FAQ TIS OS 4h
DOMANDA #1:
L'RCT è, come per la precedente progettualità, garantita dalla Regione Marche o spetta ai soggetti attuatori provvedere alla copertura?
RISPOSTA #1:
La progettualità 4h contempla ESCLUSIVAMENTE la corresponsione delle indennità di tirocinio. L'RCT - obbligatoria ex DGR 593/2018 - deve essere comunque garantita dai soggetti indicati nell’art. 14, Allegato “A”, della DGR 593/2018 medesima.
DOMANDA #2:
Le Convenzioni (Allegato 2) attivate con la vecchia progettualità FSE POR 9.1 e ancora non scadute, possono essere utilizzate per la nuova progettualità del 4.h o vanno stipulate con i nuovi loghi e diciture specifiche? Nel caso vi fosse necessità di una nuova convenzione, bisogna attendere modulistica o dobbiamo modificarla noi stessi?
RISPOSTA #2:
I TIS attivati ai sensi della misura 9.1 relativa al POR 2014-2020 hanno avuto termine il 30.6.2023, inoltre: 1) il Regolamento europeo sulle disposizioni comuni prescrive di dare adeguato risalto al finanziamento degli interventi con le risorse del FSE+ Plus 2021/2027; 2) ai sensi dell'Allegato 1 alla DGR 1086/2023-art.7 punto 2, l'ente attuatore è tenuto a predisporre e sottoscrivere con i soggetti ospitanti la Convenzione (...).
Nelle convenzioni da stipulare/stipulate con i soggetti ospitanti è necessario che:
- Siano presenti i loghi del FSE+ Plus 2021/2027, qualora la convenzione venga utilizzata per TIS finanziati con le risorse FSE+ Plus medesimo;
- Non siano presenti i loghi FSE+ Plus 2021/2027 qualora la convenzione venga utilizzata per TIS finanziati con risorse diverse da quelle del FSE+ Plus
DOMANDA #3:
Quali sono i nuovi loghi e le diciture in capo al progetto da inserire negli allegati?
RISPOSTA #3:
I nuovi loghi da utilizzare sono stati trasmessi ai coordinatori di ATS con mail del 31.8.2023.
A seguire si possono poi inserire i dati relativi dell'ATS/ASP mittente.
DOMANDA #4:
In merito agli impegni, quali sono le percentuali da rispettare per l'anno 2023, 2024 e 2025?
RISPOSTA #4:
Gli ATS sono tenuti a "attuare il programma di attività ammesso a finanziamento, salve le giustificate variazioni, vagliate dalla CRV in sede di monitoraggio dell'avanzamento di ogni singolo programma" (cfr. Allegato 1 alla DGR 1086/2023 e s.m.i., art. 7 "obblighi a carico dell'Ente Attuatore", n.ro 9). Conseguentemente gli ATS assumono impegni di spesa nel corso di ciascuna annualità in relazione ai TIS che vengono effettivamente attivati.
DOMANDA #5:
I beneficiari del 9.1 che hanno svolto 24 mesi totali di tirocinio, possono essere nuovamente beneficiari del 4.h? Stesso dubbio per i beneficiari che non hanno raggiunto i 24 mesi, nell'eventualità gli si potrebbe attivare un progetto che vada a raggiungimento dei 24 mesi tra 9.1 e 4.h?
RISPOSTA #5:
Alla luce della disciplina dettata con DGR 1086/2023 non ci sono argomentazioni ostative al finanziamento di TIS già finanziati con la P.I. 9.1, anche se sono già stati raggiunti i 24 mesi di attività. Trova pertanto applicazione la disciplina generale dettata dall'art. 5 della DGR n. 593/2018, con particolare riferimento al comma 2 (che disciplina la proroga del TIS) e al comma 3 (che disciplina la fattispecie della ripetizione del TIS).
DOMANDA #6:
Sono a chiedervi se l'RCT è come per il progetto 9.1 coperta da voi o spetta noi provvedere alla copertura?
RISPOSTA #6:
La progettualità 4h contempla ESCLUSIVAMENTE la corresponsione delle indennità di tirocinio, fermo restando che la copertura RCT - obbligatoria ex DGR 593/2018 - deve essere comunque garantita dai soggetti indicati nell’art. 14, Allegato “A”, della DGR 593/2018 medesima.
DOMANDA #7:
Il quesito riguarda l'allegato 1, art 1 lett. c. Obiettivi quantitativi:
"assicurare annualmente almeno 6 mesi in media di TIS in rapporto all’utenza potenziale, con riferimento ai target specificati nel programma di attività 2023-2025;"
- cosa si intende per 6 mesi annuali? se fossero riferiti alle annualità di progetto (2023-2024-2025) i TIS potrebbero essere avviati solo dal 2024, non essendo più nei termini per il corrente anno.
- si intende che ogni TIS deve avere una durata minima di 6 mesi?
- si intende che in media i TIS attivati devono avere una durata minima di sei mesi?
- Per utenza potenziale si intende il numero di soggetti per cui si prevede di attivare il TIS nel periodo di vigenza del progetto? (quindi l'obiettivo quantitativo da indicare nell'allegato B?)
RISPOSTA #7:
La DGR n. 1086, all’Allegato 1, art. 1, prevede come obiettivo quantitativo specifico dell’intervento OS 4.h quello di “assicurare annualmente almeno 6 mesi in media di TIS in rapporto all’utenza potenziale, con riferimento ai target specificati nel programma di attività 2023-2025”. Il raggiungimento di tale obiettivo sarà oggetto di “valutazione” da parte della GVL ai sensi dell’art. 4 del citato Allegato 1 alla DGR 1086/2023.
Il paragrafo 2 (Obiettivi quantitativi), Sezione 1 (OS 4.h - TIS) dell'Allegato B alla DGR 1086/2023 va pertanto inteso e compilato come segue.
UTENZA: indicare per ciascuna annualità il n.ro dei tirocinanti che si prevede di avviare ai TIS.
MESI TIS: indicare il n.ro complessivo delle mensilità dei TIS relativi ai progetti che si prevede da avviare nel corso di ciascuna annualità (ad es. per il 2023, se prevedo di attivare 5 TIS di durata 8 mesi e 3 TIS di durata 5 mesi, indicare come mesi TIS n. 55; l'indicatore in questo caso sarà 55/8= 6,9 e quindi il target raggiunto).
CRONOPROGRAMMA DELLA SPESA: Coerentemente con l' "utenza" e i "Mesi TIS" indicati nei precedenti 2 riquadri, calcolare le somme che SI PREVEDE DI IMPEGNARE in ciascuna annualità (es: per anno 2023, 55 mesi programmati di TIS corrispondono a un impegno di spesa di: 55mesi X €400/mese = € 22.000,00).
DOMANDA #8:
"Nell'All. B) alla voce 2. Obiettivi quantitativi, i dati da inserire nelle annualità sono progressivi? Cioè ogni annualità ricomprende anche i TIS dell'anno precedente che proseguono?
Ad esempio l'ATS n. 5 ha a disposizione € 215.666,40 per circa 540 mesi di TIS a 400 euro
UTENZA :
ANNO 2023 TIS 5
ANNO 2024 TIS 20
ANNO 2025 TIS 24
MESI TIS
ANNO 2023 mesi 15
ANNO 2024 mesi 240
ANNO 2025 Mesi 284
RISPOSTA #8:
Vedi risposta alla FAQ n. 7
DOMANDA #9:
È prevista una nuova modulistica da utilizzare (es. fogli presenze, All. 2 Convenzione, All. H ed All. 3 Progetto)? Se si verrà pubblicata nel sito internet della Regione Marche o invece si continuerà ad utilizzare la stessa modulistica impiegata per il progetto POR TIS conclusosi lo scorso 30.06.23 aggiornata con i nuovi loghi?
La modulistica da utilizzare per l’avvio di progetti TIS (Convenzioni, progetti, fogli presenza e quanto altro utilizzato nel POR 9.1.D ) ha loghi del POR FSE 2014-2020 bisogna attendere una modulistica appositamente predisposta dalla Regione o bisogna adattarla da soli?
RISPOSTA #9:
È in corso di approvazione, con decreto dirigenziale, la nuova modulistica da utilizzare esclusivamente per i TIS attivati con il PR Marche FSE+ Plus 2021/2027, contenente alcuni piccoli adeguamenti alla misura oltre ai nuovi loghi per assicurare adeguato risalto al finanziamento degli interventi con le risorse del FSE+ Plus 2021/2027, così come prescritto dal Regolamento europeo recante le disposizioni comuni ai vari fondi.
Si veda inoltre la FAQ n. 2.
DOMANDA #10:
È previsto un Atto Regionale con inserite linee guida operative relative al Progetto 4.H da rispettare e modulistica da utilizzare? Se è previsto per quando sarà possibile riceverlo ed utilizzarlo?
RISPOSTA #10:
Al momento si ritengono sufficienti le FAQ che vengono pubblicate sul sito regionale.
DOMANDA #11:
L’Allegato H è stato sostituito dal modello Allegato 1 dell’Allegato A alla DGR 202/2023.
Tale modello è privo di loghi e dei nominativi dei Delegati al trattamento. Bisogna attendere una modulistica definitiva?
In tal caso come possiamo procedere per avviare al più presto i TIS?
RISPOSTA #11:
Ai fini della domanda di iscrizione l'AdG ha trasmesso il modello aggiornato, che viene caricato sul sito regionale al link https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Sociale/Programmazione-Sociale#21850_FAQ.
Tale modello contiene le informazioni relative ai soggetti delegati al trattamento dei dati.
DOMANDA #12:
Nel compilare il SISO (SIRPS), nel momento in cui si inseriscono i dati FSE di presa in carico la scheda di presa in carico risulta ancora quella con i loghi FSE 2014/2020; dobbiamo attendere che venga fatta modifica o continuiamo con gli inserimenti dei dati?
RISPOSTA #12:
Il caricamento dei dati sul sistema informativo locale SISO può avvenire fin da subito dal momento che i loghi compaiono solo se vengono stampati i moduli da firmare.
La stampa e la firma dei moduli dovrà pertanto avvenire successivamente all'aggiornamento dei loghi da parte della Regione.
DOMANDA #13:
Il TIS viene visto dagli Enti Ospitanti come una attività che “pesa” sulla gestione ordinaria della ditta e, quindi, come un favore fatto all’Ente Promotore per aiutare persone fragili; questo comporta che gli stessi Enti Ospitanti non sono disposti a investire economicamente (RCT, UNILAV, CORSI DI FORMAZIONE, VISITE MEDICHE…) e’ previsto da parte della Regione Marche un finanziamento agli ATS per far fronte a queste spese?
RISPOSTA #13:
La progettualità OS 4.h contempla ESCLUSIVAMENTE la corresponsione delle indennità di tirocinio.
DOMANDA #14:
La cifra destinata agli ATS per la gestione del Progetto FSE+ 4H è per l’ATS21 circa 4 volte maggiore rispetto al passato; sulla base di quale proiezione è stata stabilita tale cifra?
Vi sono a livello Regionale elenchi di Enti Ospitanti disponibili sul territorio dell’ATS21 a cui poter accedere per avviare un così grande numero di TIS?
RISPOSTA #14:
Le risorse disponibili per OS 4.h (€ 19.100.000,00) sono state ripartite sulla base del fabbisogno finanziario complessivo per i TIS comunicato dagli ATS, pari a più di 24 milioni di euro, utilizzando i criteri concordati con i coordinatori di Ambito (: 40% delle risorse disponibili in proporzione al n.ro dei tirocinanti della P.I. 9.1 del POR Marche FSE 2014/2020; 60% delle risorse disponibili in proporzione alla popolazione residente in età 16-67 anni).
In ogni caso il Programma delle attività 2023/2025, da allegare alla domanda di ammissione a finanziamento, dovrà contenere i dati dei TIS che ciascun ATS prevede verosimilmente di attivare nelle singole annualità di riferimento, in ipotesi anche per un importo inferiore a quello risultante dall'applicazione dei citati criteri di riparto. Eventuali risorse che dovessero eccedere le effettive necessità potranno essere rimodulate dalla Regione ai sensi dell'art. 4, lett. A, dell'Allegato 1 alla DGR 1086/2023, ovvero utilizzate - se sufficienti - per le annualità successive al 2025.
Riguardo agli elenchi regionali di potenziali soggetti ospitanti si segnalano:
- elenco delle cooperative di tipo B;
- elenchi pubblicati sui siti dei Centri per l'impiego (sez. "servizi al cittadino" - "offerte dei privati") relativi però ai soli tirocini formativi.
