NEWSLETTER AdS - Nr 1/2025
Sintesi degli argomenti trattati nel Tavolo Interregionale Aiuti di Stato ~ Focus sulla circolare CUP
Aggiornamenti normativi e giurisprudenziali ~ Consultazione pubblica sull’ammodernamento della Disciplina degli aeroporti
FAQ e approfondimenti ~ Principali FAQ sul funzionamento della registrazione degli aiuti individuali in RNA
(clicca qui per scaricare la versione in pdf)
L’articolo 5 del decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13 - convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023 n. 41 - rubricato “Disposizioni in materia di controllo e monitoraggio dell’attuazione degli interventi realizzati con risorse nazionali ed europee”, stabilisce l’obbligo di apposizione del codice unico progetto (CUP) in fattura per tutti gli acquisti di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici erogati a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni.
I commi 6, 7 e 8 dell’articolo 5 del suddetto decreto introducono un collegamento tra due ambiti normativi distinti: l’obbligo del codice unico di progetto (CUP) per i progetti di investimento pubblico e la disciplina della fatturazione elettronica tra privati (FE). Questo collegamento non risponde solo a finalità di monitoraggio della spesa, ma si inserisce in una visione più ampia, volta a garantire la tracciabilità delle risorse pubbliche e, al contempo, semplificare i processi amministrativi, favorendo il sistema produttivo e lo sviluppo delle imprese.
In quest’ottica, l’integrazione tra CUP e FE può contribuire alla riduzione di tempi e costi nella gestione dei documenti contabili, semplificando il lavoro delle amministrazioni pubbliche e degli operatori privati. La riduzione del carico amministrativo per le imprese promuove l’efficienza operativa e contribuisce a migliorarne la competitività. Per un maggiore approfondimento del tema, si invita alla lettura della circolare.
La Commissione Europea ha recentemente avviato una consultazione pubblica, invitando tutti i portatori di interesse a fornire osservazioni sulla proposta di revisione degli orientamenti per il settore dell'aviazione. Questi orientamenti, elaborati nel 2014, sono stati modificati nel luglio 2023 in seguito alla pandemia di COVID-19, con una proroga triennale del periodo transitorio, che si estende ora fino al 2027.
Alla luce degli sviluppi recenti nel settore dell'aviazione e della proroga delle disposizioni sugli aiuti al funzionamento, la Commissione Europea ha deciso di riesaminare gli orientamenti per adattarli alle nuove esigenze. A tal fine, è stata avviata una consultazione pubblica articolata in un questionario, accessibile a tutti gli interessati, che hanno potuto partecipare al processo di riesame. La consultazione fornirà alla Commissione gli strumenti necessari per individuare le modifiche da apportare agli orientamenti, contribuendo a definire le nuove norme che guideranno gli aiuti di Stato nel settore dell'aviazione e degli aeroporti.
Le principali tematiche oggetto della consultazione sono:
- importanza degli aeroporti regionali,
- aiuti al funzionamento per gli aeroporti regionali,
- aiuti agli investimenti a favore degli aeroporti,
- aiuti all’avviamento per le compagnie aeree,
- inverdimento del settore dell’aviazione,
- altri punti di interesse legati al settore.
In risposta alla consultazione promossa dalla Commissione Europea, il Servizio per il coordinamento in materia di aiuti di Stato del Dipartimento per gli Affari Europei ha elaborato un documento che esprime la posizione ufficiale dell'Italia. Tale documento raccoglie le istanze e le richieste formulate dalle amministrazioni regionali, rafforzando le argomentazioni già presentate nelle precedenti consultazioni del 2018-2019 e in quella di settembre e ottobre 2023. Il documento riflette le esigenze e le proposte emerse a livello nazionale in merito al sostegno agli aeroporti, con un'attenzione particolare ai piccoli scali, considerati strategici per la connettività e lo sviluppo delle aree più periferiche. Viene evidenziata la necessità di interventi strutturali e di lungo periodo volti a garantire la sostenibilità economica di tali infrastrutture e a rafforzare la competitività regionale.
Inoltre, si ribadisce che gli aeroporti risultano economicamente sostenibili solo con un traffico passeggeri pari o superiore a un milione di unità annue; al di sotto di tale soglia, essi operano in perdita e necessitano di sostegni pubblici. Le amministrazioni regionali ribadiscono l'importanza di misure a supporto della coesione territoriale, rispondendo alle esigenze specifiche di ciascuna area, in particolare per le regioni più periferiche e insulari. Queste aree necessitano di un trattamento differenziato per superare le difficoltà legate all'isolamento geografico e ai costi aggiuntivi di trasporto, garantendo pari opportunità di sviluppo economico e sociale.
