Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca

Indennizzi lupi ed Epizoozie

Indennizzi lupi

La regione promuove ed attua interventi per la protezione di specie di particolare interesse scientifico (lupo, aquila reale) e concede un indennizzo agli allevatori per i danni causati agli allevamenti bovini, ovini, caprini ed equini da lupi, cani randagi o ferali.

ATTENZIONE la modulistica è all'interno del DDPF 92 del 28/11/2017


Epizoozie

Epiżoozìa (anche epiżootìa) s. f. [dal fr. épizootie, comp. del gr. ἐπι «sopra» e ζῳότης «natura animale»]. – In veterinaria, diffusione di una malattia infettiva, in un territorio più o meno esteso, a un gran numero di animali della stessa specie o di specie diverse, ed eventualmente anche all’uomo (come nel caso della brucellosi, della psittacosi-ornitosi, ecc.); anche, la malattia stessa. (citazione da Treccani vocabolario online)

Si tratta di un regime di Aiuti di Stato in "de minimis" ai sensi del
Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013

DGR 1369 del 20/11/2017 - L.R. 20 febbraio 1995, n. 17. Approvazione in sanatoria del regime di aiuto in deminimis, ai sensi del Reg. (UE) 1408/2013, per gli indennizzi per danni al patrimonio zootecnico causato da lupi e cani randagi, nel periodo 2007/2013. Approvazione modalità e procedure per la sanatoria

DGR 1370 del 20/11/2017 - L.R. n. 17 del 20/02/95. Indennizzo danni causati al patrimonio zootencico da lupi e cani randagi o ferali. Revoca DGR 1425 del 22/12/2014. Istituzione nuovo regime di aiuto in de minimis agricolo Reg. UE 1408/13 e definizione criteri e modalità per la concessione degli aiuti per le predizioni avvenute fino all'entrata in vigore dell'aiuto di stato notificato

DDPF 92/IAB del 28/01/2017 - L.R. 17/95, DGR 1370 del 20/11/2017: indennizzo danni patrimonio zootecnico causati da lupi e cani randagi: determinazione valori medi per gli anni 2017 e successivi e disposizioni attuative.

LEGGE REGIONALE 20 febbraio 1995, n. 17 - Interventi e indennizzi per danni causati al patrimonio zootecnico da specie animali di notevole interesse scientifico e da cani randagi.

DGR 1425 del 22/12/2014 - L.R. n. 17 del 20/02/95. Indennizzo danni al patrimonio zootecnico. Istituzione regime di aiuto in de minimis agricolo Reg UE 1408/13 e definizione criteri e modalità per la concessione degli aiuti.

DDPF 2 del 24/02/2015 - L.R. 17/95, DGR 1425 del 22/12/2014: indennizzo danni patrimonio zootecnico causati da lupi e cani randagi: determinazione valori medi per gli anni 2013-2014 e disposizioni attuative.

DDPF 35 del 04/06/2015 - L.R. 17/95, DGR 1425 del 22/12/2014, DD 2/TRA del 24/02/2015: tempi per la conclusione del procedimento.

DDPF 58 del 23/02/2016 - L.R. 17/95, DGR 1425 del 22/12/2014: indennizzo danni patrimonio zootecnico causati da lupi e cani randagi: riapprovazione Allegato 11 DD 56/TRA del 19/02/2016.  -  All. 11_DICHIARAZIONE RITENUTA D'ACCONTO

DDPF 99 del 30/03/2016 - L.R. 17/95, DGR 1425 del 22/12/2014: indennizzo danni patrimonio zootecnico causati da lupi e cani randagi: determinazione valori medi per l’anno 2016 e altre disposizioni attuative.  -  ALL 1 DD LUPI 2016

DDPF 440 del 01/07/2016 -L.R. 17/95, DGR 1425 del 22/12/2014: indennizzo danni patrimonio zootecnico causati da lupi e cani randagi: modifica e integrazione DD 2/TRA del 24/02/2015 e DD 56/TRA del 19/02/2016.

DDPF 511 del 05/08/2016 - L.R. 17/95, DGR 1425 del 22/12/2014: indennizzo danni patrimonio zootecnico causati da lupi e cani randagi: riepilogo modulistica, criteri e procedure.

La legge regionale di riferimento è la L.R. 22 dicembre 2003 n. 27

In particolare l'art. 11 stabilisce che la regione concede agli allevatori contributi fini al 100% delle spese effettivamente sostenute e dichiarate ammissibili, a titolo di indennizzo delle perdite dirette ed indirette causate dalle malattie e per la partecipazione volontaria degli allevatori ai programmi di prevenzione. In alternativa possono essere ammesse a contributo fino al 50% le spese per i premi assicurativi a copertura del rischio di perdite dovute ad epizoozie. Inoltre la Regione risarcisce fino al 100% il danno subito dagli allevatori a seguito di provvedimenti sanitari sospensivi della movimentazione degli animali. Infine la Regione concede contributi straordinari per il ripianamento di gravi perdite aziendali determinate da encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE).

L'art. 13 stabilisce, tra l'altro,  le procedure: la Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, approva il quadro degli interventi contenente, in particolare, priorità criteri e modalità per la concessione dei contributi, nonché eventualmente termini temporali per l'avvio e il completamento degli interventi; tutto ciò in relazione alla disponibilità di bilancio.

Si tratta di un regime di delle UE

La Regione deve istituire un regime di aiuti di Stato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014. Si tratta di un regime aiuti di Stato compatibile con il mercato interno, purché soddisfi le condizioni stabilite nel citato art. 26. Il regime deve essere comunicato alla Commissione e diventa operativo dopo 20 giorni, se la Commissione non ha nel frattempo formulato osservazioni.

L'iniziativa per la definizione e approvazione del quadro degli interventi appartiene alla Giunta regionale; l'iniziativa per l'apposito stanziamento di bilancio appartiene alla autorità politica in generale; è ovvio che gli allevatori, le associazioni di categoria e le autorità locali coinvolte hanno tutto l'interesse a fornire tempestivamente alle autorità politiche regionali le informazioni necessarie.