Sociale

TIS - Tirocini Inclusione Sociale

I TIS (Tirocini di Inclusione Sociale) sono un valido strumento per agevolare l’inclusione sociale, l’autonomia e la riabilitazione delle persone prese in carico dai servizi sociali e/o dai servizi sanitari competenti.

 

La disciplina trova il proprio inquadramento nazionale nell’accordo del 22/01/2015 raggiunto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione”.

Tale accordo è stato inizialmente recepito dalla Regione Marche nel 2016, poi modificato con DGR n. 593/2018.

 

Questo strumento, che costituisce una delle politiche attive del lavoro, tende a sostituirsi alle borse lavoro, in particolare quelle finanziate nella Regione Marche dalla LR n. 18/1996 ed è riconosciuto quale intervento a contrasto della povertà dal D.Lgs. n. 147/2017 recante “Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà” (REI).

 

Il tirocinio, che non costituisce rapporto di lavoro, si realizza sulla base di un progetto, che definisce gli obiettivi da conseguire nonché le modalità di attuazione, concordato fra il soggetto che ha in carico il tirocinante, il soggetto promotore, il soggetto ospitante ed il tirocinante.

 

TIS - Tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all´inclusione sociale, all´autonomia delle persone e alla riabilitazione

 

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT– data: 23 maggio 2018, n. 93/SPO

 

DGR n 593/2018 – Approvazione modello di convenzione e modulistica di progettazione, di gestione e di attestazione finale dei tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione (TIS).

Allegato1 Autocertificazione Ospitante

Allegato2 Convenzione

Allegato3 Progetto TIS

Allegato4 Registro Presenze

Allegato5 Dossier Individuale

Allegato6 Proroga

Allegato7 Attestazione Risultati

 

DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE – data: 07 maggio 2018, n. 593

Revoca DGR 293/2016. Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione

Accordo tra il Governo, le Regioni, e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee-guida in materia di tirocini formativi e di orientamento". - data: 25 maggio 2017

DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE – data: 31 marzo 2016, n. 293

L.R. n. 32/2014 Art. 5 comma 1, L.R. n. 2/2005, art. 18: "Tirocini finalizzati all'inclusione sociale". Approvazione principi applicativi in attuazione delle "Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione" approvate il 22/01/2015 dalla Conferenza Permanente Stato - Regioni.

Accordo tra il Governo, le Regioni, e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee-guida per i tirocini di orientamenteo, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione". - data: 22 gennaio 2015

Accordo tra il Governo, le Regioni, e Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante "Linee-guida in materia di tirocini". - data: 24 gennaio 2013

 

 

Progetto TIS - quesito n. 5: la codifica in UNILAV

DOMANDA:
Che tipo di contratto si utilizza per le persone attivate con i TIS?

RISPOSTA:
Trattandosi di tirocini, sia pur con modalità più morbide, ma pur sempre di tirocini, i TIS si debbano associare alla voce “TIROCINIO” piuttosto che a “BORSE LAVORO E ALTRE WORKEXPERIENCES”.
Ciò assume una valenza maggiore anche alla luce del rimando che nella DGR dei TIS, viene effettuato alla DGR sui tirocini, per tutte le casistiche non contemplate dai TIS.


Progetto TIS - quesito n. 4: classificazione dei TIS - In quale voce del Nomenclatore dei Servizi classificare il TIS con riferimento al Sistema Informativo Regionale delle Politiche Sociali (S.I.R.P.S.)?

DOMANDA:
In quale voce del Nomenclatore dei Servizi classificare il T.I.S. con riferimento al Sistema Informativo Regionale delle Politiche Sociali (S.I.R.P.S.)?

RISPOSTA:
Per classificare i T.I.S. si utilizzano i seguenti codici del Nomenclatore:
•A4_12 - Integrazione lavorativa: per gli interventi sociali di vario genere, adeguatamente strutturati e raccordati, rivolti ad adulti in situazione di disagio (disabili, ex-tossicodipendenti, ex-carcerati, altri disagi) volti a facilitare l’inserimento lavorativo di persone che per fragilità personali o disabilità necessitano di sostegno ed accompagnamento graduale per il recupero delle capacità, relazionali, lavorative e il relativo raggiungimento dell’autonomia personale.
•C3_05 - Contributi economici per inserimento lavorativo: per gli interventi economici a sostegno di percorsi di transizione al lavoro o sostitutivi dell’inserimento lavorativo. In questa categoria rientrano borse lavoro, tutoraggio e altre forme di sostegno.
Il primo codice è riferibile all’attività di tutoraggio, mentre il secondo è riferito all’indennità da liquidare al tirocinante.


Progetto TIS - quesito n. 3: Richiesta parere sull'indennità e reddito - l'indennità costituisce reddito imponibile ? È rilevante in sede di dichiarazione dei redditi?

DOMANDA:
L'indennità costituisce reddito imponibile ? È rilevante in sede di dichiarazione dei redditi?

