L’art. 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea prevede che è obbligatorio notificare alla Commissione europea i progetti diretti a istituire o modificare aiuti ed è vietato dare esecuzione alla misura notificata prima della decisione finale di autorizzazione della Commissione (TFUE, art. 108, paragrafo 3, ultimo comma). Gli orientamenti e gli altri atti cd. di «soft law» adottati dalla Commissione europea per ciascuna deroga forniscono indicazioni sui criteri in base ai quali la Commissione valuterà la misura di aiuto ai fini della sua autorizzazione.

Nella pratica, tale comunicazione avviene tramite un portale informatico denominato SANI (State aid notification interactive), accedendo al quale lo Stato membro può compilare il modulo di notifica preimpostato e fornire tutte le informazioni utili alla valutazione della misura di aiuto da parte dei servizi della Commissione.

Esistono alcune eccezioni all’obbligo di notifica preventiva:

1. l’esenzione dall’obbligo di notifica preventiva, che riguarda alcune categorie di aiuti che sono dispensate dalla procedura di notifica nella misura in cui rispettano le condizioni previste in uno dei Regolamenti di esenzione adottati della Commissione

2. i regolamenti "de minimis", cioè gli aiuti concessi a un’impresa unica che non superano un importo prestabilito in un determinato arco di tempo, che non si ritiene soddisfino tutti i criteri dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE e non sono pertanto soggetti alla procedura di notifica

3. gli aiuti concessi in base a un regime di aiuti già autorizzato dalla Commissione europea.

Gli aiuti concessi senza il rispetto di tale procedura sono considerati illegali e, laddove la Commissione ne sancisca l’incompatibilità con il mercato interno, lo Stato membro ha l’obbligo di recuperali dall’impresa beneficiaria.

Il Consiglio dell’Unione europea ha adottato nel 1998 un regolamento (Reg. n. 994 del 7 maggio 1998 sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE (oggi 107 e 108 TFUE) a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali) con il quale ha autorizzato la Commissione europea ad esentare dall’obbligo di previa notifica determinate categoria di aiuti di Stato orizzontali.

Avvalendosi di tale facoltà, la Commissione ha adottato il Regolamento generale di esenzione per categoria  Reg. (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e s.m.i.

I regimi di aiuto istituiti sulla sua base sono esentati dall’obbligo di notifica preventiva, ma sono sottoposti ad un obbligo di trasmissione di informazioni sintetiche entro venti giorni lavorativi del regime di aiuti o dalla concessione dell’aiuto ad hoc.

Il Regolamento si applica solo a specifiche tipologie di aiuto:

  •   aiuti regionali agli investimenti e all’occupazione;
  •   aiuti alle PMI;
  •   aiuti per l’accesso alle PMI ai finanziamenti;
  •   aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione;
  •   aiuti alla formazione;
  •   aiuti a favore di lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità;
  •   aiuti per la tutela dell’ambiente;
  •   aiuti per ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali;
  •   aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote;
  •   aiuti per le infrastrutture a banda larga;
  •   aiuti per la cultura e per la conservazione del patrimonio;
  •   aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali;
  •   aiuti per le infrastrutture locali.
  •   aiuti agli aeroporti regionali
  •   aiuti ai porti marittimi
  •   aiuti ai porti interni

Un importante requisito affinché un aiuto in esenzione possa essere concesso è il rispetto del c.d. principio di necessità dell’aiuto: l’aiuto deve essere necessario affinché l’impresa realizzi un’operazione (es. un investimento) che non avrebbe realizzato in assenza di aiuto. Ciò significa, in altri termini, che l’aiuto deve avere un effetto di incentivazione. Per quanto concerne le piccole e le medie imprese il requisito si ritiene sussistente se l’imprese ha presentato domanda di aiuto prima di avviare le attività relative all’esecuzione del progetto o dell’attività sovvenzionati. Con riferimento alle grandi imprese, invece, è richiesta un’analisi approfondita volta a verificarne la sussistenza.