Il periodo transitorio stabilito dalla Commissione Europea, che si concluderà nel 2027, prevede aiuti al funzionamento per i piccoli aeroporti. Tale orizzonte temporale limitato non è sufficiente per colmare il deficit strutturale di molte di queste infrastrutture. Le amministrazioni regionali hanno, quindi, sollecitato l'estensione della durata di tali aiuti oltre il 2027, per consentire ai piccoli aeroporti di superare le difficoltà finanziarie e strutturali, favorendo la loro stabilizzazione e crescita a lungo termine.
Un altro aspetto cruciale riguarda la proposta di creare un sistema integrato di aeroporti, una soluzione che potrebbe amplificare l'efficacia degli interventi di sostegno. L'idea è quella di includere gli aeroporti minori in distretti aeroportuali integrati, in modo da ridurre la congestione nei principali hub e favorire lo sviluppo equilibrato del sistema aeroportuale su scala regionale. In questo scenario, gli aiuti concessi agli aeroporti minori non solo non distorcerebbero la concorrenza, ma rappresenterebbero un vero e proprio incentivo a promuovere il sistema nel suo complesso, rafforzando la connettività a livello territoriale e europeo. Questo approccio integrato non solo favorirebbe una migliore distribuzione del traffico aereo, ma stimolerebbe anche lo sviluppo economico e sociale delle regioni periferiche, ampliando l'accesso ai mercati e potenziando la mobilità dei cittadini dell'UE.
In sintesi, la proposta di un sistema integrato di aeroporti è una risposta strategica alle difficoltà finanziarie dei piccoli aeroporti e un’opportunità per promuovere una crescita equilibrata e sostenibile del settore aereo, in grado di rafforzare la competitività regionale e di sostenere lo sviluppo socio-economico su tutto il territorio nazionale.
Per approfondire è possibile visitare la pagina dedicata sul sito della Commissione.
❓ Quali sono le regole per registrare un Aiuto individuale?
Per registrare un Aiuto individuale è indispensabile che siano state preventivamente registrate la Misura di aiuto e il Bando/Procedura Attuativa e che l’Ufficio Gestore, in qualità di Soggetto concedente, sia associato al Bando/Procedura attuativa. Gli utenti dell’Ufficio Gestore associato al bando possono registrare gli Aiuti individuali accedendo alla sezione “Gli Aiuti Individuali – I miei Aiuti” e seguendo le specifiche per la registrazione come illustrate nel documento Guida Tecnica – Allegato 3 - Registrazione Aiuti disponibile nella sezione Supporto Documentale.
❓ Quali sono le modalità di registrazione di un Aiuto individuale?
La registrazione di un Aiuto individuale può avvenire in modalità web attraverso le procedure informatiche disponibili nella sezione “Gli Aiuti Individuali”. Gli Aiuti possono essere anche registrati, singolarmente o massivamente, in modalità applicativa tramite web service.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla Guida tecnica all’utilizzo del Sistema e ai relativi allegati disponibili nella sezione Supporto Documentale.
❓ In caso di registrazione di un aiuto de minimis, cosa si intende per “data pervista di concessione”?
In fase di registrazione di un aiuto in regime de minimis, la “data prevista di concessione” è la data rispetto alla quale vengono effettuate tutte le verifiche previste dal regolamento di cui al D.M. n. 115/2017, vale a dire rispetto alla quale vengono effettuati i calcoli del concedibile. Nella fase di conferma di cui all’articolo 9, comma 5, la “data di concessione” non può essere antecedente alla “data prevista di concessione” inserita in fase di compilazione della richiesta di registrazione dell’aiuto, ma solo uguale o successiva. Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla Guida tecnica all’utilizzo del Sistema e ai relativi allegati disponibili nella sezione Supporto Documentale.
❓ É possibile modificare le informazioni errate inserite per un aiuto in stato “da confermare”?
No, un aiuto può essere modificato dall’utente solo se si trova in stato “bozza”. Un aiuto da confermare può essere confermato o annullato.
Nel caso sia necessaria una modifica, diversa dalle variazioni di cui all'art.9 comma 6 lettere a), b) e c) del D.M. n. 115/2017 e dalle variazioni puntuali consentite dal RNA, l’utente potrà richiederla all’indirizzo rna.supporto@mise.gov.it.
In base alla tipologia di modifica richiesta, l'assistenza tecnica svolgerà un’attività di valutazione relativa alla possibilità di apportare la modifica e alle modalità di formalizzazione della stessa. Si specifica che saranno prese in considerazione esclusivamente richieste di modifica diverse dalle variazioni consentite dalla piattaforma e/o dai servizi di cooperazione applicativa messi a disposizione dal Registro.
Per maggiori approfondimenti consultare la "Guida tecnica all’utilizzo del Sistema - ALLEGATO 3 Registrazione degli aiuti individuali".
