FAQ n.1: Il termine del 31 ottobre 2020, prorogato a seguito del D.L. 41/2021 (Decreto sostegni) al 31 maggio 2021 e prorogato di nuovo a seguito del D.L. 77/2021 al 31/05/2022, è tassativo per l’adeguamento dello statuto degli enti già iscritti ai registri?
Il termine del 31 ottobre 2020, di recente prorogato a seguito della recente adozione del D.L. 77/2021 al 31 maggio 2022, che riguarda solo le Odv, le Aps e le Onlus iscritte nei rispettivi registri, non è tassativo ma è il termine entro cui poter modificare lo statuto utilizzando le procedure dell’assemblea ordinaria inserendo solo le modifiche obbligatorie e derogatorie previste dalla Circolare n. 20 del 27 dicembre 2018.
Sarà quindi possibile, per le Odv, le Aps e le Onlus, adeguare lo statuto anche dopo il 31 maggio 2022, andando in assemblea straordinaria (la quale prevede solitamente quorum costitutivi aggravati rispetto a quella ordinaria).
FAQ n.2 : La mia ODV/APS, ha adeguato lo statuto. A chi devo inviarlo?
Lo statuto adeguato e registrato all’Agenzia delle Entrate (in formato pdf) e la scheda del set minimo di dati debitamente compilata vanno inviati alla Regione Marche preferibilmente a mezzo PEC all’indirizzo regione.marche.contrastoviolenzaealbi@emarche.it o, in mancanza di PEC, all’indirizzo mail runts@regione.marche.it
Si ricorda che ai fini della permanenza dei requisiti per l’iscrizione nei Registri regionali e del volontariato e della Promozione sociale il nuovo statuto va inviato:
- Per le ODV entro 60 giorni dalla variazione all’Ufficio regionale (si veda l’elenco delle Sezioni sotto riportato) preposto alla tenuta della specifica sezione del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato in cui l’ETS è iscritto;
- Per le APS entro 30 giorni dalla variazione alla PF. Contrasto violenza di genere e Terzo settore che è l’ufficio regionale preposto alla tenuta dell’Albo regionale delle APS.
Si elencano, di seguito, le Sezioni in cui è suddiviso il Registro regionale delle ODV ai sensi della D.G.R,1789/2012 con i relativi riferimenti:
Sezione “socio sanitaria, socio assistenziale e tutela dei diritti”
PF. Contrasto alla violenza di genere e Terzo Settore ( Via Tiziano 44 - 60125 Ancona)
Funzionario referente : Simonetta Santilli tel 071806 3550 ; e-mail: simonetta.santilli@regione.marche.it
PEC: regione.marche.ufficioRUNTS@emarche.it
Sezione “Valorizzazione del patrimonio artistico e Culturale”
P.F. beni e attività Culturali (Via Gentile da Fabriano 9 – 60125 Ancona)
Funzionario referente: Adele Anna Amadio tel 0718062106; e-mail: adeleanna.amadio@regione.marche.it
PEC: regione.marche.ufficioRUNTS@emarche.it
Sezione “Tutela e valorizzazione ambientale”
P.F. Biodiversità e Rete Ecologica regionale (Via Tiziano 44 – 60125 Ancona)
Funzionario referente: Marica Trittarelli tel 0718063587; e mail: marica.tritarelli@regione.marche.it
Contatto email: regione.marche.ufficioRUNTS@emarche.it
Sezione “Protezione Civile”
Servizio Protezione Civile ( Via Gentile da Fabriano 3 – 60125 Ancona)
Funzionario referente: Mauro Perugini : tel 0718064197 ; e-mail: mauro.perugini@regione.marche.it
PEC: regione.marche.ufficioRUNTS@emarche.it
Sezione “Tutela e Valorizzazione animali”
Agenzia Regionale Sanitaria – P.F. Prevenzione Veterinaria e Sicurezza alimentare (Via Don Gioia 8 – 60121 Ancona)
Funzionario referente: Meri Paolucci tel 0718067928; e-mail: meri.paolucci@regione.marche.it
PEC: regione.marche.ufficioRUNTS@emarche.it
FAQ n.3 : La mia ODV/APS, ho adeguato lo statuto e l’ho già inviato alla sezione del registro regionale del volontariato o all’albo regionale della promozione sociale. Devo fare altro?