Si evidenzia infine che a livello locale alcuni ATS hanno provveduto autonomamente a raccogliere la disponibilità dei datori di lavoro (pubblici e/o privati) attraverso l'emanazione di specifici Avvisi.
DOMANDA #15:
Nella scheda di sintesi (ALLEGATO 1) OS 4.h all’art.4 comma C (monitoraggio fisico) viene scritto che l’Ente Attuatore dovrà inserire la documentazione in SIFORM 2 (come da precedente progetto) e sul sistema SIRPS. I dati richiesti per il sistema SIRPS non sono gli stessi che inserivamo nella precedente annualità in quanto, oltre a quelli dei beneficiari, ora vengono richiesti i dati relativi al tutor e all’Ente Ospitante; mi risulta che non vi siano nel SISO sezioni che prevedano tali inserimenti.
È stato implementato il SISO?
In tal caso è possibile avere delle linee guida con gli ultimi aggiornamenti?
RISPOSTA #15:
Sono in corso gli adeguamenti necessari al SIRPS per l’implementazione dei dati non solo relativi al tirocinante, ma anche al tutor e all’ente ospitante. Se ritenuto necessario verrà concordata con gli ATS una specifica sessione formativa.
DOMANDA #16:
Verrà predisposta della nuova modulistica TIS (anche in formato word) oppure si dovrà utilizzare quella approvata per la vecchia programmazione POR FSE 2014/2020 con la DDS 93 del 23/05/2018,aggiornando i loghi con quelli inviati a fine giugno?
RISPOSTA #16:
Vedi risposte FAQ n. 3 e n. 9
DOMANDA #17:
Con riferimento a quanto indicato nella DGR n. 1086 del 17/06/2023, in merito all'importo della indennità mensile di Tirocinio, si chiede di specificare se la cifra di € 400,00/mese/TIS è da considerarsi al netto o al lordo delle spese per il pagamento dell'assicurazione obbligatoria INAIL in quanto non specificato né nella DGR succitata né nella scheda di sintesi (All. 1).
RISPOSTA #17:
La progettualità OS 4.h - TIS contempla ESCLUSIVAMENTE la corresponsione delle indennità di tirocinio. La copertura RCT – obbligatoria ex DGR 593/2018 – deve essere comunque garantita dai soggetti indicati nell’art. 14, Allegato “A”, della DGR 593/2018 medesima.
DOMANDA #18:
Chiede se è possibile attivare i TIS (nello specifico: per assistenza all’interno di scuolabus) a partire dal 13 settembre.
RISPOSTA #18:
Come previsto dall'art. 3, lett. B dell'Allegato 1 alla DGR 1086/2023, e come anticipato con nota della Regione Marche prot. 0789804 del 26 giugno scorso, la misura OS 4.h finanzia le spese sostenute per la realizzazione dei TIS con decorrenza 1 luglio 2023.
Per il resto si concorda con quanto evidenziato dall’ATS in merito ai TIS per assistenza su scuolabus.
DOMANDA #19:
Si chiedono chiarimenti su come compilare la parte relativa al trattamento dei dati personali
RISPOSTA #19:
Vedi risposte FAQ n. 11
DOMANDA #20a:
È possibile avviare un TIS ad un soggetto minore residente nel territorio ATS21, inserito in una comunità fuori territorio ATS21 o fuori Regione (quindi ivi domiciliato) ma in carico ai servizi ATS21?
RISPOSTA #20a:
Ai sensi dell'art. 3, Allegato 1 alla DGR 1086/2023, i TIS sono rivolti a "soggetti svantaggiati presi in carico dagli ATS, residenti o domiciliati nella Regione Marche, di età compresa tra 16 e 67 anni". È dunque possibile avviare un TIS per un soggetto minorenne che abbia assolto l'obbligo scolastico fermo restando che, in relazione al PAI, il case manager e il soggetto promotore valutino l’opportunità del TIS. Coerentemente con la previsione della residenza / domicilio nella Regione si ritiene inoltre necessario che la sede lavorativa del tirocinio sia localizzata nelle Marche.
DOMANDA #20b:
È possibile avviare un TIS ad un soggetto minore straniero non accompagnato inserito in una comunità fuori territorio ATS21 o fuori Regione (quindi ivi domiciliato) ma in carico ai servizi ATS21?
RISPOSTA #20b:
Si rimanda a quanto precisato al precedente punto a).
DOMANDA #20c:
È possibile utilizzare Enti Ospitanti fuori Regione o fuori ATS?
RISPOSTA #20c:
Si rimanda a quanto precisato al precedente punto a).
DOMANDA #20d:
È Possibile avviare TIS a minori in carico ai servizi della durata di due mesi (periodo estivo extrascolastico)?
RISPOSTA #20d:
Il tirocinio estivo è previsto unicamente per i tirocini extracurricolari formativi e di orientamento, disciplinati nella ns Regione con DGR 1474/2017.
DOMANDA #20e:
L'indennità di tirocinio va ad influire sulla denuncia dei redditi o viene considerato un contributo socio assistenziale?
RISPOSTA #20e:
Trattasi di materia già in passato oggetto di approfondimenti mediante interpello presentato all'Agenzia delle Entrate (cfr risposta n. 51 del 12.2 2020). In sostanza, alla luce di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 34, co. 3, DPR 601/1973 e art. 50, co. 1 lett. c), del DPR n. 917/1986, sono esenti da tassazione le sole indennità attinenti a Tirocini di carattere prevalentemente assistenziale. Le indennità corrisposte per tirocini aventi valenza formativa sono al contrario da considerarsi "redditi assimilati" a quelli di lavoro dipendente. L'Agenzia delle entrate, nella citata Risposta n. 51/2020, precisa che la prevalenza del carattere assistenziale su quello formativo va accertata dal comune (e quindi da servizio sociale professionale) "per ogni specifico progetto personalizzato ... in funzione della prevalenza della finalità assistenziale o formativa del percorso che ne presuppone l'erogazione".
DOMANDA #20f:
In attesa della modulistica ufficiale, avendo fretta di avviare alcuni TIS, è possibile procedere con la vecchia modulistica cambiandone i loghi e la dicitura recante la fonte del finanziamento?
