Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca

Funghi Epigei

La raccolta dei funghi

(sintesi della normativa in vigore)

La raccolta dei funghi nella Regione Marche è disciplinata dalla nuova legge regionale sui funghi n. 18 del 28 luglio 2022 “Disciplina per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei” aggiornata dalla legge regionale n.3 del 23 febbraio 2023. La citata legge abroga la precedente legge regionale n.17 del 25 luglio 2001.

La Regione, con questa legge, disciplina la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei allo scopo di preservare il patrimonio naturale e incrementare i fattori produttivi nei territori montani nel rispetto dei livelli uniformi di tutela previsti dalla normativa statale a protezione dell'ambiente e dell'ecosistema.

Funzioni amministrative

Le funzioni amministrative in materia di raccolta dei funghi epigei spontanei sono svolte dalle Unioni montane per i territori di propria competenza (prevalentemente nei comuni montani) e dalla Regione per il restante territorio.

Esercizio della raccolta

La raccolta dei funghi epigei spontanei può essere esercitata, dall'alba al tramonto, da persone che:

  1. abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
  2. siano in possesso dell'abilitazione alla raccolta dei funghi;
  3. siano in possesso del titolo per la raccolta.

Sono esonerati dal possesso dell'abilitazione di cui al punto 2 coloro i quali:

  1. siano in possesso dell'attestato di micologo rilasciato ai sensi del decreto ministeriale 29 novembre 1996, n. 686;
  2. siano in possesso del tesserino rilasciato a norma dell'articolo 3 della l.r. 6 ottobre 1987, n. 34;
  3. non siano residenti nella regione e siano in possesso di un titolo di abilitazione alla raccolta, comunque denominato, rilasciato ai sensi della normativa vigente in altre Regioni o stati esteri di residenza.

Titolo per la raccolta

Costituisce titolo per la raccolta, la ricevuta di pagamento di euro 20,00 per il titolo annuale di raccolta, per i residenti e non residenti in regione.

I residenti in regione provvedono al pagamento dell'importo del titolo per la raccolta:

  1. all'Unione montana di riferimento, nel caso in cui il comune di residenza ricada nella stessa;
  2. alla Regione, nel caso in cui il comune di residenza non ricada nell'ambito di una Unione montana.

I non residenti in regione provvedono al pagamento dell'importo del titolo per la raccolta:

  1. all'Unione montana di riferimento, nel caso in cui la raccolta sia prevalentemente effettuata nei comuni della stessa;
  2. alla Regione, nel caso in cui la raccolta sia prevalentemente effettuata nei comuni fuori dalle Unioni montane.

Oltre al titolo per la raccolta, i non residenti in regione, che effettuano la raccolta nei comuni delle Unioni montane, versano una somma da euro 3,00 ad euro 70,00 per l'esercizio di raccolta che viene determinata in funzione del periodo di validità del titolo. L'ammontare dell'importo e del periodo è determinato dalle Unioni montane per il territorio di rispettiva competenza e la riscossione di tale cifra può essere effettuata sia in modalità telematica che negli esercizi pubblici convenzionati siti nelle stesse Unioni montane.

Il titolo di raccolta è valido dalla data del versamento e fino alla scadenza del periodo temporale di riferimento.

Titolo per esercitare la raccolta funghi

Costituisce titolo per la raccolta, la ricevuta di pagamento di euro 20,00 per il titolo annuale di raccolta, per i residenti e non residenti in regione.

I residenti in regione provvedono al pagamento dell'importo del titolo per la raccolta:

  1. all'Unione montana di riferimento, nel caso in cui il comune di residenza ricada nella stessa;
  2. alla Regione, nel caso in cui il comune di residenza non ricada nell'ambito di una Unione montana.

I non residenti in regione provvedono al pagamento dell'importo del titolo per la raccolta:

  1. all'Unione montana di riferimento, nel caso in cui la raccolta sia prevalentemente effettuata nei comuni della stessa;
  2. alla Regione, nel caso in cui la raccolta sia prevalentemente effettuata nei comuni fuori dalle Unioni montane.

Oltre al titolo per la raccolta, i non residenti in regione, che effettuano la raccolta nei comuni delle Unioni montane, versano una somma da euro 3,00 ad euro 70,00 per l'esercizio di raccolta che viene determinata in funzione del periodo di validità del titolo.