❓ Quali sono i possibili ruoli ricoperti dagli utenti del Registro e le relative abilitazioni?
AMMINISTRATORE AUTORITÀ: è il Referente degli adempimenti dell’Autorità Responsabile verso il Registro. Si occupa della creazione e della modifica delle Misure di aiuto, oltreché dei Bandi e delle Procedure Attuative. Abilita gli Uffici Gestori e i relativi Utenti alla gestione delle singole Misure e degli Aiuti individuali.
AMMINISTRATORE UG: è l’Amministratore di un Ufficio Gestore, che può modificare tutte le Misure e i Bandi/Procedure attuative delle Misure associate all’Ufficio Gestore a cui appartiene. Inoltre, se appartiene all’Ufficio Gestore associato al Bando/Procedura Attuativa, gestisce gli Aiuti individuali del Bando. Può gestire l’elenco Deggendorf ed effettuale visure e verifiche su beneficiari ed Aiuti individuali. Inoltre, nell’ambito del proprio Ufficio Gestore, svolge le funzioni di gestione degli Utenti.
SCRITTORE UG: è lo Scrittore dell’Ufficio Gestore, che può visualizzare tutte le Misure di aiuto, nonché gestire (registrazione, modifica, cancellazione) gli Aiuti individuali nell’ambito dei Bandi/Procedure Attuative per le quali il proprio Ufficio è stato abilitato. Può gestire l’elenco Deggendorf di competenza ed effettuare visure e verifiche su beneficiari ed Aiuti individuali.
LETTORE UG: è il Lettore dell’Ufficio Gestore, che può accedere, in sola lettura, a tutte le Misure di aiuto, nonché agli Aiuti individuali. Può effettuare visure e verifiche su beneficiari ed Aiuti individuali.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla Guida tecnica all’utilizzo del Sistema e ai relativi allegati disponibili nella sezione Supporto Documentale.
❓ Qual è il perimetro del Registro nazionale degli aiuti di Stato, in rapporto ai registri SIAN e SIPA operativi per il settore agricolo e forestale e per quello della pesca e dell’acquacoltura? In particolare, al fine di individuare il registro di pertinenza di un aiuto, da utilizzare ai fini della registrazione e dei controlli propedeutici alla concessione, rileva l’attività economica svolta dall’impresa o comunque il settore produttivo nel quale essa opera?
Sul piano generale il rapporto tra i vari registri menzionati nel quesito è disciplinato dalla legge istitutiva del Registro nazionale degli aiuti di Stato (v. articolo 52, comma 5, della legge 234/2012 e s.m.i.) e, in attuazione di quest’ultima, dagli artt. 3 e 6 del regolamento sul funzionamento del Registro stesso (D.M. 115/2017).
Ai sensi delle norme sopra richiamate, il Registro nazionale degli aiuti di Stato contiene le informazioni relative alle diverse tipologie di aiuti (aiuti notificati, in esenzione dalla notifica, de minimis, SIEG); dal perimetro del Registro nazionale degli aiuti di Stato sono, tuttavia, espressamente escluse le informazioni relative agli aiuti nei “settori agricoltura e pesca”, come definiti dall’articolo 1, comma 1, lett. o), del regolamento citato (“[…] aiuti di Stato di cui all'articolo 107 del TFUE relativi al settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e al settore della pesca e dell'acquacoltura inclusi gli aiuti de minimis”).
Le informazioni relative agli aiuti nei citati settori, infatti, sono contenute nei registri SIAN e SIPA, cui competono, in relazione ai predetti aiuti, le funzioni di registrazione delle Misure e degli Aiuti individuali e quelle di verifica propedeutica alla concessione degli Aiuti individuali. Pertanto, quale principio generale di attribuzione degli aiuti all’uno o all’altro registro, non rileva la tipologia di aiuto, ma il settore nell’ambito del quale il beneficio è riconosciuto. Pur nel rispetto della predetta separazione, in ogni caso, le informazioni contenute nei registri SIAN e SIPA sono rese disponibili al Registro nazionale degli aiuti di Stato tramite criteri di interoperabilità. Ciò in ragione della necessaria complementarietà esistente tra i diversi registri, derivante dalla disciplina degli aiuti di Stato e dei controlli previsti al fine di evitare il cumulo dei benefici e, nel caso degli aiuti de minimis, il superamento del massimale di aiuto concedibile. Da detta complementarietà discende che l’utente, nell’accedere al Registro nazionale degli aiuti, dispone delle informazioni sugli aiuti concessi ad uno stesso beneficiario in qualunque settore, ferme restando le competenze facenti capo rispettivamente ai tre registri.
In conseguenza dei rapporti e delle competenze sopra descritti, resta inteso anche che, per gli aiuti oggetto di registrazione nei registri SIAN e SIPA, l’utente farà riferimento al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per indicazioni circa le modalità di utilizzo dei predetti sistemi nonché di acquisizione dei dati utili ai controlli degli aiuti ivi registrati.
