Spetta a ciascuna amministrazione, centrale, regionale o locale:
- valutare se la misura a cui intende dare attuazione costituisca o meno un aiuto di Stato e, nel caso costituisca aiuto di Stato, verificare se la stessa rientra in una delle deroghe previste dal Trattato
- provvedere direttamente, ove necessario, alla notifica alla Commissione Europea o, nei casi di esenzione dalla notifica, alla prevista comunicazione, verificando la corrispondenza della misura con le norme di esenzione dalla notifica, assicurando in tal modo la conformità della misura con tali norme
- nel caso di aiuto di Stato concesso in regime «de minimis», verificare il rispetto dei requisiti previsti dal relativo Regolamento europeo
- curare la concessione ed erogazione dell’aiuto, provvedendo alle trasmissione delle informazioni al Registro Nazionale degli Aiuti e all’espletamento delle verifiche propedeutiche alla concessione o all'erogazione degli aiuti di Stato e degli aiuti «de minimis» (articolo 52 della legge 234/2012)
- verificare, in caso di modifica di una misura di aiuto, che la stessa rientri fra le modifiche che non necessitano di un’apposita autorizzazione della Commissione Europea
- provvedere all’adeguamento dei propri regimi esistenti alle nuove normative europee entrate in vigore durante l’attuazione delle misure stesse.
La Regione Marche ha sviluppato un sistema diffuso di competenze in materia quale primaria garanzia della compatibilità degli atti dell’Amministrazione regionale alla relativa normativa europea, anche al fine di adempiere alla condizionalità ex ante relativa agli aiuti di Stato prevista dai Regolamenti Fondi SIE.
La Regione con il Decreto n. 9 del 21/7/2022 ha stabilito le procedure inerenti la verifica preventiva di compatibilità degli atti dell’ Amministrazione regionale rilevanti in materia di aiuti di Stato alla pertinente normativa dell’ Unione europea. Viene effettuata una verifica preventiva in materia di aiuti di Stato degli atti dell’ Amministrazione regionale da effettuarsi ad opera della struttura proponente l’atto mediante la compilazione di una scheda tecnica generale o specifica attraverso cui viene rilevata la presenza o meno di aiuti di Stato e ne viene valutata la legalità e compatibilità con la normativa europea.
E’ altresi prevista una rete regionale per gli aiuti di Stato, composta da referenti individuati da ciascuna struttura finalizzata a garantire il coordinamento, l’integrazione e la necessaria uniformità nell’applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato nell’ambito dell’Amministrazione regionale. Ciò avviene anche attraverso la condivisione di problematiche comuni e allo sviluppo di adeguate competenze in materia in tutte le strutture operative della Regione grazie alla formazione e al costante aggiornamento dei suoi componenti sulla novità legislative e giurisprudenziali in materia.
Il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) è uno strumento finalizzato a garantire il rispetto dei divieti di cumulo e gli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115. Il funzionamento di Rna viene disciplinato dagli articoli contenuti nel Decreto del Mise n. 115 del 31/5/2017.
Di seguito la mail per l’assistenza tecnica al RNA: rna.supporto@mise.gov.it