La validità del titolo per la raccolta è annuale e decorre dalla data di versamento fino all’anno successivo a quello del versamento.

Modalità di versamento del permesso di raccolta:

Adesione al sistema di pagamenti elettronici PagoPA

Come previsto dall’art. 2 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), dal 01/03/2021 è obbligatorio effettuare i pagamenti a favore della Regione Marche relativi alla tassa in oggetto sul portale Mpay (Marche Payment).

Si precisa che MPay è il portale della Regione Marche che si interfaccia con PagoPA (nodo nazionale dei pagamenti) e consente di pagare in modo rapido e standardizzato con accesso tramite casella di posta elettronica semplice, presso la quale verrà inviata, a fine operazione, la contabile del versamento.

N.B. - I non residenti nella Regione Marche, in possesso di apposita abilitazione, possono destinare il pagamento alla Regione Marche o Unione Montane.

Importo del permesso per esercitare la raccolta funghi su tutto il territorio regionale:

  • € 20,00 - permesso annuale per residenti e non residenti

Dal punto di vista operativo, una volta aperta la maschera del tributo si deve procedere con l’inserimento dei dati richiesti dal sistema, compreso l’importo da versare per la tassa, ed infine si darà l’OK per procedere con il pagamento. A questo punto per andare avanti verrà chiesto di identificarsi con codice fiscale/P.IVA ed e-mail. L’e-mail è altresì utile per ricevere la quietanza di pagamento, con il numero di transazione, spedita direttamente dal sistema informativo.

Per qualsiasi chiarimento di carattere tecnico/informatico sull’utilizzo della piattaforma Mpay è possibile rivolgersi a:

Commercializzazione dei funghi

La vendita dei funghi freschi spontanei di cui all'elenco approvato dalla Giunta regionale ai sensi del comma 2 dell'articolo 15 è soggetta ad apposita segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare al SUAP competente per territorio ai sensi della normativa vigente.

Per gli imprenditori agricoli professionali, i funghi freschi spontanei raccolti sono assimilati alla produzione aziendale e possono essere commercializzati ai sensi della normativa statale vigente.

L'attività di cui al comma 1 è subordinata:

  1. al superamento di un esame di idoneità, finalizzato a valutare le capacità di riconoscere e identificare le specie fungine, nonché la conoscenza delle norme di trattamento, conservazione e commercializzazione;
  2. alla certificazione di avvenuto controllo, da parte delle strutture sanitarie territorialmente competenti ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376 (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati).

Per i soggetti residenti nei Comuni il cui territorio non ricade in una Unione montana, l'esame di idoneità è sostenuto davanti a una apposita commissione composta dal dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia, o suo delegato, che svolge funzioni di Presidente, da un funzionario regionale della struttura organizzativa regionale competente in materia di sanità e da un esperto micologo designato dalla struttura sanitaria competente per territorio.

Per i soggetti residenti nei Comuni il cui territorio ricade in una Unione montana, l'idoneità dei candidati è valutata da una apposita commissione costituita dalla medesima Unione. Detta commissione deve in ogni caso comprendere un funzionario della struttura organizzativa regionale competente in materia di sanità e un esperto micologo designato dalla struttura sanitaria competente per territorio.

Controllo sanitario

Presso ogni struttura sanitaria territorialmente competente, all'interno del dipartimento di prevenzione, l'Ispettorato micologico, già istituito ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 25 luglio 2001, n. 17 (Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei e conservati), svolge le funzioni di informazione ai cittadini, identificazione e controllo dei funghi allo scopo di prevenire fenomeni di intossicazione. L'Ispettorato micologico collabora altresì con le strutture sanitarie per l'individuazione di specie fungine in caso di intossicazione da funghi.

Leggi Nazionali

Leggi Regionali

  • DGR n. 642 del 15 maggio 2023 - L.R. n. 18/2022 (Disciplina per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei) - Approvazione delle linee di indirizzo. Revoca DD.G.R. n. 2278/01, n. 2348/01, n. 2789/01, n. 796/03 e n. 41/04.
  • Legge Regionale 28 luglio 2022, n 18 - Disciplina per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei - Aggiornamento 2024
  • Legge Regionale n.17/2001 e s.m.i. - Abrogata - Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei e conservati.

