La newsletter Aiuti di Stato è uno spazio dedicato all’aggiornamento e all’approfondimento delle principali tematiche di interesse. Troverete un riepilogo delle notizie più rilevanti, aggiornamenti normativi e consigli pratici per la programmazione, la gestione e l’attuazione dei regimi di aiuto.

La newsletter avrà una periodicità trimestrale e ogni sezione sarà aggiornata in base alle esigenze e alle circostanze emergenti.

Seguiteci per non perdere gli aggiornamenti più importanti!


LA STRUTTURA DELLA NEWSLETTER

Per garantirvi un’informazione chiara e strutturata, la newsletter sarà articolata nelle seguenti sezioni:

  • Sintesi degli argomenti trattati nel Tavolo Interregionale Aiuti di Stato ~ Resoconti sintetici degli incontri e dei temi più rilevanti, affrontati in tali sedi.
  • Aggiornamenti normativi e giurisprudenziali ~ Novità legislative, consultazioni pubbliche, prassi decisionali dell’Unione Europea e sentenze di rilievo.
  • FAQ e approfondimenti ~ Risposte ai quesiti più frequenti e analisi su tematiche specifiche.
  • Eventi e Appuntamenti ~ Informazioni su nuove proposte e sviluppi nel settore.

NEWSLETTER AdS - Nr 1/2025

Sintesi degli argomenti trattati nel Tavolo Interregionale Aiuti di Stato ~ Focus sulla circolare CUP

Aggiornamenti normativi e giurisprudenziali ~ Consultazione pubblica sull’ammodernamento della Disciplina degli aeroporti

FAQ e approfondimenti ~ Principali FAQ sul funzionamento della registrazione degli aiuti individuali in RNA​

(clicca qui per scaricare la versione in pdf)


CIRCOLARE CUP. Chiarimenti alle problematiche scaturenti dalle disposizioni contenute nell’art. 5, comma 6, 7 e 8 del Decreto Legge n. 13 del 24/2/2023.

L’articolo 5 del decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13 - convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023 n. 41 - rubricato “Disposizioni in materia di controllo e monitoraggio dell’attuazione degli interventi realizzati con risorse nazionali ed europee”, stabilisce l’obbligo di apposizione del codice unico progetto (CUP) in fattura per tutti gli acquisti di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici erogati a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni.

I commi 6, 7 e 8 dell’articolo 5 del suddetto decreto introducono un collegamento tra due ambiti normativi distinti: l’obbligo del codice unico di progetto (CUP) per i progetti di investimento pubblico e la disciplina della fatturazione elettronica tra privati (FE). Questo collegamento non risponde solo a finalità di monitoraggio della spesa, ma si inserisce in una visione più ampia, volta a garantire la tracciabilità delle risorse pubbliche e, al contempo, semplificare i processi amministrativi, favorendo il sistema produttivo e lo sviluppo delle imprese.

In quest’ottica, l’integrazione tra CUP e FE può contribuire alla riduzione di tempi e costi nella gestione dei documenti contabili, semplificando il lavoro delle amministrazioni pubbliche e degli operatori privati. La riduzione del carico amministrativo per le imprese promuove l’efficienza operativa e contribuisce a migliorarne la competitività. Per un maggiore approfondimento del tema, si invita alla lettura della circolare.


Consultazione pubblica sulla revisione degli orientamenti in materia di aiuti di Stato nel settore dell'aviazione

La Commissione Europea ha recentemente avviato una consultazione pubblica, invitando tutti i portatori di interesse a fornire osservazioni sulla proposta di revisione degli orientamenti per il settore dell'aviazione. Questi orientamenti, elaborati nel 2014, sono stati modificati nel luglio 2023 in seguito alla pandemia di COVID-19, con una proroga triennale del periodo transitorio, che si estende ora fino al 2027.

Alla luce degli sviluppi recenti nel settore dell'aviazione e della proroga delle disposizioni sugli aiuti al funzionamento, la Commissione Europea ha deciso di riesaminare gli orientamenti per adattarli alle nuove esigenze. A tal fine, è stata avviata una consultazione pubblica articolata in un questionario, accessibile a tutti gli interessati, che hanno potuto partecipare al processo di riesame. La consultazione fornirà alla Commissione gli strumenti necessari per individuare le modifiche da apportare agli orientamenti, contribuendo a definire le nuove norme che guideranno gli aiuti di Stato nel settore dell'aviazione e degli aeroporti.

Le principali tematiche oggetto della consultazione sono:

  • importanza degli aeroporti regionali,
  • aiuti al funzionamento per gli aeroporti regionali,
  • aiuti agli investimenti a favore degli aeroporti,
  • aiuti all’avviamento per le compagnie aeree,
  • inverdimento del settore dell’aviazione,
  • altri punti di interesse legati al settore.

In risposta alla consultazione promossa dalla Commissione Europea, il Servizio per il coordinamento in materia di aiuti di Stato del Dipartimento per gli Affari Europei ha elaborato un documento che esprime la posizione ufficiale dell'Italia. Tale documento raccoglie le istanze e le richieste formulate dalle amministrazioni regionali, rafforzando le argomentazioni già presentate nelle precedenti consultazioni del 2018-2019 e in quella di settembre e ottobre 2023. Il documento riflette le esigenze e le proposte emerse a livello nazionale in merito al sostegno agli aeroporti, con un'attenzione particolare ai piccoli scali, considerati strategici per la connettività e lo sviluppo delle aree più periferiche. Viene evidenziata la necessità di interventi strutturali e di lungo periodo volti a garantire la sostenibilità economica di tali infrastrutture e a rafforzare la competitività regionale.

Inoltre, si ribadisce che gli aeroporti risultano economicamente sostenibili solo con un traffico passeggeri pari o superiore a un milione di unità annue; al di sotto di tale soglia, essi operano in perdita e necessitano di sostegni pubblici. Le amministrazioni regionali ribadiscono l'importanza di misure a supporto della coesione territoriale, rispondendo alle esigenze specifiche di ciascuna area, in particolare per le regioni più periferiche e insulari. Queste aree necessitano di un trattamento differenziato per superare le difficoltà legate all'isolamento geografico e ai costi aggiuntivi di trasporto, garantendo pari opportunità di sviluppo economico e sociale.

Il periodo transitorio stabilito dalla Commissione Europea, che si concluderà nel 2027, prevede aiuti al funzionamento per i piccoli aeroporti. Tale orizzonte temporale limitato non è sufficiente per colmare il deficit strutturale di molte di queste infrastrutture. Le amministrazioni regionali hanno, quindi, sollecitato l'estensione della durata di tali aiuti oltre il 2027, per consentire ai piccoli aeroporti di superare le difficoltà finanziarie e strutturali, favorendo la loro stabilizzazione e crescita a lungo termine.

Un altro aspetto cruciale riguarda la proposta di creare un sistema integrato di aeroporti, una soluzione che potrebbe amplificare l'efficacia degli interventi di sostegno. L'idea è quella di includere gli aeroporti minori in distretti aeroportuali integrati, in modo da ridurre la congestione nei principali hub e favorire lo sviluppo equilibrato del sistema aeroportuale su scala regionale. In questo scenario, gli aiuti concessi agli aeroporti minori non solo non distorcerebbero la concorrenza, ma rappresenterebbero un vero e proprio incentivo a promuovere il sistema nel suo complesso, rafforzando la connettività a livello territoriale e europeo. Questo approccio integrato non solo favorirebbe una migliore distribuzione del traffico aereo, ma stimolerebbe anche lo sviluppo economico e sociale delle regioni periferiche, ampliando l'accesso ai mercati e potenziando la mobilità dei cittadini dell'UE.

In sintesi, la proposta di un sistema integrato di aeroporti è una risposta strategica alle difficoltà finanziarie dei piccoli aeroporti e un’opportunità per promuovere una crescita equilibrata e sostenibile del settore aereo, in grado di rafforzare la competitività regionale e di sostenere lo sviluppo socio-economico su tutto il territorio nazionale.

Per approfondire è possibile visitare la pagina dedicata sul sito della Commissione.


FAQ sulla registrazione degli Aiuti individuali in RNA (Registro Nazionale Aiuti)

Quali sono le regole per registrare un Aiuto individuale?

Per registrare un Aiuto individuale è indispensabile che siano state preventivamente registrate la Misura di aiuto e il Bando/Procedura Attuativa e che l’Ufficio Gestore, in qualità di Soggetto concedente, sia associato al Bando/Procedura attuativa. Gli utenti dell’Ufficio Gestore associato al bando possono registrare gli Aiuti individuali accedendo alla sezione “Gli Aiuti Individuali – I miei Aiuti” e seguendo le specifiche per la registrazione come illustrate nel documento Guida Tecnica – Allegato 3 - Registrazione Aiuti disponibile nella sezione Supporto Documentale.

 

Quali sono le modalità di registrazione di un Aiuto individuale?

La registrazione di un Aiuto individuale può avvenire in modalità web attraverso le procedure informatiche disponibili nella sezione “Gli Aiuti Individuali”. Gli Aiuti possono essere anche registrati, singolarmente o massivamente, in modalità applicativa tramite web service.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla Guida tecnica all’utilizzo del Sistema e ai relativi allegati disponibili nella sezione Supporto Documentale.

 

In caso di registrazione di un aiuto de minimis, cosa si intende per “data pervista di concessione”?

In fase di registrazione di un aiuto in regime de minimis, la “data prevista di concessione” è la data rispetto alla quale vengono effettuate tutte le verifiche previste dal regolamento di cui al D.M. n. 115/2017, vale a dire rispetto alla quale vengono effettuati i calcoli del concedibile. Nella fase di conferma di cui all’articolo 9, comma 5, la “data di concessione” non può essere antecedente alla “data prevista di concessione” inserita in fase di compilazione della richiesta di registrazione dell’aiuto, ma solo uguale o successiva. Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla Guida tecnica all’utilizzo del Sistema e ai relativi allegati disponibili nella sezione Supporto Documentale.

 

É possibile modificare le informazioni errate inserite per un aiuto in stato “da confermare”?

No, un aiuto può essere modificato dall’utente solo se si trova in stato “bozza”. Un aiuto da confermare può essere confermato o annullato.

Nel caso sia necessaria una modifica, diversa dalle variazioni di cui all'art.9 comma 6 lettere a), b) e c) del D.M. n. 115/2017 e dalle variazioni puntuali consentite dal RNA, l’utente potrà richiederla all’indirizzo rna.supporto@mise.gov.it.

In base alla tipologia di modifica richiesta, l'assistenza tecnica svolgerà un’attività di valutazione relativa alla possibilità di apportare la modifica e alle modalità di formalizzazione della stessa. Si specifica che saranno prese in considerazione esclusivamente richieste di modifica diverse dalle variazioni consentite dalla piattaforma e/o dai servizi di cooperazione applicativa messi a disposizione dal Registro.

Per maggiori approfondimenti consultare la "Guida tecnica all’utilizzo del Sistema - ALLEGATO 3 Registrazione degli aiuti individuali".

 

Quali sono i possibili ruoli ricoperti dagli utenti del Registro e le relative abilitazioni?

AMMINISTRATORE AUTORITÀ: è il Referente degli adempimenti dell’Autorità Responsabile verso il Registro. Si occupa della creazione e della modifica delle Misure di aiuto, oltreché dei Bandi e delle Procedure Attuative. Abilita gli Uffici Gestori e i relativi Utenti alla gestione delle singole Misure e degli Aiuti individuali.

AMMINISTRATORE UG: è l’Amministratore di un Ufficio Gestore, che può modificare tutte le Misure e i Bandi/Procedure attuative delle Misure associate all’Ufficio Gestore a cui appartiene. Inoltre, se appartiene all’Ufficio Gestore associato al Bando/Procedura Attuativa, gestisce gli Aiuti individuali del Bando. Può gestire l’elenco Deggendorf ed effettuale visure e verifiche su beneficiari ed Aiuti individuali. Inoltre, nell’ambito del proprio Ufficio Gestore, svolge le funzioni di gestione degli Utenti.

SCRITTORE UG: è lo Scrittore dell’Ufficio Gestore, che può visualizzare tutte le Misure di aiuto, nonché gestire (registrazione, modifica, cancellazione) gli Aiuti individuali nell’ambito dei Bandi/Procedure Attuative per le quali il proprio Ufficio è stato abilitato. Può gestire l’elenco Deggendorf di competenza ed effettuare visure e verifiche su beneficiari ed Aiuti individuali.

LETTORE UG: è il Lettore dell’Ufficio Gestore, che può accedere, in sola lettura, a tutte le Misure di aiuto, nonché agli Aiuti individuali. Può effettuare visure e verifiche su beneficiari ed Aiuti individuali.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla Guida tecnica all’utilizzo del Sistema e ai relativi allegati disponibili nella sezione Supporto Documentale.

 

Qual è il perimetro del Registro nazionale degli aiuti di Stato, in rapporto ai registri SIAN e SIPA operativi per il settore agricolo e forestale e per quello della pesca e dell’acquacoltura? In particolare, al fine di individuare il registro di pertinenza di un aiuto, da utilizzare ai fini della registrazione e dei controlli propedeutici alla concessione, rileva l’attività economica svolta dall’impresa o comunque il settore produttivo nel quale essa opera?

Sul piano generale il rapporto tra i vari registri menzionati nel quesito è disciplinato dalla legge istitutiva del Registro nazionale degli aiuti di Stato (v. articolo 52, comma 5, della legge 234/2012 e s.m.i.) e, in attuazione di quest’ultima, dagli artt. 3 e 6 del regolamento sul funzionamento del Registro stesso (D.M. 115/2017).
Ai sensi delle norme sopra richiamate, il Registro nazionale degli aiuti di Stato contiene le informazioni relative alle diverse tipologie di aiuti (aiuti notificati, in esenzione dalla notifica, de minimis, SIEG); dal perimetro del Registro nazionale degli aiuti di Stato sono, tuttavia, espressamente escluse le informazioni relative agli aiuti nei “settori agricoltura e pesca”, come definiti dall’articolo 1, comma 1, lett. o), del regolamento citato (“[…] aiuti di Stato di cui all'articolo 107 del TFUE relativi al settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e al settore della pesca e dell'acquacoltura inclusi gli aiuti de minimis”).
Le informazioni relative agli aiuti nei citati settori, infatti, sono contenute nei registri SIAN e SIPA, cui competono, in relazione ai predetti aiuti, le funzioni di registrazione delle Misure e degli Aiuti individuali e quelle di verifica propedeutica alla concessione degli Aiuti individuali. Pertanto, quale principio generale di attribuzione degli aiuti all’uno o all’altro registro, non rileva la tipologia di aiuto, ma il settore nell’ambito del quale il beneficio è riconosciuto. Pur nel rispetto della predetta separazione, in ogni caso, le informazioni contenute nei registri SIAN e SIPA sono rese disponibili al Registro nazionale degli aiuti di Stato tramite criteri di interoperabilità. Ciò in ragione della necessaria complementarietà esistente tra i diversi registri, derivante dalla disciplina degli aiuti di Stato e dei controlli previsti al fine di evitare il cumulo dei benefici e, nel caso degli aiuti de minimis, il superamento del massimale di aiuto concedibile. Da detta complementarietà discende che l’utente, nell’accedere al Registro nazionale degli aiuti, dispone delle informazioni sugli aiuti concessi ad uno stesso beneficiario in qualunque settore, ferme restando le competenze facenti capo rispettivamente ai tre registri.

In conseguenza dei rapporti e delle competenze sopra descritti, resta inteso anche che, per gli aiuti oggetto di registrazione nei registri SIAN e SIPA, l’utente farà riferimento al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per indicazioni circa le modalità di utilizzo dei predetti sistemi nonché di acquisizione dei dati utili ai controlli degli aiuti ivi registrati.

Ciò premesso in linea generale, al fine di operare nel registro di competenza, la categoria degli “aiuti nei settori agricoltura e pesca” va correttamente individuata. Al riguardo si chiarisce che la predetta categoria di aiuti va individuata sulla base del regime giuridico (i.e. normativa europea di riferimento) in forza del quale gli aiuti sono attribuiti, mentre non rileva di per sé la natura dell’impresa (in altri termini, se essa si caratterizza come impresa “agricola”) e l’attività economica svolta dalla stessa.

Il predetto criterio trova applicazione in modo evidente con riferimento agli aiuti concessi ai sensi del regolamento generale di esenzione (Regolamento (UE) n. 651/2014), che dovranno essere registrati nel Registro nazionale degli aiuti di Stato anche qualora intervengano a beneficio di imprese operanti nei settori dell’agricoltura e della pesca, esclusi in genere dal campo di applicazione del regolamento proprio in considerazione delle norme specifiche vigenti per tali settori.

L’applicabilità del Regolamento (UE) n. 651/2014 ai citati settori, in particolare, è prevista per limitate tipologie di aiuto, individuate dall’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento medesimo e disciplinate nell’ambito dello stesso (aiuti alla formazione, aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti, aiuti a ricerca, sviluppo e innovazione a favore delle PMI e aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità). La normativa in questione sottende, pertanto, che in relazione ai predetti aiuti non rileva tanto il settore di attività delle imprese beneficiarie, quanto la specifica finalità di sostegno perseguita dall’intervento pubblico (es. formazione, accesso a credito delle PMI, sostegno all’occupazione, ecc.).

Diverso è il caso di aiuti specifici al “settore” della produzione primaria di prodotti agricoli ovvero a quello della pesca e dell’acquacoltura (rimanendo nell’ambito degli aiuti esentatati dalla notifica, a titolo esemplificativo, è il caso degli aiuti concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 e del regolamento (UE) n. 1388/2014). Detti aiuti dovranno certamente essere registrati nei registri SIAN e SIPA.

Considerata la coesistenza dei Registri RNA, SIAN e SIPA, appare opportuno sottolineare l’importanza della separazione delle tipologie di aiuto da inserire rispettivamente al loro interno, al fine di scongiurare la non corretta imputazione dei dati o la doppia imputazione degli stessi, con conseguente calcolo errato, ove si tratti di aiuti de minimis, del massimale.

Si precisa, infine, che il settore di riferimento dell’aiuto, se rileva ai fini della registrazione dell’aiuto e dei controlli propedeutici alla concessione (in quanto da operarsi attraverso il registro di pertinenza) non rileva, invece, ai fini dei controlli sulla regola c.d. Deggendorf. Infatti, i dati identificativi dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero della Commissione europea, a norma degli articoli 3, comma 3, e 11 del D.M. n. 115/2017, devono essere trasmessi al Registro indipendentemente dal settore di appartenenza dell’aiuto, per cui anche in caso di aiuti illegali nei settori agricoltura e pesca, le informazioni relative ai soggetti interessati devono essere comunicate al Registro nazionale degli aiuti di Stato.

 

Una volta convalidato il COR, se non ci sono modifiche di importi tra liquidazione e concessione è necessario fare altre azioni?

Ai sensi dell’art. 9, comma 6, del regolamento di cui al D.M. n. 115/2017:

«Il Soggetto concedente è tenuto a trasmettere tempestivamente le informazioni relative a:
[….]
c) a conclusione del progetto per il quale è concesso l’aiuto individuale, le informazioni relative all’aiuto individuale definitivamente concesso.»

Il perimetro di applicazione dell’articolo 9, comma 6, del regolamento sono le eventuali variazioni che potrebbero impattare su quanto inizialmente registrato in relazione ad un dato aiuto. In quest’ottica, pertanto, laddove a conclusione del progetto si determini una variazione delle informazioni precedentemente inserite nel Registro, il soggetto concedente dovrà tempestivamente comunicare le variazioni inerenti all’aiuto concesso in via definitiva, nonché la data dell’atto eventualmente adottato in ordine alla variazione in questione (es., qualora previsto dallo strumento agevolativo, del provvedimento di concessione definitiva). Viceversa, in assenza di variazioni, non occorrerà svolgere ulteriori attività nell’ambito del Registro.

Ai fini dell’adempimento dell’obbligo di aggiornamento predetto, per “conclusione del progetto” è da intendersi la formale conclusione dell’iter amministrativo di concessione dell’aiuto (non rilevando, quindi, la conclusione dell’investimento in relazione al quale l’aiuto è concesso).

NEWSLETTER AdS - Nr 2/2025

Sintesi degli argomenti trattati nel Tavolo Interregionale Aiuti di Stato ~ Consultazione Clean Industrial Deal State Aid Framework (CISAF)

Aggiornamenti normativi e giurisprudenziali ~ Regolamento (UE) 2024/795 Regolamento Step

FAQ e approfondimenti ~ Obbligo assicurativo per le imprese contro calamità naturali – Novità normative

(clicca qui per scaricare la versione in pdf)


Consultazione Clean Industrial Deal State Aid Framework (CISAF)

La commissione Europea ha avviato una consultazione pubblica rispetto al quadro, non emergenziale, in materia di aiuti di Stato a sostegno del Clean Industrial (di seguito CISAF).

La bozza di TCTF Industrial Clean prende spunto dall’importanza della base industriale dell'Europa che risulta essenziale per la nostra identità e per la nostra competitività. Tuttavia, l'Europa sta lottando con crescenti tensioni geopolitiche, una lenta crescita economica e la concorrenza tecnologica. L’Europa ha bisogno di un piano aziendale trasformativo. Il Clean Industrial Deal riunisce l'azione per il clima e la competitività in un'unica strategia di crescita globale. È un impegno ad accelerare la decarbonizzazione, la reindustrializzazione e l'innovazione, tutto allo stesso tempo e in tutto il continente, rafforzando anche la resilienza dell'Europa. Per un nuovo ecosistema industriale europeo fiorente di crescita e prosperità, è essenziale andare oltre le tradizionali soluzioni a compartimenti stagni e guardare all'intera catena del valore. Il Clean Industrial Deal conferma l'impegno dell'UE nei confronti dei suoi obiettivi climatici offrendo chiari incentivi commerciali all'industria per decarbonizzare in Europa.

Nell’ambito di questa procedura di revisione, le Regioni italiane hanno accolto favorevolmente la scelta di predisporre una disciplina che non sia un quadro temporaneo, ma che guardi ad un lasso di tempo più duraturo fino al 2030 diventando, quindi, maggiormente un quadro che fornisce stabilità di investimento e certezza giuridica delle regole da applicare e quindi appetibile anche per le imprese per gli investimenti

Dal punto di vista procedurale lo strumento per assicurare la compatibilità delle misure eventualmente attivate su questo quadro è la notifica ordinaria. Tuttavia, in considerazione del requisito di eccezionalità di tale disciplina che consiste nel legame stretto con il Clean Industrial Deal, si è chiesto, alla Commissione Europea, la possibilità di introdurre una sorta di fast track per priorità rispetto a questa nuova disciplina, al fine di ottenere decisioni in tempi più rapidi rispetto alle discipline settoriali cd ordinarie, in analogia a quanto avvenuto con i quadri temporanei TCF Covid e TCTF Ucraina.

Con la Comunicazione C(2025) 7600 del  25.6.2025 è stato approvato il nuovo quadro di aiuti di Stato (CISAF) a sostegno del Clean Industrial Deal che mira a rafforzare la competitività industriale europea in un contesto di crescenti sfide globali. La strategia integra decarbonizzazione, reindustrializzazione e innovazione in un unico piano di crescita sostenibile, incentivando le imprese a investire in Europa e a contribuire al raggiungimento degli obiettivi climatici dell’ UE.


Regolamento (UE) 2024/795 | Regolamento Step

Nel corso del 2024, il Parlamento Europeo e il Consiglio dell’Unione Europea hanno adottato il Regolamento (UE) 2024/795, che istituisce la Piattaforma per le Tecnologie Strategiche per l’Europa (STEP). Come noto, tale regolamento persegue l’obiettivo di rafforzare la sovranità e la sicurezza dell’Unione, riducendo al contempo le sue dipendenze strategiche in settori chiave. Esso mira inoltre a potenziare la competitività dell’Unione attraverso il rafforzamento della sua resilienza e produttività, mobilitando risorse finanziarie, promuovendo condizioni di parità nel mercato interno e favorendo la partecipazione transfrontaliera, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese.

Tra le finalità rientrano anche il consolidamento della coesione economica, sociale e territoriale, la promozione della solidarietà tra Stati membri e regioni, nonché il sostegno a un accesso inclusivo a opportunità di lavoro attrattive e di qualità, attraverso investimenti nelle competenze del futuro e l’adattamento della base economica, industriale e tecnologica dell’Unione alle transizioni verde e digitale.

In tale contesto, la Commissione Europea ha annunciato l’intenzione di consultare gli Stati membri in merito a una proposta finalizzata a consentire intensità massime di aiuto maggiorate nelle zone assistite, per i progetti rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento STEP, al fine di incentivare ulteriormente lo sviluppo economico, salvaguardando al contempo gli obiettivi di coesione territoriale. revisione degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, finalizzati all’allineamento con le disposizioni del Regolamento (UE) 2024/795. Tali lavori si sono conclusi con l’adozione della Comunicazione della Commissione (C/2024/3516), recante “Comunicazione della Commissione che integra gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale per quanto riguarda la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP)”.

La Comunicazione ha previsto la possibilità di aumentare le intensità massime di aiuto fino a 10 punti percentuali nelle cosiddette «zone a» e fino a 5 punti percentuali nelle «zone c», con decorrenza dal 1° marzo 2024 – data di entrata in vigore del Regolamento (UE) 2024/795 – fino al 31 dicembre 2027, termine fino al quale rimarranno in vigore le attuali carte degli aiuti a finalità regionale.

Tale procedura si è conclusa con l’adozione, da parte della Commissione Europea, della Comunicazione C(2024) 6797, che ha modificato la carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia. La nuova versione della carta prevede, per quanto riguarda il territorio marchigiano, una maggiorazione fino a 5 punti percentuali delle intensità di aiuto per gli investimenti rientranti nell’ambito del Regolamento STEP.

Per approfondire è possibile leggere la Comunicazione C(2024) 6797 che modifica la carta degli Aiuti a Finalità Regionale (AFR).


Obbligo assicurativo per le imprese contro calamità naturali – Novità normative

La Legge di Bilancio 2024 (art. 1, commi 101 e 102) introduce l’obbligo, per le imprese con sede legale in Italia e per quelle estere con stabile organizzazione nel Paese, di stipulare entro il 31 dicembre 2024 un’assicurazione contro i danni da calamità naturali e catastrofi sul territorio nazionale. La norma nasce dall’aumento dei fenomeni calamitosi, il cui impatto economico grava sempre più sul bilancio statale.

L’obbligo, solo per le grandi imprese è in vigore dal 31 marzo 2025. Per le altre, a seguito dell’entrata in vigore del DL 39/2025 la scadenza è stata prorogata come descritto di seguiti:

  • per le medie imprese, il nuovo termine è fissato al 1° ottobre 2025,

  • per le piccole imprese e le micro-imprese, il termine è fissato al 31 dicembre 2025.

Nessuna proroga invece per le grandi imprese, che dovranno mettersi in regola entro il 31 marzo 2025, ma con l’applicazione delle sanzioni rinviata al 30 giugno. Le sanzioni consistono nella perdita del diritto ad accedere a contributi, agevolazioni o sovvenzioni pubbliche, nel caso in cui non sia stata stipulata la copertura assicurativa. L’inadempienza a tale obbligo incide sull’accesso a contributi, sovvenzioni o agevolazioni finanziarie pubbliche, comprese quelle legate a eventi calamitosi. Il testo del nuovo Codice degli Incentivi (art. 9), prevede infatti l’esclusione da tali benefici per le imprese non assicurate. L’art. 12 dello stesso testo definisce le agevolazioni concedibili, con specifico riferimento agli aiuti di Stato. L’assicurazione sembrerebbe diventare così una condizione di ammissibilità per ottenere finanziamenti pubblici. Tuttavia alcune Regioni segnalano le difficoltà delle piccole imprese a sostenere tale obbligo e rilevano l’iniquità di trattare allo stesso modo aziende situate in aree a diverso rischio di calamità. Non risultano però stabilite sanzioni in caso di mancata stipula.

NEWSLETTER AdS - Nr 3/2025

Sintesi degli argomenti trattati nel Tavolo Interregionale Aiuti di Stato ~ Consultazione pubblica della Commissione europea sulla revisione della deicisione SIEG (2012/21/UE - FASE ASCENTENTE 

Sintesi degli argomenti trattati nel Tavolo Interregionale Aiuti di Stato ~ Consultazione pubblica sugli orientamenti per il salvataggio e ristrutturazione di impresa in difficoltà - FASE ASCENDENTE

Aggiornamenti normativi e giurisprudenziali ~ Approvati due regimi quadro regionali ai sensi del Clean Industrial Deal

FAQ e approfondimenti ~ Seguito dell'approfondimento relativo alle polizze catastrofali trattate nella Newsletter n. 2/2025

FAQ e approfondimenti ~ Aggiornamento Codici ATECO

(clicca qui per scaricare la versione in pdf)


Consultazione pubblica della Commissione europea sulla revisione della decisione SIEG (2012/21/UE - FASE ASCENTENTE

La Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica per raccogliere informazioni e contributi da autorità nazionali, regionali e locali, nonché da portatori di interesse e cittadini. L’obiettivo è valutare come modificare le norme SIEG (Servizi di interesse economico generale) per facilitare gli investimenti negli alloggi a prezzi accessibili. La revisione delle norme SIEG rappresenta quindi un passo strategico verso una politica europea più inclusiva e sostenibile per l’abitazione, capace di favorire gli investimenti pubblici e privati in un settore cruciale per la coesione sociale e territoriale.

La crisi abitativa non riguarda più solo le fasce di reddito più basse, ma una parte sempre più ampia della popolazione, a causa di fattori come:

  • aumento dei costi delle abitazioni e della domanda nelle aree urbane;
  • carenza di offerta e invecchiamento del patrimonio immobiliare;
  • disparità economiche regionali;
  • crescita del turismo e degli affitti a breve termine.

Per affrontare questa emergenza, la Commissione ha istituito una task force europea sugli alloggi a prezzi accessibili. Entro il 2026, sarà presentato un “Piano europeo per gli alloggi accessibili”, volto a coordinare le politiche di Stati membri, regioni e comuni nel rispetto del principio di sussidiarietà.

Gli obiettivi della revisione sono quelli di:

  • Colmare la carenza di investimenti nel settore abitativo, ampliando la possibilità per gli Stati membri di intervenire con aiuti di Stato mirati.
  • Superare i limiti delle norme attuali, oggi troppo restrittive e focalizzate sull’edilizia popolare, per affrontare in modo più efficace il problema dell’accesso alla casa.
  • Semplificare e aggiornare i concetti chiave delle norme, rendendole più chiare e coerenti con le esigenze attuali del mercato.

Le principali novità riguardano:

  • la nuova definizione di alloggio a prezzi accessibili “Alloggi destinati alle famiglie che non sono in grado, a causa delle condizioni di mercato e in particolare dei fallimenti del mercato, di permettersi alloggi a condizioni accessibili”;
  • l'ampliamento del campo di applicazione: la decisione SIEG (2012/21/UE) verrà aggiornata per includere una nuova categoria di esenzione per gli alloggi a prezzi accessibili, consentendo di concedere aiuti di Stato senza obbligo di notifica preventiva alla Commissione;
  • la condizionalità specifica per i servizi di interesse economico generale relativi agli alloggi a prezzi accessibili.
  • ulteriori interventi settoriali per aggiornare, chiarire e semplificare le norme sugli aiuti di Stato nel settore abitativo.

Per approfondire, è possibile visionare la posizione nazionale della consultazione pubblica


Consultazione pubblica sugli orientamenti per il salvataggio e ristrutturazione di impresa in difficoltà - FASE ASCENDENTE

La Commissione ha ritenuto necessario rivedere gli orientamenti europei per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà per adattarli alle nuove dinamiche economiche, con la necessità di sostenere efficacemente le imprese colpite da crisi strutturali o congiunturali. Gli orientamenti europei sul salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, adottati nel 2014 e basati su quelli del 2004, definiscono le regole per individuare le imprese ammissibili agli aiuti di Stato e i relativi limiti di applicazione. Centrale è la definizione di impresa in difficoltà, utile non solo per individuare le imprese beneficiarie di tali regimi, ma anche per stabilire chi sia escluso dalle misure ordinarie di investimento considerate aiuti di Stato, sia in esenzione sia soggette a notifica (come nel recente CISAF).

Sebbene l’Italia ricorra raramente a queste misure, un loro utilizzo più ampio – se semplificate e aggiornate – potrebbe risultare utile nel contesto attuale, caratterizzato dagli effetti economici delle crisi recenti (pandemia e conflitto in Ucraina), che hanno inciso sui parametri di molte imprese.

Restano tuttavia diverse questioni interpretative. Una delle principali riguarda il perimetro della verifica della condizione di difficoltà: se debba riferirsi al singolo beneficiario, al gruppo di appartenenza o all’unità economica complessiva. Le amministrazioni regionali sostengono che la valutazione debba riguardare il singolo beneficiario, in coerenza con la giurisprudenza della Corte di Giustizia e con il testo della Commissione. La nozione di “unità economica”, infatti, è variabile e difficilmente applicabile in modo uniforme a ogni istruttoria. Inoltre, ai fini degli aiuti di Stato, la condizione di difficoltà va valutata al momento della concessione del finanziamento, in relazione all’impresa richiedente.

Le nuove procedure anticrisi, introdotte con la riforma del Codice della crisi d’impresa (in recepimento della direttiva UE 2019/1023), che prevedono strumenti di prevenzione e composizione della crisi. Tali procedure non sempre presuppongono gli elementi della definizione di “impresa in difficoltà”, né configurano necessariamente una procedura concorsuale, pur potendo in alcuni casi condurre all’uscita dell’impresa dal mercato.

Le principali tematiche riguardano:

  • l’interpretazione della Commissione, che considera sufficiente la presenza di uno solo dei criteri previsti per qualificare un’impresa come “in difficoltà”. Ciò può incidere anche sulle procedure di prevenzione, rendendo imprese non ancora in procedura concorsuale potenzialmente escluse da regimi di aiuto.
  • l’esclusione del settore siderurgico, motivata storicamente dall’eccesso di capacità produttiva a livello europeo e mondiale, che potrebbe essere oggetto di rivalutazione.
  • l’inclusione delle start-up nella nozione di impresa in difficoltà e la necessità di una chiara definizione di “fondi propri”, concetto non esplicitato negli orientamenti vigenti.

In vista del futuro aggiornamento della disciplina europea, questi temi restano centrali per garantire un equilibrio tra la tutela della concorrenza e il sostegno efficace alle imprese in crisi.

Per approfondire, è possibile visionare l'EU Survey della consultazione pubblica


Approvati due regimi quadro regionali ai sensi del Clean Industrial Deal

La Commissione ha autorizzato due misure incentivanti in applicazione del quadro Clean Industrial Deal ( CISAF) di cui abbiamo parlato nella newsletter n. 2.

Sono state notificate due basi giuridiche inquadrate ai sensi della sezione 6 del Cisaf da parte della regione Emilia Romagna e della regione Lazio questa disciplina: si tratta di misure incentivanti adottate dall’Emilia-Romagna e dal Lazio.

Entrambe le decisioni

sono state pubblicate, rispettivamente in data 24 ottobre 2025 e 5 novembre 2025.


Seguito dell'approfondimento relativo alle polizze catastrofali trattate nella Newsletter n. 2/2025

Di seguito vengono riportate le FAQ pubblicate dal Ministero del Made in Italy relative alla disposizione legislativa che ha introdotto l’obbligo, per le imprese con sede legale in Italia e per quelle estere con stabile organizzazione nel Paese, di stipulare entro le tempistiche stabilite un’assicurazione contro i danni da calamità naturali e catastrofi sul territorio nazionale.

❓ La disciplina legislativa di cui all’articolo 1, commi 102, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, relativa agli effetti sulle misure di incentivazione dell’adempimento dell’obbligo di stipula da parte delle imprese della polizza assicurativa contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali deve intendersi automaticamente applicabile allo scadere dei termini previsti dal decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39 o necessita di ulteriori atti o provvedimenti?
La disciplina recata dall’articolo 1, comma 102, della legge n. 213 del 2023 non ha carattere autoapplicativo. Il comma 102 dell’articolo 1 stabilisce, infatti, che dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese “si deve tener conto” nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubbliche, senza determinare in maniera perentoria quali siano gli effetti di tale valutazione. Ne consegue che ciascuna Amministrazione titolare di misure di sostegno e agevolazione è chiamata a dare attuazione alla citata disposizione, definendo e comunicando le modalità con cui intende tener conto del mancato adempimento all’obbligo assicurativo in argomento in relazione alle proprie misure coerentemente con le tempistiche recate dall’articolo1 del decreto legge 31 marzo 2024, n.39.
Per quanto attiene alle misure di propria competenza, questo Ministero è orientato a tener conto dell’inadempimento dell’obbligo assicurativo precludendo l’accesso agli incentivi di propria competenza alle imprese inadempimenti. Tale indicazione dovrà comunque essere recepita nella disciplina normativa relativa a ciascun incentivo. La causa di esclusione opererà per le domande presentate a decorrere dalla data del predetto provvedimento di adeguamento e di recepimento della previsione di cui alla legge n. 213 del 2023 nell’ambito della disciplina normativa della misura di agevolazione tenendo conto delle tempistiche recate dall’articolo1 del decreto legge 31 marzo 2024, n.39.

❓ La disposizione di cui al comma 102 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 in merito all’accesso a contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubblici connessa alla mancata stipula da parte dell’impresa della polizza assicurativa di cui alla legge n. 213 del 2023 è retroattiva e si applica, dunque, anche a contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubblici ottenuti dalle imprese prima dello scadere dei termini previsti dal decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39?
No, per quanto esposto in risposta alla precedente domanda, la valutazione in merito all’accesso a contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubblici, connessa alla mancata stipula da parte dell’impresa della polizza assicurativa opera dalla data del provvedimento di adeguamento e di recepimento della previsione di cui alla legge n. 213 del 2023 nell’ambito della disciplina normativa del contributo, sovvenzione o agevolazione pubblica, ovvero dalla diversa data ivi indicata.


Aggiornamento Codici ATECO

A partire dal 1° febbraio 2026 non sarà più consentito utilizzare la codifica ATECO 2007 per la registrazione in RNA di misure e aiuti. Si invitano, pertanto, ove necessario, le Autorità responsabili ed i Soggetti concedenti ad avviare le attività finalizzate ad adeguare le codifiche utilizzate in RNA per le misure agevolative e gli aiuti individuali, indicando i nuovi codici ATECO 2025 in luogo dei codici ATECO 2007.

In particolare, per i servizi di cooperazione applicativa, finalizzati alla registrazione dell’aiuto e alla variazione beneficiario, sarà ammessa esclusivamente la valorizzazione "ATECO_2025" per il tag "VERSIONE_ATECO_PROGETTO e, ove previsto, per il tag "VERSIONE_ATECO_BEN". Qualora non si proceda all'adeguamento riportato entro tale data, il Registro scarterà tutte le richieste pervenute.