RISPOSTA #20f:
Premesso che la modulistica approvata con D.D. n. 37 del 6.10.2023, rispetto a quella utilizzata per il precedente ciclo di programmazione europea, contiene modifiche non sostanziali relative principalmente ai loghi e ai riferimenti normativi della nuova programmazione regionale, in omaggio al divieto generale di aggravamento del procedimento amministrativo e al principio generale di conservazione degli atti giuridici si ritiene che la modulistica utilizzata ante D.D. 37/2023 sia utile ai fini del finanziamento A CONDIZIONE che contenga i nuovi loghi del FSE Plus 2021/2027 nonché il richiamo alla nuova normativa regionale (DGR 1086/2023).
DOMANDA #21:
Qualora l’Ente attivi tirocini sociali che possono essere finanziati con la misura OS 4.h, prima della sottoscrizione della lettera di adesione e di ammissione a finanziamento, avendo acquisito il CUP in data anteriore alla decorrenza della spesa che si intenderà successivamente coprire con le risorse FSE Plus si richiede: come possa garantire adeguata visibilità al sostegno finanziario assicurato dal FSE+ (apponendo i loghi e quant’altro) anticipando i fondi a carico del Bilancio? - la durata per questi tirocini può essere inferiore (ad esempio la durata può essere di tre mesi) a quanto previsto all’art 1 lettera C dell’allegato 1 alla DGR 1086/2023 che recita quanto segue: “C. Obiettivi specifici dell’intervento Obiettivi quantitativi: assicurare annualmente almeno 6 mesi in media di TIS in rapporto all’utenza potenziale, con riferimento ai target specificati nel programma di attività 2023-2025” (quindi la media è calcolata sui 300 TIS)?
RISPOSTA #21:
1) Per garantire la dovuta visibilità alle risorse finanziarie del FSE+ è sufficiente apporre i loghi già da tempo trasmessi e inserire il riferimento alla DGR1086/2023;
2) i TIS possono avere durata inferiore a 6 mesi. Riguardo alle modalità di calcolo per il raggiungimento dell'obiettivo di 6 mesi media/anno si rimanda a quanto specificato nella FAQ n. 7;
3) La disciplina dell'OS 4.h (1) prevede che le spese finanziabili e rimborsabili, relative al solo pagamento delle indennità di tirocinio, siano supportate da atti adottati direttamente dall'ATS, UNICO SOGGETTO ATTUATORE della misura, che pertanto - a titolo esemplificativo - dovrà: sottoscrivere la convenzione con il soggetto ospitante; firmare il progetto TIS; adottare gli atti di impegno e liquidazione delle indennità di tirocinio e relativi mandati di pagamento quietanzati; etc. Il soggetto attuatore è altresì impegnato ad adempiere DIRETTAMENTE agli obblighi di cui all'art. 7 dell'Allegato 1 alla DGR n. 1086/2023.
DOMANDA #22:
Viene chiesto se la normativa prevede che la gestione del progetto possa essere appaltata ad un'azienda esterna che curerebbe, in questo caso, le erogazioni delle indennità ai tirocinanti. In caso affermativo viene altresì chiesto se alla stessa azienda possano essere assegnate, nell'appalto, le attività di rendicontazione (trimestrale e finale)
RISPOSTA #22:
La disciplina dell'OS 4.h (1) prevede che le spese finanziabili e rimborsabili, relative al solo pagamento delle indennità di tirocinio, siano supportate da atti adottati direttamente dall'ATS, UNICO SOGGETTO ATTUATORE della misura, che pertanto - a titolo esemplificativo - dovrà: sottoscrivere la convenzione con il soggetto ospitante; firmare il progetto TIS; adottare gli atti di impegno e liquidazione delle indennità di tirocinio e relativi mandati di pagamento quietanzati; etc. Il soggetto attuatore è altresì impegnato ad adempiere DIRETTAMENTE agli obblighi di cui all'art. 7 dell'Allegato 1 alla DGR n. 1086/2023.
DOMANDA #23:
Posto che la DGR 1086/2023 prevedeva la possibilità di finanziare TIS dal 1.07.2023 per assicurare la "continuità" degli interventi rispetto al ciclo di programmazione europea 2014-2020, e che il decreto regionale di approvazione della modulistica è stato approvato successivamente a tale data, gli ATS hanno utilizzato la "precedente" modulistica AGGIORNATA con i nuovi loghi e con i nuovi riferimenti alla normativa regionale. Viene chiesto se tale documentazione sia utile ai fini del finanziamento, o debba essere cambiata alla luce della recente modulistica approvata (con acquisizione della sottoscrizione dei soggetti interessati, etc.)
RISPOSTA #23:
Premesso che la modulistica approvata con D.D. n. 37 del 6.10.2023, rispetto a quella utilizzata per il precedente ciclo di programmazione europea, contiene modifiche non sostanziali relative principalmente ai loghi e ai riferimenti normativi della nuova programmazione regionale, in omaggio al divieto generale di aggravamento del procedimento amministrativo e al principio generale di conservazione degli atti giuridici si ritiene che la modulistica utilizzata ante D.D. 37/2023 sia utile ai fini del finanziamento A CONDIZIONE che contenga i nuovi loghi del FSE Plus 2021/2027 nonché il richiamo alla nuova normativa regionale (DGR 1086/2023)
DOMANDA #24:
1) Per i TIS attivati precedentemente alla D.D. 37 del 6 ottobre con diversa modulistica, è prevista l' approvazione da parte della Regione della documentazione già sottoscritta? Ad oggi abbiamo attivi TIS finanziati FSE Plus 2021-2027 avviati dai mesi di luglio, settembre e ottobre per i quali abbiamo utilizzato modulistica 593/2018 dove in tutti i documenti necessari (Domanda iscrizione intervento, Dichiarazione Ditta ospitante, Convenzione, Progetto, Registro presenze, Dossier e Attestazione finale) abbiamo inserito la dicitura PR Marche FSE Plus 2021/2027 Asse 3 Misura OS 4.h (1) completa di CUP F51B23000180002 nonché dei Loghi corretti del FSE PLUS.
2) Nel modello di Progetto di TIS allegato alla D.D. 37/2023 alle sezioni INDENNITA' (oneri da rimborsi eventuali), oneri da RCT, e oneri da INAIL, la dicitura I suddetti oneri non possono essere finanziati con le risorse del FSE +PLUS 2021-2027, vuole indicare che non è ammesso finanziare i suddetti oneri con l' utilizzo di risorse FSE Plus 2021/2027 Asse 3 Misura OS 4.K (1)? La nostra domanda nasce dall'utilizzo nel Progetto del titolo di finanziamento FSE +PLUS 2021-2027 che comprende anche l'Obiettivo Specifico FSE+ 4.K(1) "Progetti di potenziamento degli ATS" .