RISPOSTA:
A pagina 5 della DGR n. 593/2018, la nostra Regione ha richiesto su questo tema una consulenza giuridica all’Agenzia delle Entrate.
Al momento purtroppo non abbiamo ancora evidenza di una risposta.
La Regione Marche, sempre nella stessa DGR, ha espresso il proprio punto di vista, che però, in assenza di una interpretazione dell’organismo competente in materia (sopra richiamato) NON può essere considerata conclusiva.
Pertanto, NON possiamo confermare con certezza che l’indennità derivante da un Tirocinio di inclusione sociale (TIS) di cui alla DGR n. 593/2018 NON costituisca reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente.
Possiamo solamente riportare qui di seguito un estratto della DGR n. 593/2018 contenente l’interpretazione che abbiamo proposto all’Agenzia delle Entrate e le relative motivazioni.
“Anche in considerazione del trattamento fiscale dell'indennità di tirocinio appare necessaria una modifica di quanto disposto dalla DGR n. 293/2016 a causa della configurabilità di un diverso regime fiscale tra le due tipologie di tirocinio. Infatti, al punto 12 dell'Accordo 2017 inerente i tirocini extracurriculari, si conferma che "dal punto di vista fiscale l'indennità corrisposta al tirocinante è considerata quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente".
L'ultimo paragrafo del punto 7 del medesimo Accordo dispone che "il presente paragrafo costituisce riferimento aggiornato per le modalità operative di progettazione e attestazione finale delle attività anche in relazione ai tirocini di orientamento e formazione e inserimento/reinserimento finalizzato all' inclusione sociale, all' autonomia delle persone ed alla riabilitazione, di cui all'Accordo 7/CSR del 22 gennaio 2015, fatte salve tutte le specificità ivi previste in relazione alla tipologia dei destinatari di tali misure".
Mentre il punto 1 dello stesso accordo qualifica come speciale la disciplina relativa ai tirocini di orientamento e formazione e inserimento/reinserimento finalizzato all' inclusione sociale, all' autonomia delle persone ed alla riabilitazione, di cui all' Accordo 7/CSR del 22 gennaio 2015.
Alla luce di quanto appena sopra esposto, sembrerebbe palese che il punto 7 dell'Accordo 7/CSR del 22 gennaio 2015 che dispone che "per tutto quanto non espressamente previsto nel presente accordo si rimanda alla disciplina in materia di tirocini contenuta nelle Linee Guida del 24 gennaio 2013" sia applicabile solamente per quanto disposto al punto 7 dell'Accordo 86/CRS del 25 maggio 2017, che disciplina le modalità di attivazione del tirocinio e non anche il trattamento fiscale dell'indennità di partecipazione, disciplinata dal punto 12.
Inoltre, il D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147 recante "Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà" all'art. 4, commi 2 e 3, qualifica come trattamenti assistenziali le indennità per i tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui all'accordo del 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
Lo stesso Decreto Legislativo, all'art. 7 comma 1, lettera c), inserisce tra i servizi per l'accesso e la valutazione e i sostegni da individuare nel progetto personalizzato afferenti al sistema integrato di interventi e servizi sociali, di cui alla legge n. 328 del 2000 i medesimi tirocini.
Pertanto, appare ipotizzatile che le indennità dei Tirocini disciplinati dal presente atto possano non considerarsi quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente (cfr. art. 50 DPR n. 917/1986 TUIR). Al fine di accertare l'interpretazione evidenziata, il Servizio Politiche Sociali e Sport (con nota prot. n. 0322899 del 23/03/2018) e successivamente la Segreteria del Presidente (con nota prot. n. 0423017 del 17/04/2018) hanno inviato apposita istanza di consulenza giuridica all' Agenzia delle Entrate.”
Segnaliamo che la DGR n. 593/2018 ed i relativi atti presupposti può essere reperita al seguente indirizzo web:
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Sociale/TIS#Normativa


Progetto TIS - quesito n. 2: Richiesta parere su Interpretazione del concetto di datore di lavoro - tra i datori di lavoro privati possono essere ricompresi anche le associazioni di volontariato?

DOMANDA:
Tra i datori di lavoro privati (previsti dalla DGR n. 593/2018, allegato A, art. 4, comma 1) possono essere ricompresi anche le associazioni di volontariato?

RISPOSTA:
Sulla DGR n. 593/2018 – Art. 4, comma 1 – Interpretazione del concetto di datore di lavoro.
Nell’ordinamento italiano la definizione di “datore di lavoro” è determinata dal D.Lgs. n. 81/2008 “Tutela della salute sui luoghi di lavoro” all’art. 2, comma 1 lett. b) che lo qualifica come “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali  e di spesa …omissis…”.
Il comma 1, lettera a), del medesimo articolo definisce il “lavoratore” qualificandolo quale “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di societa', anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento … omissis …”; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266 … omissis … .
Pertanto, per quanto sopra esposto, si ritiene che anche le associazioni di volontariato siano ricomprese tra i datori di lavoro previsti dalla DGR n. 593/2018, allegato A, art. 4, comma 1 e che come tali, siano tra l’altro parimenti chiamate a tutelare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro così come previsto dal D.Lgs. n. 81/2008.


Progetto TIS - quesito n. 1: Richiesta parere su art. 14 DGR 593/2018 - indennità e obblighi assicurativi

DOMANDA:
Richiesta parere rispetto l'Art. 14 della D.G.R. 593/2018 il quale tratta delle indennità di partecipazione e obblighi assicurativi.
In particolare per quanto concerne la liquidazione dell'indennità di partecipazione: in situazioni dove si verificano  assenze giustificate da un certificato medico per malattia, queste concorrono al computo delle giornate di presenza e quindi utili al raggiungimento delle percentuali richieste dal suddetto articolo, oppure andranno computate come assenze?

RISPOSTA:
La DGR n. 593/2018, allegato A, art. 14, comma 2  (come già sostanzialmente anticipato dalla precedente DGR n. 293/2016, allegato A, art. 8, comma 3) prevede che "Al tirocinante dovrà essere corrisposta un'indennità per la partecipazione al TIS di importo non inferiore a 180 euro mensili al superamento della soglia del 75%, ovvero del 40% nel caso in cui il tirocinante sia una persona con disabilità riconosciuta ai sensi dell'art. 4 della L. n. 104/92 o persona con problemi di salute mentale attestata dal Dipartimento Salute Mentale, delle presenze mensili stabilite dal Progetto TIS, fatto salve le giornate di chiusura di attività, da parte del soggetto ospitante, per motivi di carattere organizzativo, siano esse già indicate nel Progetto TIS o siano conseguenti a fatti sopravvenuti".
Le soglie sopra indicate comprendono pertanto tutte le casistiche di assenza - pertanto anche quelle giustificate da un certificato medico per malattia - ad eccezione delle giornate di chiusura di attività, da parte del soggetto ospitante, per motivi di carattere organizzativo, siano esse già indicate nel Progetto TIS o siano conseguenti a fatti sopravvenuti.
Quanto sopra, anche in considerazione del fatto il TIS non costituisce rapporto di lavoro, così come precisato dall'art. 1 comma 3, del medesimo allegato sopra citato.

CIRCOLARE N. 1 DEL 17/02/2022
Assenze per malattia da SARS-CoV-2/COVID-19 e per quarantena connessa: deroghe alla disciplina contenuta nella DGR 593/2018 relativamente alle assenze del tirocinante.


DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE n. 144 DEL 15/02/2021
POR Marche FSE 2014 2020 Asse II – P.I. 9.1 - R.A. 9.2. – TIS. Assegnazione risorse agli Ambiti Territoriali Sociali a valere sui fondi P.I. 9.4 di cui alla DGR 1558/2020: somme riconosciute quali indennità di tirocinio – TIS erogate durante il periodo di sospensione per emergenza sanitaria da COVID-19.


DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N. 628/2020 DEL 25/05/2020
Approvazione Piano Territoriale della Regione Marche per la riattivazione dei TIS (Tirocini di Inclusione Sociale) di cui alla DGR 593/2018.


DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E COMUNITARIA N. 77 DEL 24/07/2020
Disposizioni alle strutture attuative del POR FSE per la ripresa degli interventi cofinanziati dal POR FSE 2014/20 interrotti a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID 19


DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT N. 186 DEL 29/05/2020
DGR 628/2020 “Approvazione Piano Territoriale della Regione Marche per la riattivazione dei TIS (Tirocini di Inclusione Sociale) di cui alla DGR 593/2018” – Approvazione modulistica attuativa – Allegati 1), 2), 3 ).

 


CIRCOLARE N. 2 DEL 21/04/2021


CIRCOLARE N. 1 DEL 26/03/2021
- Allegato


CIRCOLARE N. 3 DEL 30/10/2020


CIRCOLARE N.1 DEL 25/03/2020

Progetto TIS - quesito n. 10: In caso di malattia del tirocinante come si calcola l'indennità?

DOMANDA:
Nel caso di malattia del tirocinante come ci si comporta per quanto riguarda l’erogazione dell’indennità, nel caso in cui si superino i limiti indicati (75% / 40%)?

RISPOSTA:
L’art. 14 comma 2 dell’allegato A alla DGR n. 593/2018 prevede la corresponsione dell’indennità al superamento della soglia delle presenze mensili.
Lo stesso comma fa salve solo le “giornate di chiusura di attività, da parte del soggetto ospitante, per motivi di carattere organizzativo, siano esse già indicate nel Progetto TIS o siano conseguenti a fatti sopravvenuti”.
Ogni altra assenza (ivi compresa la malattia) non viene fatta salva dalla DGR n. 593/2018, pertanto l’assenza per malattia non può essere computata come se fosse una presenza.


Progetto TIS - quesito n. 9: Si possono stipulare convenzioni di 30 mesi da utilizzare in diverse circostanze con diversi tirocinanti?

DOMANDA:
Si possono stipulare convenzioni di 30 mesi da utilizzare in diverse circostanze con diversi tirocinanti?
(ad esempio: nel caso esistesse un ente ospitante disposto ad accogliere un tirocinio per tutta la durata del Progetto POR - 30 mesi - è possibile firmare la convenzione con allegato un progetto da 6 mesi di tirocinio e poi, in futuro,  avviare presso quell'ente altri progetti di 6 mesi?)

RISPOSTA:
L’art. 7 comma 1 dell’allegato A alla DGR n. 593/2018 determina una durata massima di 4 anni della convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante; all’interno di tale lasso di tempo possono essere avviati un numero massimo tirocini nei limiti di quanto previsto all’art. 1 della medesima convenzione.


Progetto TIS - quesito n. 8: è possibile indicare nel progetto un tutor amministrativo/tecnico ed un tutor referente operativo?

DOMANDA:
Spesso capita (soprattutto con gli Enti Pubblici) che nel progetto venga indicato, come tutor dell'ente ospitante, un soggetto amministrativamente idoneo ad adempiere al ruolo di tutor ma che, in effetti, non è la persona che "accompagna" il tirocinante nel suo percorso di tirocinio; è possibile indicare nel progetto un tutor amministrativo/tecnico ed un tutor referente operativo?
(ad esempio: un Comune "ente ospitante" inserisce un tirocinante presso il palazzetto dello sport a collaborare con il custode ma indica come tutor nel progetto il direttore del servizio sport/cultura in quanto non ritiene il custode una figura amministrativamente idonea a tale ruolo: È possibile inserire entrambi nel progetto?)
 
RISPOSTA:
•I compiti del tutor nominato dal soggetto ospitante sono indicati all’art. 12 comma 2 dell’allegato A alla DGR n. 593/2018;
•Le competenze professionali richieste al tutor nominato dal soggetto ospitante sono indicati all’art. 12 comma 3 dell’allegato A alla DGR n. 593/2018;
•L’art. 12 comma 4 del medesimo articolo impone che i compiti e responsabilità dei tutors sono indicati nel progetto TIS;
•In caso di necessità, in relazione alle singole specificità di ogni progetto TIS, non si ravvedono motivi ostativi ad avere un tutor nominato dal soggetto ospitante che garantisca alcuni compiti ed un diverso tutor parimenti nominato dal soggetto ospitante che ne garantisca altri, purchè tale soluzione sia funzionale al raggiungimento dei migliori risultati del progetto.


Progetto TIS - quesito n. 7: Le linee guida della DGR 593/18 prevedono che alla convenzione da sottoscrivere con un ente ospitante sia allegato il progetto di tirocinio; nel caso in cui un ente ospitante sia disposto ad ospitare più tirocinanti ma, al momento della sottoscrizione è stato predisposto un solo progetto è possibile indicare in convenzione il numero totale di tirocinanti?

DOMANDA:

Le linee guida della DGR 593/18 prevedono che alla convenzione da sottoscrivere con un ente ospitante sia allegato il progetto di tirocinio; nel caso in cui un ente ospitante sia disposto ad ospitare più tirocinanti ma, al momento della sottoscrizione è stato predisposto un solo progetto è possibile indicare in convenzione il numero totale di tirocinanti?
(ad esempio: un comune è disposto ad accogliere 5 tirocinanti ma al momento della sottoscrizione della convenzione è urgente far partire un solo tirocinio ed è stato predisposto un solo progetto; è possibile sottoscrivere la convenzione con indicati n.5 tirocinanti ed allegare un solo progetto e, successivamente procedere con gli altri progetti e gli altri avvii?)

RISPOSTA:
•L’art 7 comma 1 dell’allegato A alla DGR n. 593/2018 prevede “…Ogni Convenzione può riguardare più Progetti TIS, anche con finalità diverse”.  L’art. 1 dello schema di convenzione approvato con DDS n. 93/2018 prevede l’indicazione del numero massimo di tirocinanti che l’ospitante si impegna ad ospitare presso le proprie strutture;  
•In linea teorica è possibile procedere con la stipula della convenzione anche senza l’immediata attivazione di un progetto di TIS;
•Nel momento in cui si attiva ogni singolo progetto di TIS, ogni singolo progetto (allegato 3 al DDS n. 93/2018) va allegato alla convenzione.


Progetto TIS - quesito n. 6: il periodo di sospensione è incluso o estende il periodo di 24 mesi della durata del TIS?

DOMANDA:
La DGR 593/2018 prevede massimo 24 mesi di progetto di tirocinio. Se da progetto si prevedono 1/2/3 ecc mesi di sospensione del servizio per ragioni varie (come ad esempio la scuola che non ha il servizio mensa, o l'azienda che chiude, o ragioni legate alla persona), è corretto non conteggiare nei 24 mesi quel periodo di sospensione?
Esempio: se un progetto parte dal 01.03.2019, con sospensiva dal 01.07.2019 al 31.08.2019 (2 mesi) e poi dal 01.07.2020 al 31.08.2020 (2 mesi), i 24 mesi scadranno il 28.02.2021 o il 30.06.2021?

RISPOSTA:
La DGR n. 593/2018 non disciplina direttamente nessun caso di sospensione del tirocinio.
All’interno della normativa regionale viene richiesto di indicare un periodo di “Eventuale sospensione del tirocinio per necessità aziendali (ad es. per chiusura estiva dell’azienda)” solamente all’interno del progetto di TIS (Allegato 3 al DDS n. 93/2018).
Il periodo di tirocinio è parimenti indicato nel progetto di TIS (Allegato 3 al DDS n. 93/2018), dove deve essere indicato il giorno di avvio e il giorno di termine.
L’eventuale sospensione del tirocinio per necessità aziendali deve trovare collocazione all’interno del periodo di tirocinio; tale eventuale sospensione non determina né un allungamento automatico del periodo di tirocinio né una proroga.
Per fare un esempio, se il periodo di tirocinio è previsto dal 01/01 al 30/10 con una sospensione del tirocinio per necessità aziendale dal 01/03 al 31/03 i mesi di tirocinio sono 9.
Resta impregiudicata la possibilità di prorogare il progetto TIS in caso di necessità (nei limiti dell’art. 5 commi 2 e 4 dell’Allegato A alla DGR n. 593/2018).
Resta parimenti impregiudicata la possibilità di ripetere il progetto TIS (nei limiti dell’art. 5 comma 3 dell’Allegato A alla DGR n. 593/2018).

Progetto TIS - quesito n. 15: TIS durante il periodo emergenziale da COVID-19 (aggiornamento alla Circolare n. 1 del 25/03/2020)

DOMANDA:
Durante il periodo emergenziale, possono essere attivati nuovi TIS? quelli già attivi possono proseguire o sono sospesi ? Un TIS già attivo può essere prorogato ? Come viene computata l’eventuale assenza ai fini del riconoscimento dell’indennità mensile?

RISPOSTA:
1.    A seguito dell’adozione Decreto del Dirigente della PF Programmazione nazionale e Comunitaria n. 25 del 18/03/2019, al fine di non creare disparità di trattamento tra i progetti di TIS finanziati con fonti differenziate si ritiene opportuno uniformare il trattamento in costanza del periodo emergenziale.
2.    Pertanto, In riferimento alla raccomandazione di cui all’art. 1 comma 5 lettera c) del DPCM 11/03/2020 - con la quale viene raccomandata la sospensione delle attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione - in via cautelare - per favorire l’applicazione delle misure di salute pubblica, tutti i Tirocini di inclusione sociali (TIS) di cui alla DGR n. 593/2018, attivi sul territorio regionale sono immediatamente sospesi, indipendentemente dalla tipologia di datore di lavoro del soggetto ospitante.  
3.    Analogamente non possono essere attivati nuovi TIS, né possono essere prorogati, sino al termine del periodo emergenziale derivante da coronavirus.
4.    Quanto previsto ai precedenti punti 2 e 3 può essere derogato solo nel caso in cui l’azienda ospitante – che possa proseguire la propria attività ai sensi dell’art. 1 comma 1 lettera a) del DPCM 22 marzo 2020 – e il “case manager” attestino congiuntamente che presso il luogo di svolgimento del TIS permangono condizioni tali da garantire la salute del tirocinante, del tutor aziendale e dei terzi. In tal caso va anche garantita la possibilità di spostamento dalla abitazione al luogo di lavoro.
5.    Il periodo di sospensione non viene computato come assenza, né viene considerato ‘chiusura di attività, da parte del soggetto ospitante, per motivi di carattere organizzativo, … conseguenti a fatti sopravvenuti’, bensì una sospensione del TIS dovuta ad eventi eccezionali, determinati dall’emergenza sanitaria in atto.
6.    Al fine di non penalizzare il tirocinante, l’indennità durante la sospensione di cui al DPCM dell’11/03/2020 (o di eventuali proroghe o rinnovi della medesima sospensione) è comunque dovuta, salvo che nel rateo di mese non coperto da sospensione il tirocinante abbia effettuato un ammontare di assenze tale da precludergli il raggiungimento dei limiti di cui all’art. 14 comma 2 dell’allegato 1 della DGR n. 593/2019.
7.    Il TIS è definitivamente concluso nel caso in cui, alla fine della sospensione di cui al DPCM dell’11/03/2020 (o di eventuali proroghe o rinnovi della medesima sospensione) sia terminato anche il periodo di durata previsto per lo stesso TIS, a condizione che i Tirocinanti abbiamo complessivamente usufruito di tale intervento di politica attiva per almeno il 50% + 1 dei giorni di durata programmati per lo stesso.
8.    Nel caso in cui, a causa della sospensione determinata dall’emergenza sanitaria in atto, il tirocinante non abbia usufruito dell’intervento di politica attiva per almeno il 50% + 1 dei giorni di durata programmati per il TIS, il progetto va prorogato delle mensilità necessarie al raggiungimento di tale soglia.  A tali eventuali proroghe si applica l’indennità di cui all’art. 14 comma 2 dell’allegato 1 della DGR n. 593/2019, salvo quanto previsto al precedente punto 6.

LINK AL DECRETO 25 DEL 18/03/2020

ALLEGATO AL DECRETO - LINEE GUIDA

SCARICA LA CIRCOLARE N.1 / 2020


Progetto TIS - quesito n. 14: Nel caso di cessazione anticipata del tirocinio per volontà del tirocinante è dovuta ugualmente la compilazione del Dossier individuale e/o dell'Attestazione finale?

DOMANDA:
Nel caso di cessazione anticipata del tirocinio per volontà del tirocinante è dovuta ugualmente la compilazione del Dossier individuale e/o dell'Attestazione finale? Oppure tali documenti vanno redatti solo quando il tirocinio termina nei tempi previsti e concordati?

RISPOSTA:
Il Dossier individuale è un documento in progress, da redigere durante l’attività di tirocinio, così come previsto dall’art. 10 dell’allegato A della DGR n. 593/2018.
L’Attestazione finale, redatta anche sulla base del Dossier individuale, va rilasciata al tirocinante (ai sensi dell’art. 13 comma 1 dell’allegato A della DGR n. 593/2018) al termine del tirocinio.
Ai sensi dell’art. 13 comma 2 dell’allegato A della DGR n. 593/2018 tale attestazione finale vieni in ogni caso rilasciata.


Progetto TIS - quesito n. 13: Nel caso in cui, durante la realizzazione di un progetto TIS, fosse necessario modificare la mansione a cui il tirocinante è adibito è indispensabile interrompere il progetto di TIS ed avviarne uno nuovo?

DOMANDA:
Nel caso in cui, durante la realizzazione di un progetto TIS, fosse necessario modificare la mansione a cui il tirocinante è adibito è indispensabile interrompere il progetto di TIS ed avviarne uno nuovo?

RISPOSTA:
Nell’ipotesi formulata, la DGR n. 593/2018 non impone l’interruzione del progetto di TIS.
Tale interruzione ed avvio di un nuovo progetto di TIS è quindi lasciata alla valutazione del case manager e dei soggetti promotore ed ospitante.
Ogni ipotesi di variazione, ivi inclusa quella prospettata, potrebbe essere oggetto di una variazione (che va sottoscritta da parte di tutti i soggetti coinvolti) del progetto di TIS, la cui disciplina è prevista negli artt. 8 comma 3, 9 comma2, 10 comma 2 e 12 comma 3 delle Linee Guida di cui alla DGR n. 593/2018.


Progetto TIS - quesito n. 12: Nel caso in cui un progetto di TIS non prenda avvio il primo giorno del mese, ma in un giorno successivo, come devono essere applicate le soglie di cui all'art. 14 delle Linee Guida di cui alla DGR n. 593/2018?

DOMANDA:
Nel caso in cui un progetto di TIS non prenda avvio il primo giorno del mese, ma in un giorno successivo, come devono essere applicate le soglie di cui all'art. 14 delle Linee Guida di cui alla DGR n. 593/2018?

RISPOSTA:
L'art. 14 delle Linee Guida di cui alla DGR n. 593/2018 disciplina l'indennità mensile, stabilendo che la stessa vada corrisposta al superamento delle soglie ivi previste, da calcolarsi in relazione alle ore di tirocinio effettivamente svolto, così come riepilogate nel registro presenze di cui all’allegato 4 del DDS n. 93/2018.
La mensilità di riferimento potrà essere riferita al mese solare, laddove il progetto di tirocinio preveda nella sezione “Informazioni sul tirocinio” un "Periodo di tirocinio" decorrente "dal" primo giorno del mese o da un giorno del mese che consenta al tirocinante - per il primo mese - una frequenza che possa rientrare all'interno delle soglie stabilite dal medesimo art. 14.
Negli altri casi, in cui si manifesti la necessità di far decorrere il "Periodo di tirocinio" da una data diversa dal primo giorno del mese, sarà necessario prevedere una mensilità non coincidente con il mese solare, composta di 30 giorni.
Ad esempio, se il “Periodo di tirocinio” decorre dal 21/03/19, il primo mese terminerà il 20/04/2019 e così via, fino al termine del periodo di tirocinio.
In tal senso va anche personalizzato il “Registro presenze” di cui all’allegato 4 del DDS n. 93/2018.
Resta ferma la possibilità di prevedere un “Periodo di tirocinio” decorrente da una certa data (ad esempio 01/04/2019) ed avviare effettivamente l’esperienza in azienda in un giorno successivo.
Se la scelta non reca pregiudizio alla migliore efficacia del progetto di tirocinio, al fine di agevolare le procedure amministrative, si consiglia di far decorrere il "Periodo di tirocinio" “dal” primo giorno del mese.


Progetto TIS - quesito n. 11: L'indennità deve essere corrisposta anche nei periodi in cui l'ente ospitante sia chiuso per ferie?

DOMANDA:
L'indennità deve essere corrisposta anche nei periodi in cui l'ente ospitante sia chiuso per ferie?
Per esempio, nel caso di una mensa scolastica, deve essere erogata l'indennità anche per l'intero mese di agosto quando la mensa è chiusa?

RISPOSTA:
La questione è strettamente connessa alla formulazione dei contenuti del progetto di TIS, con particolare riferimento agli “Obiettivi del TIS”, alle “Attività previste e modalità di svolgimento”.  Tali contenuti vengono realizzati durante il “Periodo di tirocinio”, all’interno del quale può essere previsto uno o più periodi di “Sospensione del tirocinio per necessità aziendali”.
L’indennità di tirocinio (ai sensi dell’art. 14 comma 2 delle Linee guida) spetta al tirocinante per tutto il “Periodo di tirocinio”, ad eccezione dei periodi in cui lo stesso è “Sospeso per necessità aziendali”.
Pur considerando in via prioritaria la sospensione del TIS in caso di prolungata chiusura programmata della sede di tirocinio, il singolo progetto di TIS (in relazione ai bisogni del singolo tirocinante, agli obiettivi del singolo progetto, alle attività previste, alle modalità di svolgimento di tali attività, ecc.) potrebbe anche NON doversi obbligatoriamente sospendersi nel caso prospettato (chiusura della sede del soggetto ospitante dell’intero mese di agosto) nel caso in cui in quel periodo le attività previste nel progetto di TIS siano altrimenti realizzate.
 Pertanto, la corresponsione o meno dell’indennità NON può essere predeterminata asetticamente da quanto previsto dalla DGR n. 593/2018, anche in virtù del fatto che l’indennità stessa NON si configura come un corrispettivo per un’attività lavorativa, ma come un sostegno di natura economica finalizzata all'inclusione sociale, all'autonomia del tirocinante e alla sua riabilitazione.
 Quindi, l’indennità è dovuta nel caso in cui il progetto di TIS preveda, anche nei periodi di chiusura della sede di tirocinio, il conseguimento di obiettivi e la realizzazione di attività previste dal progetto di TIS e come tali finalizzate all'inclusione sociale, all'autonomia del tirocinante e alla sua riabilitazione  (in tale caso il tirocinio NON è “Sospeso per necessità aziendali”).
Tale ipotesi risulta anche coerente con l’art. 14 comma 2 delle Linee guida laddove si fanno salve le giornate di chiusura di attività, da parte del soggetto ospitante, per motivi di carattere organizzativo, siano esse già indicate nel Progetto TIS o siano conseguenti a fatti sopravvenuti.

Progetto TIS - quesito n. 20: rendicontazione spesa INAIL

DOMANDA:
Caricando nella piattaforma informatica SIFORM2 - sezione "documenti di spesa" la spesa relativa ai pagamenti verso l'INAIL, la stessa spesa a cosa deve essere associata nella sezione "rendicontazione tis"? È necessario creare il “soggetto INAIL” per agganciare il documento di spesa allegato?

RISPOSTA:

la procedura corretta sarebbe quella di associare ad ogni tirocinante la quota parte a lui riferita.
Qualora ciò non sia possibile, si potrebbe associare l’intero pagamento INAIL ad un tirocinante tra quelli a cui il pagamento si riferisce.


Progetto TIS - quesito n. 19: ammortizzatori sociali - Reddito cittadinanza

DOMANDA:
Il reddito di cittadinanza viene considerato un ammortizzatore sociale? Il punto 3 dell'articolo 14 della DGR 593/18 cita "nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di ammortizzatori sociali, l'indennità di tirocinio non sarà corrisposta. In tali casi sarà riconosciuto ai tirocinanti il rimborso delle eventuali spese sostenute, secondo le modalità definite nel Progetto TIS".

RISPOSTA:
Il Reddito di Cittadinanza, istituito con Decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 26 del 28 marzo 2019, è “ misura  fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto  al  lavoro,  di contrasto  alla  povertà,  alla  disuguaglianza   e   all'esclusione sociale, nonché diretta  a  favorire  il  diritto  all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti  a rischio di emarginazione nella società e nel mondo  del  lavoro.”. Non si configura come ammortizzatore sociale poiché i requisiti di accesso non sono legati alla perdita del lavoro; per ammortizzatore sociale, infatti, si intende tutta una serie di misure che hanno l'obiettivo di offrire sostegno economico ai lavoratori che hanno perso il posto di lavoro.


Progetto TIS - quesito n. 18: ammortizzatori sociali - NASPI

DOMANDA:
possibilità di rendicontare il costo di un TIS attivato in favore di un utente percettore di NASPI. Nella fattispecie, qualora la NASPI venga considerata un ammortizzatore sociale e decidessimo comunque di riconoscere un rimborso spese per il trasporto, è possibile portare a rendiconto tale somma all’interno del progetto POR (e quindi inserire l’utente in SIFORM2)? Ci sono dei parametri di quantificazione della quota che possiamo riconoscere?

RISPOSTA:
la NASPI, istituita con Il D.lgs. n. 22 del 4 marzo 2015, è definita “misura avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione”; è quindi da considerarsi una delle forme di ammortizzatore sociale. La misura P.I. 9.1 Tis non prevede la possibilità di corrispondere ai tirocinanti alcun “rimborso spese”.


Progetto TIS - quesito n. 17: soggetto ospitante che partecipa al GVL

DOMANDA:
Soggetto ospitante partecipante al Gruppo di Valutazione Locale, nello specifico si tratta di un’organizzazione sindacale. Nell'allegato A della DGR 1246 del 18/10/2021 si specifica che sia le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato, sia le cooperative sociali operanti nell'ATS e facenti parte del GVL non possono essere soggetti ospitanti TIS. Non vi è però la stessa menzione per le organizzazioni sindacali del territorio. È applicabile la stessa regola anche per le organizzazioni sindacali oppure, al contrario, è possibile attivare TIS in tali organizzazioni? 

RISPOSTA:
seppure nell’allegato alla DGR 1246/2021 non si parli delle organizzazioni sindacali, per “par condicio” si ritiene di non poter acconsentire a che un’organizzazione sindacale facente parte di un GVL possa assumere il ruolo di soggetto ospitante di TIS POR 9.1.


Progetto TIS - quesito n. 16: Indennità TIS durante il perdurare dello stato di emergenza da COVID-19
AGGIORNATA a seguito del DM del 20 gennaio 2021

DOMANDA:
Essendo stato prolungato lo stato di emergenza da COVID-19 fino al 30 aprile 2021 per effetto del DM 20 gennaio 2021, i Tirocini di Inclusione Sociale di cui alla DGR n. 593/2018 ancora sospesi potranno essere pagati fino 30 aprile 2021?

RISPOSTA:
L’Autorità di gestione con DDPF Programmazione nazionale e comunitaria n. 77 del 24.07.2020 ha stabilito che i progetti di borsa, di tirocinio e di crescita territoriale non riattivabili, finanziati a valere sul POR FSE 2014/20, fossero dichiarati definitivamente conclusi in data 31 luglio 2020.

Tutti gli altri tirocini di cui alla DGR n. 593/2018 - nel caso in cui non siano momentaneamente riattivabili per cause dipendenti da esigenze organizzative dei soggetti ospitanti, tenuti ad adottare tutte le misure sanitarie idonee a garantire ai tirocinanti l’espletamento, in sicurezza, delle attività previste - possono rimanere sospesi con il riconoscimento dell’indennità fino alla data di riattivazione o conclusione coerentemente con quanto stabilito con la delibera di riattivazione
n. 628/2020.

PROGETTO TIS - QUESITO N. 21: aggiornamento piattaforma SIFORM2

DOMANDA:
È necessario l’aggiornamento della piattaforma? Chi è tenuto a tale onere?

RISPOSTA:
L’inserimento di dati in SIFORM2 risponde agli obblighi previsti dal DDS 117/2018 e contenuti nell’art. 5 dell’Atto di Adesione sottoscritto dai Legali Rappresentanti degli Enti Attuatori, pertanto la piattaforma SIFORM2 va aggiornata. Nelle varie versioni della Guida alle procedure di inserimento in SIFORM2 per ottemperare al debito informativo, a suo tempo trasmesse ai soggetti interessati ed autorizzati ad operare nella piattaforma per la corretta gestione delle progettualità da realizzare, è specificato il compito di ciascuno in relazione agli oneri di aggiornamento e gestione.


PROGETTO TIS - QUESITO N. 22: attivazione tirocinio con data di chiusura 30/06/2023

DOMANDA:
Si può attivare un tirocinio la cui data finale coincida con la fine progettualità POR Marche FSE 2014-2020 Priori

RISPOSTA:
La possibilità di fissare al 30/06/2023 la data di fine progetto - specificando l’evento cui essa è collegata - è ammissibile e ciò comporta che la rendicontazione finale dovrà necessariamente essere presentata/caricata nell’apposita sezione del SIFORM2 (domanda di rimborso finale corredata dai giustificativi di spesa ex art. 16 Avviso pubblico di cui al DDS SPO 117/2018) entro 60 gg. dalla fine della progettualità ovvero entro e non oltre il 29/09/2023 (tenuto conto della sospensione dei termini per il mese di agosto di cui alla DGR 802/2012).
Se alla data del 15/07/2023 -  scadenza del monitoraggio trimestrale (2° trim 2023) le spese relative all’ultimo tirocinio attivato non dovessero essere ancora debitamente quietanzate, potranno essere rendicontate in concomitanza del 3° trim 2023, con un invio dell’ultima certificazione trimestrale anticipata rispetto alla scadenza (e comunque entro il termine finale del 29/09/2023).
Si ricorda, per permettere la verifica del puntuale rispetto dei termini per la presentazione del rendiconto finale, che gli ATS devono dichiarare la data di fine progetto specificando l’evento cui tale data è collegata.