Se la documentazione è stata invita solo in modalità cartacea, deve inviare lo statuto adeguato e registrato (in formato pdf) e la scheda del set minimo di dati debitamente compilata alla Regione Marche all'indirizzo mail runts@regione.marche.it (se possibile anche a mezzo PEC all'indirizzo regione.marche.contrastoviolenzaealbi@emarche.it
Se la documentazione è stata inviata tramite PEC, deve comunque inviare la scheda del set minimo di dati debitamente compilata alla Regione Marche all'indirizzo mail runts@regione.marche.it (se possibile anche a mezzo PEC all'indirizzo regione.marche.contrastoviolenzaealbi@emarche.it In questo secondo caso, è opportuno allegare anche il file dello statuto adeguato e registrato (in formato pdf).
FAQ n.4 : La mia associazione è iscritta al registro regionale ODV/APS ma ancora non ha adeguato lo statuto. Devo inviare intanto la scheda per la raccolta dei dati? C’è un termine entro cui inviare tutto?
Al momento non è previsto alcun termine per l’invio della scheda del set minimo di dati,
ma andrà inviata solo dopo aver approvato il nuovo statuto, poiché lo statuto è un documento necessario da inviare insieme alla data di variazione approvata in assemblea.
FAQ n.5 : Abbiamo registro il nuovo statuto all’ Agenzia delle entrate insieme al verbale dell’assemblea, ma il timbro di registrazione è stato apposto solo nel verbale Quale documento devo inviare?
Il documento da allegare alla scheda riepilogativa set minimo di dati è il solo statuto, completo di timbro e data dell’Ufficio delle Entrate. Qualora il timbro e la data di registrazione siano apposti unicamente nel verbale di assemblea approvativo dello statuto da allegare, occorre che i due documenti siano scansionati in due distinti file pdf, ed ambedue trasmessi alla Regione, unitamente al set minimo di dati.
FAQ n.6 : La mia associazione è costituita ai soli sensi del codice civile, non è iscritta a nessun registro regionale e neppure all’anagrafe delle onlus. Deve adeguare lo statuto?
Per le associazioni generiche non iscritte a nessun registro di settore così come per le associazioni iscritte solo ad albi comunali o ad elenchi specifici diversi da quelli che conferiscono il riconoscimento di ODV, APS o ONLUS, non sussiste l’obbligo dell’adeguamento. L’associazione è libera di decidere se e quando vorrà trasformarsi in un ente del terzo settore e modificare di conseguenza anche il proprio statuto.
FAQ n.7 : Ho costituito una nuova ODV o APS. Posso iscriverla al Registro unico nazionale del terzo settore?
Il 15 settembre 2020 è stato emanato il Decreto Ministeriale n. 106 che istituisce il RUNTS, ma la piattaforma per l’iscrizione non è ancora operativa. Nella fase di regime transitorio, sino all’operatività del RUNTS, ai sensi dell’ art. 102, 4 comma del Codice del Terzo Settore, sono ancora operativi i registri regionali ai quali ci si può iscrivere secondo le leggi vigenti. La normativa e la modulistica sono consultabili nel sito della Regione Marche alla pagina
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Sociale/Terzo-settore
FAQ n.8 : La mia associazione si è costituita alcuni anni fa come ODV e APS ma non si è mai iscritta in nessun registro. Può mantenere la denominazione comprensiva dell’acronimo ODV/APS?
Il Codice del terzo settore riconosce la qualifica di ODV e APS solo alle associazioni che rispettano tutti i requisiti previsti dal codice e sono iscritte in uno dei registri vigenti. Diversamente, le associazioni che spendono impropriamente tale qualifica sono soggette a sanzioni. Quest’ultime pertanto devono scegliere se entrare nel mondo degli enti del terzo settore oppure no. Nel primo caso dovranno modificare lo statuto per renderlo conforme ai requisiti del Codice, mentre nel secondo dovranno modificarlo per eliminare ogni riferimento a odv e aps e diventare quindi un’associazione generica da codice civile.
