Progetto TIS - quesito n. 5: la codifica in UNILAV
DOMANDA:
Che tipo di contratto si utilizza per le persone attivate con i TIS?
RISPOSTA:
Trattandosi di tirocini, sia pur con modalità più morbide, ma pur sempre di tirocini, i TIS si debbano associare alla voce “TIROCINIO” piuttosto che a “BORSE LAVORO E ALTRE WORKEXPERIENCES”.
Ciò assume una valenza maggiore anche alla luce del rimando che nella DGR dei TIS, viene effettuato alla DGR sui tirocini, per tutte le casistiche non contemplate dai TIS.
Progetto TIS - quesito n. 4: classificazione dei TIS - In quale voce del Nomenclatore dei Servizi classificare il TIS con riferimento al Sistema Informativo Regionale delle Politiche Sociali (S.I.R.P.S.)?
DOMANDA:
In quale voce del Nomenclatore dei Servizi classificare il T.I.S. con riferimento al Sistema Informativo Regionale delle Politiche Sociali (S.I.R.P.S.)?
RISPOSTA:
Per classificare i T.I.S. si utilizzano i seguenti codici del Nomenclatore:
•A4_12 - Integrazione lavorativa: per gli interventi sociali di vario genere, adeguatamente strutturati e raccordati, rivolti ad adulti in situazione di disagio (disabili, ex-tossicodipendenti, ex-carcerati, altri disagi) volti a facilitare l’inserimento lavorativo di persone che per fragilità personali o disabilità necessitano di sostegno ed accompagnamento graduale per il recupero delle capacità, relazionali, lavorative e il relativo raggiungimento dell’autonomia personale.
•C3_05 - Contributi economici per inserimento lavorativo: per gli interventi economici a sostegno di percorsi di transizione al lavoro o sostitutivi dell’inserimento lavorativo. In questa categoria rientrano borse lavoro, tutoraggio e altre forme di sostegno.
Il primo codice è riferibile all’attività di tutoraggio, mentre il secondo è riferito all’indennità da liquidare al tirocinante.
Progetto TIS - quesito n. 3: Richiesta parere sull'indennità e reddito - l'indennità costituisce reddito imponibile ? È rilevante in sede di dichiarazione dei redditi?
DOMANDA:
L'indennità costituisce reddito imponibile ? È rilevante in sede di dichiarazione dei redditi?
RISPOSTA:
A pagina 5 della DGR n. 593/2018, la nostra Regione ha richiesto su questo tema una consulenza giuridica all’Agenzia delle Entrate.
Al momento purtroppo non abbiamo ancora evidenza di una risposta.
La Regione Marche, sempre nella stessa DGR, ha espresso il proprio punto di vista, che però, in assenza di una interpretazione dell’organismo competente in materia (sopra richiamato) NON può essere considerata conclusiva.
Pertanto, NON possiamo confermare con certezza che l’indennità derivante da un Tirocinio di inclusione sociale (TIS) di cui alla DGR n. 593/2018 NON costituisca reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente.
Possiamo solamente riportare qui di seguito un estratto della DGR n. 593/2018 contenente l’interpretazione che abbiamo proposto all’Agenzia delle Entrate e le relative motivazioni.
“Anche in considerazione del trattamento fiscale dell'indennità di tirocinio appare necessaria una modifica di quanto disposto dalla DGR n. 293/2016 a causa della configurabilità di un diverso regime fiscale tra le due tipologie di tirocinio. Infatti, al punto 12 dell'Accordo 2017 inerente i tirocini extracurriculari, si conferma che "dal punto di vista fiscale l'indennità corrisposta al tirocinante è considerata quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente".
L'ultimo paragrafo del punto 7 del medesimo Accordo dispone che "il presente paragrafo costituisce riferimento aggiornato per le modalità operative di progettazione e attestazione finale delle attività anche in relazione ai tirocini di orientamento e formazione e inserimento/reinserimento finalizzato all' inclusione sociale, all' autonomia delle persone ed alla riabilitazione, di cui all'Accordo 7/CSR del 22 gennaio 2015, fatte salve tutte le specificità ivi previste in relazione alla tipologia dei destinatari di tali misure".
Mentre il punto 1 dello stesso accordo qualifica come speciale la disciplina relativa ai tirocini di orientamento e formazione e inserimento/reinserimento finalizzato all' inclusione sociale, all' autonomia delle persone ed alla riabilitazione, di cui all' Accordo 7/CSR del 22 gennaio 2015.
Alla luce di quanto appena sopra esposto, sembrerebbe palese che il punto 7 dell'Accordo 7/CSR del 22 gennaio 2015 che dispone che "per tutto quanto non espressamente previsto nel presente accordo si rimanda alla disciplina in materia di tirocini contenuta nelle Linee Guida del 24 gennaio 2013" sia applicabile solamente per quanto disposto al punto 7 dell'Accordo 86/CRS del 25 maggio 2017, che disciplina le modalità di attivazione del tirocinio e non anche il trattamento fiscale dell'indennità di partecipazione, disciplinata dal punto 12.
Inoltre, il D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147 recante "Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà" all'art. 4, commi 2 e 3, qualifica come trattamenti assistenziali le indennità per i tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui all'accordo del 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
Lo stesso Decreto Legislativo, all'art. 7 comma 1, lettera c), inserisce tra i servizi per l'accesso e la valutazione e i sostegni da individuare nel progetto personalizzato afferenti al sistema integrato di interventi e servizi sociali, di cui alla legge n. 328 del 2000 i medesimi tirocini.
Pertanto, appare ipotizzatile che le indennità dei Tirocini disciplinati dal presente atto possano non considerarsi quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente (cfr. art. 50 DPR n. 917/1986 TUIR). Al fine di accertare l'interpretazione evidenziata, il Servizio Politiche Sociali e Sport (con nota prot. n. 0322899 del 23/03/2018) e successivamente la Segreteria del Presidente (con nota prot. n. 0423017 del 17/04/2018) hanno inviato apposita istanza di consulenza giuridica all' Agenzia delle Entrate.”
Segnaliamo che la DGR n. 593/2018 ed i relativi atti presupposti può essere reperita al seguente indirizzo web:
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Sociale/TIS#Normativa
Progetto TIS - quesito n. 2: Richiesta parere su Interpretazione del concetto di datore di lavoro - tra i datori di lavoro privati possono essere ricompresi anche le associazioni di volontariato?
DOMANDA:
Tra i datori di lavoro privati (previsti dalla DGR n. 593/2018, allegato A, art. 4, comma 1) possono essere ricompresi anche le associazioni di volontariato?
RISPOSTA:
Sulla DGR n. 593/2018 – Art. 4, comma 1 – Interpretazione del concetto di datore di lavoro.
Nell’ordinamento italiano la definizione di “datore di lavoro” è determinata dal D.Lgs. n. 81/2008 “Tutela della salute sui luoghi di lavoro” all’art. 2, comma 1 lett. b) che lo qualifica come “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa …omissis…”.
Il comma 1, lettera a), del medesimo articolo definisce il “lavoratore” qualificandolo quale “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di societa', anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento … omissis …”; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266 … omissis … .
Pertanto, per quanto sopra esposto, si ritiene che anche le associazioni di volontariato siano ricomprese tra i datori di lavoro previsti dalla DGR n. 593/2018, allegato A, art. 4, comma 1 e che come tali, siano tra l’altro parimenti chiamate a tutelare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro così come previsto dal D.Lgs. n. 81/2008.
Progetto TIS - quesito n. 1: Richiesta parere su art. 14 DGR 593/2018 - indennità e obblighi assicurativi
DOMANDA:
Richiesta parere rispetto l'Art. 14 della D.G.R. 593/2018 il quale tratta delle indennità di partecipazione e obblighi assicurativi.
In particolare per quanto concerne la liquidazione dell'indennità di partecipazione: in situazioni dove si verificano assenze giustificate da un certificato medico per malattia, queste concorrono al computo delle giornate di presenza e quindi utili al raggiungimento delle percentuali richieste dal suddetto articolo, oppure andranno computate come assenze?
RISPOSTA:
La DGR n. 593/2018, allegato A, art. 14, comma 2 (come già sostanzialmente anticipato dalla precedente DGR n. 293/2016, allegato A, art. 8, comma 3) prevede che "Al tirocinante dovrà essere corrisposta un'indennità per la partecipazione al TIS di importo non inferiore a 180 euro mensili al superamento della soglia del 75%, ovvero del 40% nel caso in cui il tirocinante sia una persona con disabilità riconosciuta ai sensi dell'art. 4 della L. n. 104/92 o persona con problemi di salute mentale attestata dal Dipartimento Salute Mentale, delle presenze mensili stabilite dal Progetto TIS, fatto salve le giornate di chiusura di attività, da parte del soggetto ospitante, per motivi di carattere organizzativo, siano esse già indicate nel Progetto TIS o siano conseguenti a fatti sopravvenuti".
Le soglie sopra indicate comprendono pertanto tutte le casistiche di assenza - pertanto anche quelle giustificate da un certificato medico per malattia - ad eccezione delle giornate di chiusura di attività, da parte del soggetto ospitante, per motivi di carattere organizzativo, siano esse già indicate nel Progetto TIS o siano conseguenti a fatti sopravvenuti.
Quanto sopra, anche in considerazione del fatto il TIS non costituisce rapporto di lavoro, così come precisato dall'art. 1 comma 3, del medesimo allegato sopra citato.