Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e sociosanitarie
L’accreditamento istituzionale è il provvedimento con il quale si riconosce alle strutture pubbliche e private già autorizzate, l’idoneità ad essere potenziali erogatori di prestazioni nell’ambito e per conto del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e del sistema integrato di interventi e servizi sociali (LR 21/2016 art.2).
Le funzioni amministrative concernenti l’accreditamento sono svolte:
- strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti (lettera a);
- strutture ospedaliere ed extraospedaliere che erogano prestazioni in regime ambulatoriale (lettera b);
- strutture sanitarie extraospedaliere intensive e estensive, le strutture socio-sanitarie di lungoassistenza o mantenimento e protezione (lettera c);
- stabilimenti termali (lettera d).
- dalla Regione, per le strutture sanitarie e socio-sanitarie previste all’art.7 comma 2:
- studi odontoiatrici;
- gli altri studi medici o di altre professioni sanitarie, se attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche invasive, di particolare complessità organizzativa e tecnologica o che comportano un rischio per la sicurezza del paziente;
- le strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche;
- gli studi o le strutture dove si esegue attività di diagnosi dei disturbi specifici dell’apprendimento.
- strutture sociali di tutela e accoglienza che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale, a favore delle categorie di destinatari previste dalla normativa statale e regionale vigente (lettera c)
La Giunta Regionale disciplina le procedure (art.5) di autorizzazione e di accreditamento regionale e stabilisce i requisiti (art.16) per l’accreditamento prevedendo:
- requisiti essenziali, quale presupposto per il rilascio e il mantenimento dell’accreditamento;
- eventuali requisiti ulteriori, anche ai fini di un’articolazione per classi, correlati alla complessità organizzativa e dell’attività delle strutture.
Come chiedere l’accreditamento:
Le procedure per il rilascio e il rinnovo dell’accreditamento istituzionale sono attualmente disciplinate nella DGR n.1572 del 16.12.2019, integrata dalla DGR n.1573 del 16.12.2019 e dalla DGR n.1263 del 31.08.2023.
Il titolare della struttura autorizzata all’esercizio ex. art.9 L.R. 21/2016, presenta domanda di accreditamento al Dirigente del Settore Autorizzazioni e Accreditamenti del Dipartimento Salute, via PEC, utilizzando la modulistica disponibile.
Va compilato il modulo di domanda Mod. Accr ed allegati i seguenti documenti:
- Dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti soggettivi generali, resa ai sensi degli art.46 e 47 DPR 445/00
v. Allegato 1a) e 1b);
- Cronoprogramma per le Evidenze di III tipo;
- Cronoprogramma per le Evidenze di IV tipo;
- Dichiarazione dei servizi/prestazioni alla persona esternalizzati;
- Per i Laboratori analisi, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art.46 e 47 DPR 445/00) attestante di aver raggiunto la soglia minima di attività;
- Copia autorizzazione all’esercizio rilasciata dal Comune;
- Documento di identità in corso di validità del legale rappresentante e dei soggetti di cui all’Allegato 1a) e 1 b);
- Copia versamento bollo digitale;
- Per i soggetti esenti da imposta di bollo dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art.46 e 47 DPR 445/00) attestante il diritto all’agevolazione fiscale con richiamo della normativa che la prevede;
- SCHEDE REQUISITI di cui al Manuale vigente sottoscritte e autodichiarate (art.46 e 47 DPR 445/00);
- Per i Centri Trasfusionali e UDR, l’apposito Modello integrativo.
Disposizioni normative
Nel caso in cui la domanda di accreditamento è presentata contestualmente alla domanda di autorizzazione all’esercizio, i termini del procedimento per l’accreditamento decorrono dal rilascio dell’autorizzazione. Il procedimento amministrativo deve concludersi entro 180 giorni dalla data di ricevimento della domanda.
La Regione, prima della verifica dei requisiti, verifica la funzionalità della struttura, in base a quanto stabilito all’art.17 comma 4 della L.R. 21/2016.
L’Accreditamento ha validità triennale e può essere rilasciato anche con prescrizioni se le difformità riscontrate non riguardano requisiti che incidono sulla sicurezza di utenti e operatori. In tale caso il provvedimento stabilisce il termine entro il quale si provvede alla verifica.