FAQ n.9 : Come si individuano le “sezioni” in cui è suddiviso il Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato
A legislazione vigente, in attesa della completa implementazione del RUNTS nella piattaforma informatica che INFOCAMERE dovrà fornire alle Regioni, il Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato è unico, ma articolato nelle sezioni previste nella DGR 17809/2012, ed indicate nella precedente FAQ 2. L’ODV si iscrive alla sezione più omogenea all’attività svolta in via prevalente (DGR 1789/2012). La richiesta di iscrizione dovrà pertanto essere indirizzata alla struttura competente per la tenuta della sezione de registro (per l’elenco delle Sezioni e dei relativi responsabili si v. la FAQ n. 2.
FAQ n.10 : Come si individua l’attività svolta in via prevalente?
L’attività prevalente ai fini della richiesta di iscrizione alla rispettiva “sezione” va individuata tra le attività statutarie di interesse generale di cui all’art 5 comma 1 CTS. Deve essere conforme e coerente con lo scopo associativo e le finalità civiche , solidaristiche e di solidarietà sociale come da Codice del terzo Settore, così come la conformità e la coerenza sono richieste per le attività specifiche.
https://www.csvmarche.it/ultime-notizie/terzo-settore-come-affrontare-le-prossime-scadenze
https://www.csvmarche.it/ultime-notizie/registro-terzo-settore-prime-istruzioni-per-l-uso
FAQ n. 11: Che cosa debbono fare le organizzazioni di volontariato che abbiano adeguato gli statuti ai sensi del Codice del Terzo Settore ed abbiano mutato la qualificazione giuridica in APS - e quindi si sono costituite in APS - qualora siano in possesso di tutti i requisiti prescritti per queste ultime ivi compreso l'anno di attività?
Premesso che la DGR 1789/2012 all. A punto 4) lett. e), tuttora vigente, prevede la cancellazione nel caso in cui l'ODV abbia perduto i requisiti sulla base dei quali aveva, a suo tempo, ottenuto l'iscrizione, il competente ufficio regionale procederà:
- alla cancellazione d'ufficio dal Registro delle ODV. L’acquisizione agli Atti della Regione dello Statuto che abbia disposto la riconfigurazione da OdV ad APS, comporterà, pertanto, per le OdV iscritte, la successiva cancellazione ex ufficio dal registro delle OdV;
- all’iscrizione al Registro delle APS su ricezione di espressa richiesta di iscrizione al Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale all'indirizzo PEC regione.marche.contrastoviolenzaealbi@emarche.it, presentando la prescritta documentazione di cui alla DGR 812/2004, ivi compresa la polizza assicurativa prescritta dal Codice del terzo Settore per infortuni, malattia e RC verso i terzi.
La richiesta di iscrizione al Registro delle Associazioni di Promozione Sociale potrà essere correttamente evasa solamente a conclusione del procedimento di cancellazione dell’associazione dal registro OdV. La cancellazione è disposta con apposito Decreto qualora ne ricorrano le condizioni, e potrà essere disposta sia d’ufficio, a seguito della semplice acquisizione del nuovo statuto che preveda la riconfigurazione in APS, sia per esplicita richiesta della stessa Associazione.
Si fa presente che la cancellazione dal Registro ODV e l'iscrizione al Registro APS non sono disposte con un unico decreto e possono trascorrere anche diversi giorni ai fini dell'istruttoria relativa all'iscrizione al Registro APS. L'Ufficio pertanto non assume responsabilità nel caso in cui possano verificarsi nelle more del procedimento eventuali perdite di benefici di qualsiasi natura.
FAQ n. 12: L’associazione di promozione sociale articolazione territoriale di APS Nazionale, o affilata ad essa, deve iscriversi al Registro regionale APS per la successiva iscrizione al RUNTS?
L’associazione di promozione sociale che costituisce articolazione territoriale di APS iscritta al Registro nazionale di cui alla L. 383/2000 - art 7 - e le associazioni ad essa affiliate non debbono necessariamente inoltrare richiesta di iscrizione al Registro regionale.
Gli articoli 32 e 33 del D.M. 106/2020 prevedono rispettivamente la trasmigrazione delle APS nazionali e delle articolazioni territoriali e dei circoli affiliati al RUNTS.
