FAQ ricognizione danni sostegno imprese

Ai fini della corretta compilazione del Modulo C1, allegato all’ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 922/2022 e relativo alla “Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l’immediata ripresa delle attività economiche e produttive”, si riportano i chiarimenti relativi ai quesiti più frequenti, posti dalle imprese e dalle Associazioni di categoria:

Non è richiesta la compilazione del suddetto campo se chi esercita attività economica non è tenuto, a legislazione vigente, ad essere iscritto al Registro delle imprese.

Se la sede dell’attività economica/produttiva fa parte di un fabbricato residenziale composto da più unità immobiliari, la richiesta del contributo, per i soli danni occorsi alle parti comuni strutturali e non strutturali del fabbricato, deve essere presentata con il Modulo B1 “Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l’immediato sostegno alla popolazione”.

La richiesta potrà essere presentata dall'amministratore di condominio, ove esistente, e in mancanza, da un condomino delegato dagli altri condomini, così come previsto nella Sezione 1 del Modulo B1.

L’indicazione dei beni di pertinenza di cui al suddetto punto 3), è prevista solo a titolo esemplificativo.

I fabbricati che risultavano collabenti o in corso di costruzione alla data dell'evento sono esclusi dal contributo a prescindere dalla loro iscrizione al catasto, posto che la finalità delle misure è quella di favorire l’immediata ripresa delle attività economiche e produttive in essere.

Sono esclusi i contributi per i beni mobili registrati ad eccezione di quelli finalizzati alla ripresa delle attività economiche e produttive, sulla base di una relazione tecnica in cui sono documentate, analiticamente, le spese per le quali occorrerà una valutazione da parte del Commissario delegato.

Solo se tali spese sono finalizzate all'immediata ripresa dell'attività economica

Ai sensi della normativa vigente, l’erogazione del contributo può essere richiesta solo per le unità immobiliari sulle quali già è intervenuta la sanatoria alla data dell'evento calamitoso.

A titolo esemplificativo:

  • imprese edili, con sede legale ed operativa in un Comune diverso da quelli colpiti dall’alluvione, che abbiano subito danni in cantieri mobili e temporanei localizzati nei territori alluvionati;
  • imprese che svolgono attività in conto terzi, con sede legale ed operativa in un Comune diverso da quelli colpiti dall’alluvione, che abbiano subito danni nei territori alluvionati;
  • imprese, con sede legale ed operativa in un Comune diverso da quelli colpiti dall’alluvione, che abbiano subito danni ai propri mezzi di trasporto mentre transitavano nei territori alluvionati.

Considerata la finalità del contributo che viene riconosciuto per l’immediata ripresa delle attività economiche e produttive, si ritiene che lo stesso possa essere erogato solo a seguito dell'impegno di riaprire immediatamente l'attività, anche in un sito diverso dall’originario, fermo restando che in tale caso non potranno essere riconosciute ammissibili spese per il ripristino del nuovo immobile.

 

In merito ai suddetti quesiti si ritiene, in via generale, che il titolare dell'attività economica e produttiva che esercita la propria attività in un comune alluvionato, avente la sede legale ed operativa in un altro Comune, possa presentare la domanda di contributo. Sarà conseguentemente cura del Commissario delegato valutare e verificare il rispetto della finalità della misura prevista.