3) È possibile attivare un Tirocinio 593/2018 di qualsiasi finanziamento ed in particolare un TIS finanziato FSE PLUS 2021-2027, per una persona che ha in corso un contratto di lavoro? I Servizi Sociali competenti stanno valutando l'ipotesi di percorso di TIS per n. 3 persone che hanno in corso rispettivamente contratti di lavoro di diverso tipo: a) persona con contratto in corso di Rilevatore ISTAT con il Comune di residenza che sarebbe disponibile ad ospitare la stessa persona anche come TIS; - b) persona con contratto in corso come bracciante presso azienda agricola con, da più di 6 mesi buste paga a 0 ore e € 0, inoltre la stessa persona ha la disponibilità di una ditta altra, che dal lunedì al venerdì pomeriggio lo ospiterebbe come TIS.-c) persona con contratto a tempo indeterminato presso panificio per 2 ore giornaliere in fascia mattina, con la disponibilità a fare ulteriori ore e con pagamenti regolari, inoltre la stessa persona ha la disponibilità di una ditta altra, che dal lunedì al venerdì pomeriggio lo ospiterebbe come TIS.interessati, etc.)
RISPOSTA #24:
1) V. risposta a FAQ n.ro 23.
2) La progettualità 4.h (1) contempla ESCLUSIVAMENTE la corresponsione delle indennità di tirocinio. La dicitura riportata sul modello di Progetto TIS si riferisce UNICAMENTE all'utilizzo delle risorse disponibili per l'OS 4.h (1).
3) Ricordato che la DGR n. 593/2018 costituisce la cornice normativa entro la quale inquadrare i TIS finanziati ai sensi della DGR 1086/2023, si precisa che ai sensi dell'art. 6 della DGR 593/2018 medesima "Lo stato di disoccupazione NON è condizione necessaria per l'attivazione del TIS". Ogni altra valutazione circa l'opportunità di attivazione del TIS è ovviamente rimessa alla valutazione del caso concreto da parte dell'ATS che ha in carico la persona.
DOMANDA #25:
1) È possibile realizzare TIS/4H in favore di persone che percepiscono l'RdC?
2) È possibile realizzate TIS/4H in favore di persone che abbiano avuto, nei sei mesi precedenti, un contratto di lavoro ed al momento non percepiscano indennità di disoccupazione? 3) Per quanto riguarda i tirocinanti seguiti da altri servizi del territorio, ferma restando la necessità di inserire i dati del case manager dell'ATS, è possibile integrare la modulistica TIS/4H aggiungendo anche dati e firma relativi al case manager dell'UMEA, DSM, DDP, USM e UEPE?
RISPOSTA #25:
1) Ai sensi del combinato disposto dell'art. 4, comma 13, del D.L. 4/2019 (convertito in Legge 26/2019) e dell'art. 7 del d.lgs. n. 147/2017, nel PaIS - che assume le caratteristiche del progetto personalizzato - possono essere contemplati gli interventi e servizi sociali di contrasto alla povertà (finanziati con la cd. quota servizi del relativo fondo), compresi i "tirocini finalizzati all'inclusione sociale".
2) La definizione di soggetti svantaggiati e molto svantaggiati è stata mutuata da quanto previsto nei Regolamenti UE intervenuti in materia di aiuti di stato; tuttavia si fa notare che per le finalità dell'intervento in questione (TIS finanziati con le risorse del FSE Plus 2021-2027) l'art. 3, lett. A, dell'Allegato 1 alla DGR 1086/2023, dispone: "Inoltre, ai fini del presente intervento, risultano comunque ammissibili ai TIS tutti i soggetti svantaggiati a causa di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari, presi in carico dagli ATS". Tale previsione costituisce "disposizione di chiusura" delle categorie di persone da considerarsi svantaggiate ai fini della fruizione dei TIS a finanziamento FSE+ 2021-2027.
3) La modulistica è stata formalmente approvata con D.D. n. 37/2023 ed è funzionale alla possibilità di finanziare i TIS con le risorse dell'OS 4.h (1). Inoltre, anche a voler richiamare le disposizioni a suo tempo dettate per i servizi integrati socio sanitari (cfr. UOSeS) si ritiene che la relativa disciplina organizzativa sia rimessa ad accordi tra le pubbliche amministrazioni interessate stipulate ai sensi del testo unico enti locali. Si invitano pertanto gli ATS ad attenersi alla modulistica approvata.
DOMANDA #26:
Mi si è presentato un caso di un soggetto in carico al DSM con 104 e invalidità, che però ha una partita iva aperta che sta cercando di chiudere. In questo caso il soggetto può accedere al TIS?
RISPOSTA #26:
L'OS 4.h (1) - TIS non può finanziare la spesa per prestazioni e servizi sanitari, dunque per accedere al finanziamento con i fondi del FSE+ 2021-2027 è necessaria la presa in carico da parte dell'ATS, eventualmente congiuntamente al DSM. Riguardo alla partita IVA, e al netto delle valutazioni di competenza del servizio sociale professionale, si evidenzia che ai sensi dell'art. 6, co.3, della DGR 593/2018, "lo stato di disoccupazione non è condizione necessaria per l'attivazione del TIS"
DOMANDA #27:
Si richiedono informazioni circa la sede di svolgimento di tirocinio.
È possibile poter far svolgere un TIS POR 4h presso la sede di un Comune di un paese fuori regione, ma confinante con il paese dell'utente?
RISPOSTA #27:
La sede lavorativa del soggetto ospitante deve essere localizzata nel territorio della Regione Marche. Difatti, ai sensi della DACR n. 42/2022 concernente l'Approvazione definitiva del Programma Regionale Marche FSE Plus 2021-2027, "Gli interventi saranno attuati facendo riferimento all'intero territorio regionale e prevedendo eventuali riserve per le aree di crisi industriali complesse e/o per le aree sisma (...)". Inoltre la collocazione regionale è funzionale all'effettuazione dei controlli in loco affidati all'Autorità di gestione deputata ai controlli di primo livello.
DOMANDA #28:
Ci sono motivi ostativi a che il Comune capofila di ATS, Ente attuatore beneficiario del Finanziamento PR FSE PLUS 2021/2027 4.h (1), sia Soggetto Ospitante il TIS?