Ciò premesso in linea generale, al fine di operare nel registro di competenza, la categoria degli “aiuti nei settori agricoltura e pesca” va correttamente individuata. Al riguardo si chiarisce che la predetta categoria di aiuti va individuata sulla base del regime giuridico (i.e. normativa europea di riferimento) in forza del quale gli aiuti sono attribuiti, mentre non rileva di per sé la natura dell’impresa (in altri termini, se essa si caratterizza come impresa “agricola”) e l’attività economica svolta dalla stessa.
Il predetto criterio trova applicazione in modo evidente con riferimento agli aiuti concessi ai sensi del regolamento generale di esenzione (Regolamento (UE) n. 651/2014), che dovranno essere registrati nel Registro nazionale degli aiuti di Stato anche qualora intervengano a beneficio di imprese operanti nei settori dell’agricoltura e della pesca, esclusi in genere dal campo di applicazione del regolamento proprio in considerazione delle norme specifiche vigenti per tali settori.
L’applicabilità del Regolamento (UE) n. 651/2014 ai citati settori, in particolare, è prevista per limitate tipologie di aiuto, individuate dall’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento medesimo e disciplinate nell’ambito dello stesso (aiuti alla formazione, aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti, aiuti a ricerca, sviluppo e innovazione a favore delle PMI e aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità). La normativa in questione sottende, pertanto, che in relazione ai predetti aiuti non rileva tanto il settore di attività delle imprese beneficiarie, quanto la specifica finalità di sostegno perseguita dall’intervento pubblico (es. formazione, accesso a credito delle PMI, sostegno all’occupazione, ecc.).
Diverso è il caso di aiuti specifici al “settore” della produzione primaria di prodotti agricoli ovvero a quello della pesca e dell’acquacoltura (rimanendo nell’ambito degli aiuti esentatati dalla notifica, a titolo esemplificativo, è il caso degli aiuti concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 e del regolamento (UE) n. 1388/2014). Detti aiuti dovranno certamente essere registrati nei registri SIAN e SIPA.
Considerata la coesistenza dei Registri RNA, SIAN e SIPA, appare opportuno sottolineare l’importanza della separazione delle tipologie di aiuto da inserire rispettivamente al loro interno, al fine di scongiurare la non corretta imputazione dei dati o la doppia imputazione degli stessi, con conseguente calcolo errato, ove si tratti di aiuti de minimis, del massimale.
Si precisa, infine, che il settore di riferimento dell’aiuto, se rileva ai fini della registrazione dell’aiuto e dei controlli propedeutici alla concessione (in quanto da operarsi attraverso il registro di pertinenza) non rileva, invece, ai fini dei controlli sulla regola c.d. Deggendorf. Infatti, i dati identificativi dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero della Commissione europea, a norma degli articoli 3, comma 3, e 11 del D.M. n. 115/2017, devono essere trasmessi al Registro indipendentemente dal settore di appartenenza dell’aiuto, per cui anche in caso di aiuti illegali nei settori agricoltura e pesca, le informazioni relative ai soggetti interessati devono essere comunicate al Registro nazionale degli aiuti di Stato.
❓ Una volta convalidato il COR, se non ci sono modifiche di importi tra liquidazione e concessione è necessario fare altre azioni?
Ai sensi dell’art. 9, comma 6, del regolamento di cui al D.M. n. 115/2017:
«Il Soggetto concedente è tenuto a trasmettere tempestivamente le informazioni relative a:
[….]
c) a conclusione del progetto per il quale è concesso l’aiuto individuale, le informazioni relative all’aiuto individuale definitivamente concesso.»
Il perimetro di applicazione dell’articolo 9, comma 6, del regolamento sono le eventuali variazioni che potrebbero impattare su quanto inizialmente registrato in relazione ad un dato aiuto. In quest’ottica, pertanto, laddove a conclusione del progetto si determini una variazione delle informazioni precedentemente inserite nel Registro, il soggetto concedente dovrà tempestivamente comunicare le variazioni inerenti all’aiuto concesso in via definitiva, nonché la data dell’atto eventualmente adottato in ordine alla variazione in questione (es., qualora previsto dallo strumento agevolativo, del provvedimento di concessione definitiva). Viceversa, in assenza di variazioni, non occorrerà svolgere ulteriori attività nell’ambito del Registro.
Ai fini dell’adempimento dell’obbligo di aggiornamento predetto, per “conclusione del progetto” è da intendersi la formale conclusione dell’iter amministrativo di concessione dell’aiuto (non rilevando, quindi, la conclusione dell’investimento in relazione al quale l’aiuto è concesso).