per temporaneo soggiorno.

Immagine TEAM

A chi viene rilasciata

Tutte le persone iscritte al Servizio Sanitario Nazionale (SSN), in possesso della cittadinanza italiana che hanno la residenza in Italia, possono ricevere la TEAM, in linea di principio. Eccezioni riguardano:

  •  i lavoratori con contratto di diritto italiano iscritti all’Anagrafe italiani residenti all’estero (AIRE) e distaccati all’estero
  • gli studenti (titolari di modello E106 o S1) iscritti all’AIRE
  • i pensionati (e loro familiari) in possesso di un modello E121 o S1 (dal 1° maggio 2010 con l’entrata in vigore dei nuovi regolamenti comunitari di sicurezza sociale)
  • i familiari di lavoratori, che risiedono in un Paese diverso da quello del capofamiglia, in possesso di modello E109 o S1.

Poiché la TEAM, rilasciata dall'Agenzia delle entrate, attualmente non viene consegnata all'estero, l'AST ti può rilasciare il certificato sostitutivo.

Inoltre, la TEAM spetta anche ai cittadini comunitari ed extracomunitari iscritti al SSN in possesso dei requisiti e delle condizioni previste dalla normativa rispettivamente comunitaria e nazionale.

Come e dove utilizzarla

Per ottenere le prestazioni, puoi recarti direttamente presso un medico o una struttura sanitaria pubblica o convenzionata ed esibire la TEAM, che dà diritto a ricevere le cure alle stesse condizioni degli assistiti del Paese in cui ti trovi. L’assistenza è in forma diretta e pertanto nulla è dovuto, eccetto il pagamento di un eventuale ticket ( in Francia, ad esempio, è del 20% su ogni prestazione compreso il ricovero ospedaliero ) che è a diretto carico dell’assistito e quindi non rimborsabile.

Ti ricordiamo che in Svizzera ed in Francia (dove vige un sistema basato sull’assistenza in forma indiretta), il più delle volte viene richiesto il pagamento delle prestazioni. E’ bene sapere che il rimborso (eccetto, come detto sopra, per il ticket) può essere richiesto direttamente sul posto all’istituzione competente (alla LAMal per la Svizzera ed alla CPAM competente per la Francia). In caso contrario il rimborso dovrà essere richiesto alle AST al rientro in Italia, presentando le ricevute e la documentazione sanitaria.

Inoltre, non puoi utilizzare la TEAM per cure di altissima specializzazione all’estero (cure Programmate), per le quali è necessaria l’autorizzazione preventiva da parte della tua AST.

Validità

La TEAM ha validità sei anni, eccetto diversa indicazione da parte della Regione/ASL di appartenenza (Decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze del 25 febbraio 2010, che aggiorna il Decreto dell’11 marzo 2004). In prossimità della scadenza, l’Agenzia delle entrate provvede automaticamente ad inviare la nuova tessera.

Certificato sostitutivo

Puoi richiedere alla tua AST di appartenenza un certificato sostitutivo della TEAM solo nei seguenti casi eccezionali:

  • furto o smarrimento, se la tessera è stata già ricevuta, presentando copia della relativa denuncia
  • partenza in tempi troppo brevi per poter ottenere la tessera, se non è stata ancora ricevuta.

In quest’ultimo caso, l’Ufficio dell’Agenzia delle entrate ha previsto la possibilità per le ASL di richiedere on-line la tessera per gli assistiti che ne facciano richiesta. Dalla data della richiesta occorreranno circa 30 giorni per riceverla. E’ sempre possibile, da parte delle ASL, rilasciare un certificato sostitutivo provvisorio compilato a mano.

Se i dati anagrafici riportati sulla TEAM fossero errati, rivolgiti ad un qualsiasi Ufficio dell’Agenzia delle entrate per chiederne la correzione. Allo stesso modo, in caso di smarrimento o furto, potrai richiederne un duplicato accedendo al Servizio di richiesta duplicato della Tessera sanitaria sul sito dell'Agenzia delle entrate.

Ti ricordiamo che il Ministero della Salute non ha alcuna competenza nell’emissione e distribuzione della TEAM.

European Health Insurance Card - EHIC

La European Health Insurance Card - EHIC (Tessera Europea Assicurazione malattia) permette,  di usufruire delle cure medicalmente necessarie (e quindi non solo urgenti) coperte in precedenza dai modelli E 110, E 111, E 119 ed E 128.

Come e dove utilizzare la EHIC

Per ottenere le prestazioni, puoi recarti direttamente presso un medico o una struttura sanitaria pubblica o convenzionata ed esibire la EHIC, che dà diritto a ricevere le cure alle stesse condizioni degli iscritti al SSN italiano. L’assistenza è in forma diretta e pertanto nulla è dovuto, eccetto il pagamento di un eventuale ticket che è a diretto carico dell’assistito e quindi non rimborsabile.

Ti ricordiamo che non puoi utilizzare la EHIC per cure di altissima specializzazione in  Italia (cure Programmate),  per le quali è necessaria l’autorizzazione preventiva da parte della tua istituzione competente.

Riferimenti normativi: