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Per Aiuti di Stato nella terminologia usata in passato dalla Comunità europea, oggi Unione europea, si intendono tutti i finanziamenti a favore di imprese o produzioni, sia provenienti direttamente dallo Stato, inteso in senso ampio (amministrazioni centrali, regionali, locali, ecc), sia da altri soggetti quali le imprese pubbliche, intese come quelle imprese nei confronti delle quali i poteri pubblici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante per ragioni di proprietà, di partecipazione finanziaria o della normativa che le disciplina.
L'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Trattato FUE) ex articolo 87, già articolo 92, precisa i presupposti che devono essere presenti affinché l'intervento costituisca un aiuto di Stato nel senso comunitario del termine. Le quattro condizioni richieste sono le seguenti:
- origine statale dell'aiuto (aiuto concesso dallo Stato ovvero mediante risorse statali);
- esistenza di un vantaggio a favore di talune imprese o produzioni;
- esistenza di un impatto sulla concorrenza;
- idoneità ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri.
Registro Nazionale Aiuti
Nella sito del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato è attiva la pagina per la Trasparenza degli Aiuti Individuali, dove è possibile consultare il Registro e chiedere le Visure relative agli aiuti.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare i seguenti riferimenti presso la Regione Marche:
- Lorella Bucciarelli 071/8063659
- Lorella Bovara 0736/3392933