FSE 2014-2020 - Progetti TIS - Contributi

 

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE POLITICHE SOCIALI 20 DEL 27/06/2023
POR Marche FSE 2014-2020 Asse II - Priorità di investimento 9.1 – risultato atteso 9.2 Tipologia azione 9.1D – DGR 397/2018 e DGR732/2021 – Progetti di Tirocini di Inclusione Sociale – Disposizioni attuative per rendicontazione finale - Approvazione Allegato 1, Allegato 2 e Allegato 3.


DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE POLITICHE SOCIALI 14 DEL 12/05/2023
POR Marche FSE 2014-2020 Asse II – Priorità di investimento 9.1 – risultato atteso 9.2 Tipologia azione 9.1.D – DGR 732/2021 – DDS SPO 255/2021 – Progetti Tirocini di Inclusione Sociale – TIS – da realizzarsi da parte degli ATS. Liquidazione ulteriore anticipo per prosecuzione progettuale - ATS 17.


DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE POLITICHE SOCIALI 13 DEL 09/05/2023
POR Marche FSE 2014-2020 Asse II – Priorità di investimento 9.1 – risultato atteso 9.2 Tipologia azione 9.1.D – DGR 732/2021 – DDS SPO 255/2021 – Progetti Tirocini di Inclusione Sociale – TIS – da realizzarsi da parte degli ATS. Liquidazione ulteriore anticipo per prosecuzione progettuale ATS 16.


DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE POLITICHE SOCIALI 12 DEL 24/03/2023
POR Marche FSE 2014-2020 Asse II – Priorità di investimento 9.1 – risultato atteso 9.2 Tipologia azione 9.1.D – DGR 732/2021 – DDS SPO 255/2021 – Progetti Tirocini di Inclusione Sociale – TIS – da realizzarsi da parte degli ATS. Liquidazione ulteriore anticipo per prosecuzione progettuale ATS: 10, 12 e 19.


DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE POLITICHE SOCIALI 9 DEL 07/03/2023
POR Marche FSE 2014-2020 Asse II – Priorità di investimento 9.1 – risultato atteso 9.2 Tipologia azione 9.1.D – DGR 732/2021 – DDS SPO 255/2021 – Progetti Tirocini di Inclusione Sociale – TIS – da realizzarsi da parte degli ATS. Liquidazione ulteriore anticipo per prosecuzione progettuale.


DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT n. 11/SPO del 10/03/2022
POR Marche FSE 2014-2020 Asse II – Priorità di investimento 9.1 – risultato atteso 9.2 Tipologia azione 9.1.D – DGR 732/2021 – DDS SPO 255/2021 – Progetti Tirocini di Inclusione Sociale – TIS – da realizzarsi da parte degli ATS. Liquidazione primo anticipo per prosecuzione progettuale.


DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT n. 255/SPO del 04/10/2021
DGR n. 732 del 14/06/2021 POR Marche FSE 2014-2020 Asse II – P.I. 9.1 – R.A. 9.2 – T.A. 9.1.D - DGR 397/2018 - Annullamento del DDS/SPO n. 217 del 25 agosto 2021, integrazione delle risorse finanziarie e impegno delle risorse agli Ambiti Territoriali Sociali, modifica della durata dei progetti degli Ambiti Territoriali Sociali e approvazione Addendum all’originale Atto di Adesione.


DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE n. 732 DEL 14/06/2021
“POR Marche FSE 2014-2020 Asse II – P.I. 9.1 – R.A. 9.2 – T.A. 9.1.D - DGR 397/2018 - Integrazione delle risorse finanziarie e modifica della durata dei progetti degli Ambiti Territoriali Sociali”


DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT – data: 14 dicembre 2018, n. 253

POR Marche FSE 2014/2020 - Asse II – Priorità di investimento 9.1 – Risultato atteso 9.2 – Tipologia di azione 9.1.D – Attuazione DGR 397/2018 - AVVISO PUBBLICO per la presentazione di progetti di tirocini di inclusione sociale di cui alla
DGR n 593/2018 da realizzarsi da parte degli Ambiti Territoriali Sociali – Approvazione graduatoria dei progetti.

 

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT – data: 13 giugno 2018, n. 117

POR Marche FSE 2014/2020 - Asse II – Priorità di investimento 9.1 – Risultato atteso 9.2 – Tipologia di azione 9.1.D – Attuazione DGR 397/2018 - AVVISO PUBBLICO per la presentazione di progetti di tirocini di inclusione sociale di cui alla DGR n 593/2018 da realizzarsi da parte degli Ambiti Territoriali Sociali

 

DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE – data: 03 aprile 2018, n. 397

POR Marche FSE 2014-2020 Asse II - Priorità di investimento 9.1 - Risultato atteso 9.2 - Tipologia di azione 9.1.D - Approvazione delle "Linee guida per il finanziamento dei progetti di tirocini di inclusione sociale di cui alla DGR n. 293/2016 e s.m.i. da realizzarsi da parte degli Ambiti Territoriali Sociali"

FSE 2014-2020 - Progetti TIS - Progetti

Progetti