L’ordinamento giuridico italiano prevede che la tutela dei diritti fondamentali della persona non possa essere limitata al solo cittadino italiano, ma debba essere estesa anche ai cittadini degli altri Stati ed agli apolidi. Infatti, il Testo Unico che disciplina la materia dell’immigrazione (Dlgs n. 286/1998) stabilisce all’articolo 2 che «allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi del diritto internazionale generalmente riconosciuti» e ancora che «lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per l’Italia e il presente testo unico dispongano diversamente».
La normativa regionale attualmente in vigore- L.R. 26 maggio 2009, n. 13 “ Disposizioni a sostegno dei diritti e dell’integrazione dei cittadini stranieri immigrati”-, in linea con il quadro normativo europeo e nazionale in materia di immigrazione e di asilo, (per la normativa internazionale si vedano in particolare la Dichiarazione fondamentale dei diritti dell’uomo, la Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato, la Convenzione internazionale di New York sui diritti del fanciullo e la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie) promuove iniziative atte a garantire condizioni d’uguaglianza con i cittadini italiani nel godimento dei diritti civili (in tal senso deve essere letta l’affermazione che gli stessi possano avvalersi dell’attività dei difensori civici degli enti locali e dell’autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di bambini) e si adopera per rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che ne impediscano il pieno inserimento nel territorio, sostenendo anche progetti finalizzati ad acquisire una migliore conoscenza sul fenomeno migratorio da Stati non appartenenti all’Unione europea.
Destinatari degli interventi previsti sono, oltre ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, anche gli apolidi, i richiedenti asilo, i rifugiati e le loro famiglie che risiedono o dimorano regolarmente nel territorio regionale, i soggetti che hanno usufruito del ricongiungimento familiare ai sensi del D.Lgs n. 286/1998, nonché i minori stranieri non accompagnati, i giovani immigrati di seconda generazione e le vittime della tratta e della riduzione in schiavitù.
Gli elementi più qualificanti contenuti nella normativa regionale attualmente in vigore sono i seguenti:
1. una rivisitazione della composizione della Consulta regionale degli immigrati (art. 3 ), valorizzando in particolare le rappresentanze degli immigrati, per rendere il suo funzionamento più snello e, quindi, maggiormente operativo;
2. tra i compiti della Consulta (art. 5) viene prevista la collaborazione con l’Osservatorio regionale per le politiche sociali, di cui all’art. 7, al fine di monitorare costantemente il fenomeno migratorio nella Regione con l’obiettivo di utilizzare i dati a supporto della programmazione regionale;
3. la valorizzazione della figura del mediatore interculturale (art. 15), oggi ampiamente utilizzata, prevedendo il sostegno alla realizzazione di appositi corsi di formazione ed aggiornamento rivolti agli operatori degli enti pubblici e delle associazioni operanti nel campo dell’immigrazione.
Link di approfondimento
http://www.migrantimarche.eu
www.integrazionemigranti.gov.it
www.istat.it