Non è previsto il rinnovo tacito. La domanda di rinnovo deve essere presentata, pena l’irricevibilità, non prima di centocinquanta giorni (150 gg) e non dopo novanta giorni (90 gg) antecedenti la data di scadenza del precedente accreditamento. Sia il rilascio che il rinnovo dell’accreditamento vengono formalizzati con decreto dirigenziale. Per la verifica dei requisiti la Regione e il Comune, ciascuno per il proprio ambito di competenza, si avvalgono rispettivamente dell'OTA e dell’apposita commissione tecnico-consultiva di cui all’art.9, comma 2, lettera c).
L’accreditamento non è trasmissibile. Nei casi di mutamento della compagine societaria o di subentro in qualsiasi forma, va presentata richiesta di nuovo accreditamento, che viene rilasciato previa verifica dei requisiti. Nelle more del rilascio del nuovo accreditamento e in ogni caso fino alla scadenza degli eventuali contratti stipulati con la pubblica amministrazione conserva validità l’originario accreditamento (art.17 comma 8 L.R. 21/2016).
Nel caso di diniego dell’accreditamento o nel caso lo stesso contenga delle prescrizioni, l’interessato può presentare, ai sensi dell’art.18 L.R. 21/2016, al Settore Autorizzazioni e Accreditamenti entro 30 giorni dal ricevimento dell’atto, le proprie controdeduzioni mediante richiesta di riesame.
Il Dirigente del Settore Autorizzazioni e Accreditamenti decide nei termini di 30 giorni dal ricevimento della richiesta, sentito l’O.T.A.
La richiesta non può essere accolta nel caso di parere negativo dell’O.T.A.
Ai sensi dell’art.19 L.R. 21/2016, la Regione può verificare, in ogni momento, tutte le strutture pubbliche e private accreditate. A tal fine può avvalersi del servizio ispettivo e/o dell’O.T.A.
LA VERIFICA dei REQUISITI da parte dell’ O.T.A.
La visita di Verifica del possesso dei requisiti previsti dal manuale di Accreditamento viene organizzata dal Comitato Tecnico Operativo (C.T.O.) dell’Organismo Tecnicamente Accreditante (O.T.A.), che si avvale del Gruppo di Autorizzazione e Accreditamento Regionale (G.A.A.R.).
Il numero dei componenti del Team e le loro competenze specifiche sono in relazione alla complessità e alla tipologia della organizzazione.
L’Agenzia Regionale Sanitaria attraverso il Comitato Tecnico Operativo (C.T.O.), organizza la visita sul campo e comunica formalmente alla Struttura la data della verifica, il programma della/e giornate di visita e i nominativi dei componenti del Team.
I Valutatori, in fase di pre audit, esaminano la documentazione che gli viene inviata dal Comitato Tecnico Operativo (C.T.O.), valutano la necessità di integrazioni/chiarimenti, definiscono il programma della visita.
Per la visita di accreditamento il Team utilizza una check list e la verifica dei requisiti viene effettuata tenendo conto di quanto stabilito nel decreto del Settore Autorizzazioni e Accreditamenti n° 50/AUA del 28.02.2024 “DGR 1572/2019 - Approvazione del manuale operativo per l’Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private – Revoca dei decreti 49/AUA/2024 e 333/2019 della PF Accreditamenti”.
Se una struttura richiede l’ACCREDITAMENTO DI BASE e presenta i Cronoprogrammi per i livelli di III e IV tipo, questi ultimi saranno oggetto di verifica documentale e non di verifica in loco.
Al termine della visita il Team fornisce una prima esposizione sintetica dell’andamento della verifica, consegna copia del verbale alla struttura e si impegna di inviarlo alla stessa e all’Organismo Tecnicamente Accreditante (O.T.A.), al massimo entro 10 giorni dalla data della visita. Il verbale riporta la valutazione complessiva sulla struttura visitata e le modifiche apportate dal team alle valutazioni dei requisiti rispetto all’autodichiarazione del legale rappresentante della struttura.
I costi a carico della struttura richiedente sono definiti nell' allegato A del DD della P.F. Territorio e integrazione Ospedale Territorio dell' ARS n.12 del 02/08/2021.
Elenco dei valutatori per l’ autorizzazione e l' accreditamento della regione Marche ( Allegato B del DD della P.F. Territorio e integrazione Ospedale Territorio dell' ARS n.12 del 02/08/2021)
Data Aggiornamento 13/03/2024
Data Modifica 13/03/2024