RISPOSTA #28:
Ricordato il rimando alla DGR 593/2018 operato dall'art. 14 dell'Allegato 1 alla DGR 1086/2023, si precisa che ai sensi dell'art. 6, comma 2, Allegato A alla DGR n. 593 medesima, "Il soggetto promotore non può coincidere con il soggetto ospitante". Non risultano sussistere altre cause di "incompatibilità" al di fuori del predetto divieto.
DOMANDA #29:
Per i tirocini per i quali sono già stati firmati i documenti (visto l'inizio della nuova progettualità a Luglio 2023) sulla base della documentazione POR 9.1 cambiando solamente i loghi, come dobbiamo procedere? Le convenzioni, ad esempio, sono state protocollate e approvate con determinazioni. E' necessario che vengano sostituite? O avendole sottoscritte in una data precedente alla pubblicazione del Decreto 37 del 6 Ottobre 2023 rimangono comunque valide? Stessa problematica per quanto riguarda la Domanda di Iscrizione all'Intervento, il Progetto di Tirocinio e il foglio presenze dei tirocinanti stessi.
RISPOSTA #29:
Relativamente alla modulistica approvata con D.D. 37/2023 si rimanda alla precedente FAQ n. 23, con la seguente precisazione: la domanda di iscrizione all'intervento, comunicata e trasmessa ai coordinatori degli ATS in epoca precedente all'adozione del D.D. n. 37 citato, va compilata necessariamente sul nuovo modello predisposto per il ciclo di programmazione 2021/2027 in quanto vengono richieste specifiche informazioni di natura statistica relative ai destinatari degli interventi (v. campo relativo alle ulteriori "condizioni di vulnerabilità"), informazioni che non sono presenti nella precedente domanda di iscrizione. Ovviamente, nel caso in cui il tirocinante non ricada in nessuna delle condizioni di vulnerabilità indicate, il campo va lasciato in bianco.
DOMANDA #30:
L'ambito ha deciso di dare continuità ai TIS in scadenza al 30/06/2023, con delle attivazioni già nei mesi di Luglio, Agosto e Settembre. Non avendo la modulistica nuova, abbiamo utilizzato quella della vecchia progettualità, sostituendo i loghi del vecchio settennato con quelli del settennato fse+ 21-27 e inserendo i riferimenti normativi nuovi, su indicazione della dirigente della Direzione Politiche Sociali della Regione Marche. Questo sia per i progetti che per le convenzioni, allegati h e registri presenze. Mi confermate che potremo caricare su siform questa modulistica?
RISPOSTA #30:
Relativamente alla modulistica approvata con D.D. 37/2023 si rimanda alla precedente FAQ n. 23, con la seguente precisazione: la domanda di iscrizione all'intervento, comunicata e trasmessa ai coordinatori degli ATS in epoca precedente all'adozione del D.D. n. 37 citato, va compilata necessariamente sul nuovo modello predisposto per il ciclo di programmazione 2021/2027 in quanto vengono richieste specifiche informazioni di natura statistica relative ai destinatari degli interventi (v. campo relativo alle ulteriori "condizioni di vulnerabilità"), informazioni che non sono presenti nella precedente domanda di iscrizione.
DOMANDA #31:
Relativamente al nuovo allegato H, nei casi in cui la vulnerabilità dei soggetti non sia compresa tra le opzioni da spuntare a pagina 4 nella parte ""dichiara inoltre"", come va compilato l'allegato?"
RISPOSTA #31:
Nel caso in cui il tirocinante non ricada in nessuna delle condizioni di vulnerabilità indicate, il campo va lasciato in bianco.
DOMANDA #32:
Si chiede conferma del limite di età dei tirocinanti che, come indicato nella DGR 1086/2023 è di 67 anni, contrariamente al vecchio POR TIS dove il limite era di 64 anni. Si chiede inoltre se il requisito dell'età compresa tra i 16 e 67 anni è applicabile per analogia anche ai TIS ex Borse Lavoro di cui alla LR 18/96 con indennità pari a euro 180.
RISPOSTA #32:
Si conferma che i TIS da attivare con i finanziamenti a carico dell'OS 4.h del FSE plus 2021/2027 sono rivolte a "soggetti svantaggiati presi in carico dagli ATS, residenti o domiciliati nella regione Marche, di età compresa tra i 16 e i 67 anni" (art. 3, Allegato 1 alla DGR 1086/2023). Le disposizioni della DGR 1086/2023 che si discostano da quelle della DGR 583/2018 hanno carattere "speciale" e dunque non sono suscettibili di interpretazione "per analogia".
DOMANDA #33:
Vengono richiesti chiarimenti in merito al seguente aspetto: nei singoli progetti TIS relativi a ciascun tirocinante viene indicata la relativa tematica secondaria connessa, secondo i seguenti codici:(tabella con elenco codici 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10). Nell' "Allegato 6 Progetto", però, non risulta il relativo campo da compilare.
RISPOSTA #33:
Per l'indicazione delle "tematiche secondarie" verrà attivato uno specifico tasto sulla piattaforma SIFORM2. Inoltre si suggerisce di indicare le tematiche secondarie nel "Progetto TIS",riquadro "Obiettivi del TIS", prevedendo nella parte finale la seguente dizione: "Stante quanto sopra, il progetto è associato alle seguenti tematiche secondarie di cui alla DGR n. 202/2023 e all'Allegato 1 della DGR 1086/2023: ..............". A questo riguardo si ritiene che la tematica secondaria individuata con il codice "05 Non discriminazione" sia senz'altro comune a tutti i TIS. Per il resto, tematiche secondarie rilevanti potrebbero essere, a seconda dei casi, quelle contraddistinte con il codice "01 Contribuire alle competenze e all'occupazione verdi e all'economia verde" e con il codice "02 sviluppare competenze e occupazione digitale" (qualora il TIS preveda l'uso del pc).
DOMANDA #34:
Condizioni di vulnerabilità: nel caso in cui il potenziale tirocinante non rientri in nessuna delle casistiche indicate, viene chiesto se la piattaforma SIFORM2 consente di non barrare alcuna casella.
RISPOSTA #34:
Nella domanda di iscrizione all'intervento viene chiesto di indicare- a soli fini statitici - la presenza di eventuali condizioni di vulnerabilità dei richiedenti (peraltro diverse da quelle che venivano richieste per il FSE 2014-2020). Ovviamente, nel caso in cui il tirocinante non ricada in nessuna delle condizioni di vulnerabilità indicate, il campo va lasciato in bianco.