FAQ n. 13 la ODV od APS che intende presentare richiesta di iscrizione ai rispettivi registri regionali e che non dispone dell’atto costitutivo, né è in grado di recuperarlo, come deve procedere?
il D.M 106/2020 all’articolo 8 comma 5, lettera a) disciplina l’ipotesi di irrecuperabilità dell’atto costitutivo. Deve trattarsi di insussistenza dell’atto o di motivi particolari idonei a giustificarne l’irrecuperabilità. In tali ipotesi l’associazione invierà alla Regione apposita dichiarazione ai sensi dell’articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, di insussistenza o irrecuperabilità dell’atto costitutivo, indicandone le relative motivazioni. Tale dichiarazione, ai fini della validità giuridica, va corredata da un valido documento di identità del legale rappresentante. La dichiarazione dovrà essere accompagnata da documentazione idonea a provare l’attività svolta dalla sua costituzione.
FAQ n. 14 Il Codice del Terzo settore prevede la possibilità di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore delle Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e, in caso affermativo, in quale particolare Sezione dello stesso?
E’ riconosciuta anche alle Associazione di Promozione Sportiva la possibilità di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore per la previsione dell’Art. 5, 1^ comma, lett. t, del CTS che considera di interesse generale anche le attività degli Enti del terzo Settore aventi ad oggetto, in via esclusiva o principale, l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche.
La volontà di acquisire la doppia qualifica, di ASD e di ETS (ente del terzo settore), se non già manifestata con una precedente modifica statutaria e successiva iscrizione in un registro regionale del terzo Settore, occorre che venga manifestata e formalizzata con una specifica procedura, anche ai fini della successiva iscrizione al RUNTS.
Occorre in tal caso distinguere due ipotesi:
1. per le ASD già iscritte ai Registri regionali (registro delle associazioni di promozione sociale ex L.R. n. 9/2004; registro delle organizzazioni di volontariato ex L.R. n. 15/2012) o nazionale (registro nazionale delle associazioni di promozione sociale ex L. n. 383/2000) l’iscrizione al RUNTS avverrà in automatico secondo le procedure previste nel D.M. 106/2020, Art. 30 e segg. Anche per tali Associazioni vale l’obbligo di conformare i propri Statuti alle novità del CTS; il termine è quello indicato - ex D.L n. 125/2020 conv. in L. n. 159/2020 - del 31/03/2021, usufruendo delle modalità semplificate del quorum delle assemblee ordinarie, così come previsto dall’Art. Art. 101, 2^ comma, del CTS
2. Per le ASD iscritte solo al Registro del CONI e non iscritte ai registri regionali di cui sopra, che si avvalgono di volontari per le proprie attività e che intendano assumere anche la veste di ETS, la modifica statutaria in tal senso dovrà avvenire esclusivamente con modalità straordinarie. Potrà essere richiesta l’iscrizione al registro regionale – prima dell’operatività del RUNTS – direttamente all’ufficio regionale competente per l’iscrizione. Nello specifico:
- La richiesta di iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato va inviata a mezzo PEC all’indirizzo regione.marche.contrastoviolenzaealbi@emarche.it. L’iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato avverrà qualora ricorrano le condizioni previste dall’art 32 e ss del Codice del Terzo Settore e dalle circolari ministeriali applicative (tra cui si segnala la n. 20/2018 e tabella allegata n. 1), della L.R. 15/2012 e DGR 1789/2012);
- La richiesta di iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale va indirizzata a mezzo PEC all’indirizzo regione.marche.contrastoviolenzaealbi@emarche.it. L’iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale avverrà qualora ricorrano le condizioni di cui all’art 35 e ss del Codice del Terzo Settore, dalle circolari ministeriali applicative (tra cui si segnala la n. 20/2018 e tabella allegata n. 1), della L.R. 9/2004 e della DGR 812/2004).
Si rappresenta che occorre in entrambi i casi la polizza assicurativa per infortuni, malattia e RC verso i terzi
Il registro regionale che si potrà scegliere sarà quello più adeguato alla vocazione dell’Associazione (si cita, ad es., la forma dell’APS in quanto più vicina alla natura mutualistica della ASD).
Successivamente all’avvio ufficiale del RUNTS la richiesta dovrà avvenire direttamente agli uffici regionali del RUNTS secondo le modalità indicate nello stesso DM. 106/2020.
Quindi le ASD che intendano assumere anche la natura di ETS dovranno, pertanto, rispettare la disciplina specifica prevista per tale fattispecie dal Codice del Terzo Settore (es. l’assenza di scopo di lucro, anche per l’attività dei volontari), oltre a quella sportiva, per quanto compatibile.