Delibere di Giunta

  • DGR 230 del 26 febbraio 2024 - Modifica alla DGR n.642/23 “L. R. n. 18/2022 e s.m.i. (Disciplina per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei) - Approvazione delle linee di indirizzo. Revoca DD.G.R.n.2278/01, n. 2348/01, n. 2789/01, n. 796/03 e n. 41/04”.Modifica allegato A.

Decreti

  • DDS 33/DPU del 19 marzo 2024 - L.R. n. 18/2022 (Disciplina per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei) – DDGR n.642/2023 e 230/2024 – Approvazione delle procedure per l’abilitazione alla raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei e approvazione dell’elenco delle domande- Modifica DD n.114/PFV/2023.
  • DDS 114/DPU del 13 giugno 2023 - L.R. n. 18/2022 (Disciplina per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei) – DGR n.642/2023 – Approvazione delle procedure per l’abilitazione alla raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei e approvazione dell’elenco delle domande.

CORSI PREPARATORI

Le associazioni micologiche e naturalistiche iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), gli enti formativi riconosciuti dalla Regione, le università, gli enti locali, le associazioni professionali agricole nonché altri soggetti pubblici e privati possono organizzare corsi preparatori al colloquio abilitativo.

Elenco dei corsi attivati comunicati:

Abilitazione alla raccolta

L'abilitazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei è rilasciata dalla Regione e dalle Unioni montane territorialmente competenti, in relazione alla residenza del candidato, a seguito del superamento del TEST finalizzato ad accertare la conoscenza delle specie fungine commestibili, degli elementi essenziali della micologia e delle intossicazioni da funghi, nonché delle principali norme di tutela della flora e dell'ambiente naturale di raccolta.

L'abilitazione ha validità su tutto il territorio regionale.

I non residenti nel territorio regionale che non siano in possesso di un titolo di abilitazione alla raccolta, comunque denominato, rilasciato ai sensi della normativa vigente in altre Regioni o stati esteri di residenza, possono sostenere il colloquio abilitativo sia presso la Regione sia presso le Unioni montane.

Per sostenere il TEST abilitativo è necessario rivolgersi agli enti territorialmente competenti.

  • Domanda per l’ammissione al test/esame di idoneità alla commercializzazione
  • Dichiarazione di possesso e conservazione marche da bollo

Il TEST abilitativo è organizzato dagli enti territorialmente competenti per territorio, e verte sulla conoscenza delle materie elencate nell’allegato 1) alla DGR 642/2023 e suddivise per gruppi:

Gruppo Oggetto
A Cenni di biologia ed ecologia dei funghi, in particolare riferimento alla riproduzione e nutrizione (parassitismo, saprofitismo, e simbiosi)
B Morfologia dei funghi e riconoscimento delle specie più comuni, con particolare riferimento a quelle commestibili, velenose e tossiche di cui agli allegati 2a,2b e 2c della DGR 642/23)
C Confronto tra specie commestibili e tossiche/velenose
Valore alimentare e tossicologia dei funghi
Ispettorato micologico
D Normativa sulla raccolta dei funghi
E Norme di tutela della flora e dell'ambiente naturale di raccolta dei funghi

 

Le domande oggetto del TEST abilitativo, sotto forma di quiz a risposta multipla, sono in numero di 30, estratte in modo casuale per ogni gruppo.

Nell’allegato B) al decreto n.33/PFV del 19/03/2024 è riportato l’universo delle domande a risposta multipla oggetto del TEST abilitativo.

Il TEST consiste oltre alla conoscenza degli argomenti elencati nelle materie oggetto d’esame anche nel riconoscimento delle principali specie fungine. Il riconoscimento delle specie fungine verte su 3 specie di funghi per ogni gruppo (specie velenose, specie tossiche e specie commestibili allegati 2a, 2b e 2c della DGR 642/23) anch’esse estratte in modo casuale.

  • DDS 138/PFV del 04/08/2023 - L.R. n. 18/2022 art.9 (Disciplina per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei) – par. 5 della DGR n.642/2023 Autorizzazione alla raccolta funghi per comprovati motivi di interesse scientifico - approvazione procedura e modulistica.
    • Allegato A - Procedure per l’autorizzazione per comprovati motivi di interesse scientifico
    • Allegato B - Richiesta autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei per motivi di interesse scientifico

Strutture decentrate provinciali