DOMANDA #35:
Viene chiesto se sia possibile attivare tirocini il cui orario di lavoro è frazionato nel'arco della giornata; se è possibile iniziare l'attività di Tirocinio alle 6:45 del mattino; se l'attività di Tirocinio presso un ristorante possa essere svolta dalle 18:00 alle 24:00; se sia possibile per il tirocinante effettuare 6 ore senza pausa e se è previsto un minimo e un massimo di ore che il tirocinante può svolgere.
RISPOSTA #35:
L'art. 14 dell'Allegato 1 alla DGR 1086/2023 contiene una norma di rinvio alla DGR 593/2018 per quanto non disciplinato dalla DGR 1086/2023 medesima. In materia di orario la DGR n. 593/2018 NON prevede disposizioni specifiche, salvo precisare che il tirocinante svolge le attività previste dal Progetto TIS "osservando gli orari e le regole di comportamento concordati". In linea generale si ricorda che ai sensi dell'ultimo comma del paragrafo 3 delle Linee guida di cui all'Accordo Stato, Regioni e Prov. autonome del 22 gennaio 2015, "Nel progetto personalizzato deve essere motivata la ragione dell'attivazione del tirocinio di cui al presente accordo in relazione alle esigenze del tirocinante", che pertanto rappresentano elemento centrale nella definizione del progetto e, a cascata, della disciplina dell'attività che viene concordata all'interno del soggetto ospitante. Stante ciò si ritiene che lo svolgimento del tirocinio di inclusione sociale con orario frazionato debba rappresentare una eccezione da motivare adeguatamente, così come lo svolgimento del tirocinio in orario diverso da quello diurno. Per tutti gli altri aspetti relativ all'orario, alle pause, etc., in mancanza di una normativa puntuale in materia di tirocinio, si ritiene utile fare riferimento alla disciplina generale in materia di orario di lavoro e in particolare al d.lgs. n. 66/2003 e ai CCNL di categoria, le cui disposizioni rappresentano comunque un limite inderogabile. Si ricorda infine che il TIS non può costituire "elusione del rapporto di lavoro" (tale aspetto risulta rafforzato dalle disposizioni dell'art. 1, co. 723, della legge 234/2021) e che tra i compiti del soggetto promotore è previsto quello di "segnalare ai competenti servizi ispettivi i casi in cui vi siano fondati motivi per ritenere che il tirocinante (...) svolga attività riconducibile ad un rapporto di lavoro".
DOMANDA #36:
Viene chiesto se i Tirocini di Inclusine sociale (TIS) rientrano nel computo del numero massimo di tirocini attivabili all'interno di ciascuna azienda/unità operativa.
RISPOSTA #36:
Ai sensi del paragrafo 4 delle Linee guida di cui all'Accordo Stato, Regioni e Prov. autonome del 22 gennaio 2015, "I tirocini di cui al presente Accordo SONO ESCLUSI dai limiti indicati al paragrafo 9 delle Linee guida del 24 gennaio 2013 con riferimento al numero massimo di tirocini attivabili all'interno della medesima unità operativa"
DOMANDA #37:
Richiesta in merito alla possibilità/modalità di attivazione di Tirocini di Inclusione Sociale presso Enti ecclesiastici come parrocchie e oratori: in merito a queste realtà, i requisiti dell’ente ospitante sono gli stessi degli altri enti pubblici/privati? Inoltre, il numero massimo di tirocinanti che possono essere ospitati, su che base può essere calcolato? Ad esempio se una parrocchia si avvale di solo volontari può essere attivato un TIS? Oppure, se all’interno della parrocchia è presente un solo dipendente (parroco) e il resto sono solo volontari quanti tirocini possono essere attivati?
RISPOSTA #37:
In premessa si evidenzia che l’art. 4 dell’Allegato “A” alla DGR n. 593/2018 prevede che “sono soggetti ospitanti dei TIS i datori di lavoro privati e pubblici”, e che, secondo la definizione corrente, datore di lavoro è colui che utilizza la forza lavoro di personale dipendente, dietro pagamento di un corrispettivo.
Tuttavia, ai fini dei tirocini di inclusione sociale si rende necessario considerare che:
- L’Accordo raggiunto in Conferenza Stato - Regioni n. 7/CSR del 22.01.2015 nulla dispone in ordine alla necessità che il soggetto ospitante sia anche “datore di lavoro”;
- Non esiste una definizione di datore di lavoro cristallizzata in norme primarie, che peraltro esulerebbe dalle competenze regionali;
- I TIS costituiscono una tipologia specifica di tirocini extracurriculari, distinta rispetto ai tirocini formativi, rivolta a persone prese in carico dal servizio sociale professionale e/o sanitario in risposta a bisogni complessi, al fine di individuare percorsi di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento sociale.
Stante ciò, viste le finalità dei TIS, ed anche per far tesoro delle esperienze concrete che in questi anni hanno caratterizzato i percorsi di inclusione sociale nella nostra Regione, si ritiene che la nozione di datore di lavoro vada intesa in senso estensivo, cioè come “soggetto con forma organizzativa strutturata, titolato ad utilizzare forza lavoro di personale dipendente”.
In questo modo riteniamo si possa includere nel novero dei soggetti ospitanti anche enti quali le Parrocchie (che godono di personalità giuridica pubblica), le associazioni di diritto privato riconosciute, etc.
Resta fermo che la valutazione complessiva del progetto (azioni, obiettivi, individuazione del soggetto ospitante che consente di realizzare il progetto, etc.) è di esclusiva competenza del case manager, che dovrà altresì verificare che:
- l’esperienza di tirocinio da attivare non concreti fattispecie di elusione del rapporto di lavoro;
- la presenza di un soggetto che possa adeguatamente svolgere le funzioni di tutor all’interno del soggetto ospitante.
Inoltre il soggetto ospitante dovrà garantire il rispetto di quanto previsto nell’Art. 10 dell’Allegato alla DGR 593/2018, oltre che assolvere agli obblighi assicurativi nei confronti del tirocinanti previsti dall’Art. 14 della DGR medesima.
Si evidenzia infine che l’Art. 12, comma 5, della DGR 593/2018, espressamente prevede che "il soggetto promotore ed il soggetto ospitante concordano il numero massimo di tirocinanti che il singolo tutor aziendale può affiancare. Pertanto il presente atto non predetermina alcun limite numerico di tirocinanti presso la medesima unità operativa."
