Con gli aiuti in regime “de minimis” la Commissione Europea ha voluto rendere automaticamente compatibili gli aiuti di stato di piccolissima entità esonerandoli dalle sue procedure autorizzatorie per il fatto di non essere in grado di incidere sugli scambi tra Stati membri e/o di non falsare la concorrenza, (cfr. sezione Nozione e disciplina degli aiuti di Stato).
Gli aiuti de minimis possono concessi alle condizioni e nei limiti previsti nel:
- Reg. UE 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» (entrata in vigore: 1 gennaio 2024)
- Regolamento, Reg. (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di importanza minore (“de minimis”) (valido fino al 31 dicembre 2023)
Sono parimenti aiuti de minimis gli aiuti concessi, nel settore della pesca, della produzione di prodotti agricoli e dei servizi di interesse economico generale, sulla base dei seguenti regolamenti europei:
- Reg. (UE) 2832/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale
Reg. (UE) n. 360/2012 del 25 aprile 2012 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’unione europea agli aiuti di importanza minore (“de minimis”) concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale.
- Reg. (UE) n. 717/2014 del 27 giugno 2014 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca;
- Reg. (UE) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo;