Nel quadro normativo relativo alle Organizzazioni di Produttori (OP), vengono precisate le attività da svolgere in comune (almeno una) in base alle quali le organizzazioni possano essere riconosciute dagli Stati membri.
Le attività sono: trasformazione comune, distribuzione comune, confezionamento, etichettatura o promozione comune, controllo di qualità comune, utilizzo comune di strumentazione e magazzini, gestione comune dei rifiuti di produzione, acquisizione comune dei fattori produttivi e altre attività collettive di servizio.
Tutte le attività elencate possono essere utilizzate quale strumento collettivo e condiviso dai soci produttori per accedere al mercato. Le OP, riconosciute in base a tali attività, possono agire sul mercato in deroga al diritto della concorrenza (art. 101 par. 1 del TFUE) e quindi possono pianificare la produzione, ottimizzare i costi di produzione, immettere i propri prodotti sul mercato negoziando i contratti per conto dei propri soci in relazione a tutta la produzione o solo per una parte di essa.