DOMANDA #38:
I percettori dell'Assegno di Inclusione (ADI), possono svolgere un TIS finanziato con i fondi OS 4.H? Oppure le due misure sono incompatibili?
RISPOSTA #38:
A partire dal 1 gennaio 2024 i beneficiari della nuova misura di contrasto alla povertà – ADI sono stati individuati come destinatari (insieme “ai nuclei familiari e agli individui in simili condizioni di disagio economico”) degli interventi e servizi di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 147/2017, tra i quali “i tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione”. Alla luce di quanto sopra si ritiene che i percettori dell’assegno di inclusione sociale possano svolgere un TIS finanziato con i fondi OS 4.H. Inoltre il punto 3 dell'articolo 14 della DGR 593/18 cita: "nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di ammortizzatori sociali, l'indennità di tirocinio non sarà corrisposta. In tali casi sarà riconosciuto ai tirocinanti il rimborso delle eventuali spese sostenute, secondo le modalità definite nel Progetto TIS".
L’ADI (Assegno Di Inclusione) come il reddito di cittadinanza, non si può configurare come ammortizzatore sociale poiché i requisiti di accesso non sono legati alla perdita del lavoro; per ammortizzatore sociale, infatti, si intende tutta una serie di misure che hanno l'obiettivo di offrire sostegno economico ai lavoratori che hanno perso il posto di lavoro.
Ammortizzatori sociali: NASPI, ASDI, DIS-COLL ,ISCRO…
Pertanto, ad esempio, in caso di percezione di NASPI, istituita con Il D.lgs. n. 22 del 4 marzo 2015 e definita quale “misura avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione” la stessa va quindi considerata una delle forme di ammortizzatore sociale.
La misura TIS 4.h non prevede la possibilità di corrispondere ai tirocinanti alcun “rimborso spese”.
DOMANDA #39:
L’allegato D specifica che i soggetti del terzo settore, componenti dell’equipe esterna del GVL non possono essere soggetti ospitanti per lo svolgimento di un TIS.
Questa informazione ci suscita un dubbio: vale la stessa clausola per le Organizzazioni Sindacali? Inoltre il fatto di avere nel GVL il direttore o suo delegato del Distretto Sanitario, implica che non possiamo sottoscrivere una convenzione con l’AST e quindi non possiamo inserire nessun tirocinio nelle strutture o nei servizi afferenti all’azienda sanitaria?
RISPOSTA #39:
Il divieto di essere soggetti ospitanti per i partecipanti al GVL è prevista per i soggetti del terzo Settore. I sindacati non sono soggetti del terzo Settore e pertanto, pur essendo componenti del GVL, possono essere soggetti ospitanti di TIS. La disposizione che pone il divieto ha infatti carattere speciale e non è pertanto suscettibile di applicazione per analogia.
DOMANDA #40:
- In caso di variazione del rappresentante legale del soggetto ospitante sopraggiunta successivamente alla sottoscrizione della documentazione relativa al tirocinio cosa bisogna fare? (apportare modifiche alle varie progettualità sarebbe dispendioso per il servizio).
- Nel caso specifico del Comune (in veste di soggetto ospitante), in caso di variazione del Sindaco avvenuta in fase successiva alla sottoscrizione del progetto, convenzione ecc.. è necessario apportare modifiche???
RISPOSTA #40:
In caso di variazione del rappresentante legale non è necessario procedere alla ri-sottoscrizione della documentazione già firmata.
Qualora il rappresentante legale svolga anche il ruolo di tutor aziendale e, quindi, sia chiamato a sottoscrivere i time sheet e altra documentazione relativa all’andamento del tirocinio, è necessario comunicare l’avvicendamento della rappresentanza legale con nota scritta da inserire in SIFORM2 nella sezione Partecipanti.
Relativamente al caso in cui Ente ospitante sia un Comune non è necessario l’invio di nessuna comunicazione in quanto il Sindaco legale rappresentante non può svolgere il ruolo di tutor aziendale.
DOMANDA #41:
Richiesta informazioni in merito alla sospensione, di una o più mensilità, del tirocinio per chiusura dell'ente ospitante, ovvero per regioni differenti:
- Poniamo l'esempio della scuola: il progetto di tirocinio di 6 mesi, ha inizio ad aprile con termine a settembre. Per chiusura dell'ente ospitante il tirocinio non può essere svolto, è prevista ugualmente l'erogazione dell'indennità?
- Nel caso in cui, invece, la mansione svolta dal tirocinante non dovesse essere necessaria per i mesi estivi (luglio-agosto), per cui il tirocinio deve essere sospeso, le mensilità da recuperare sono implicite nell'eventuale proroga del progetto, oppure debbono essere considerate al di fuori della proroga?
RISPOSTA #41:
Ai sensi dell’art. 14 della DGR 593/2018 l’indennità viene riconosciuta al raggiungimento del 75% ovvero del 40% (…) delle presenze mensili stabilite nel progetto TIS, “fatte salve le giornate di chiusura di attività da parte del soggetto ospitante, per motivi di carattere organizzativo, siano esse già indicate nel Progetto TIS o siano conseguenti a fatti sopravvenuti”.
Riguardo alla sospensione, come noto in diritto amministrativo la stessa determina una “interruzione” del termine che poi ricomincia a decorrere una volta cessata la causa della sospensione medesima. Della sospensione va ovviamente dato atto in modo esplicito.
Ciò premesso, è chiaro che le citate normative e concetti generali vanno adeguate alla fattispecie di cui si sta parlando.
In particolare, i TIS svolgono la funzione di favorire il reinserimento sociale del tirocinante, va da sé che gli obiettivi dedotti in Progetto possono essere raggiunti solo assicurando l’esperienza effettiva del tirocinante stesso all’interno del soggetto ospitante.
Le eventuali chiusure/sospensioni di attività (soprattutto per periodi lunghi) qualora fossero note fina dal principio, andrebbero valutate in sede di stesura del Progetto TIS, prevedendo se del caso attività/mansioni alternative ovvero la sospensione del tirocinio per il periodo interessato.
Nel caso di specie pare di capire che tale previsione non sia stata contemplata nel progetto iniziale, per cui – per dare conto dell’eventuale sospensione - si suggerisce di adottare una nota di addendum al progetto iniziale da parte del case manager in collaborazione con il soggetto promotore e il soggetto ospitante (cfr. art. 9, co. 2), prevedendo il posticipo della data di ultimazione del tirocinio medesimo.