FAQ ricognizione danni sostegno privati

Sì, per la concessione di contributi a privati il CUP deve essere richiesto dal soggetto pubblico che eroga il contributo.

Le spese relative al ripristino o alla sostituzione dei beni mobili distrutti o danneggiati, ubicati nei vani catastali principali quali cucina, camera, sala dell’abitazione principale, devono essere rendicontate al fine di ottenere il relativo contributo, nella misura massima di 300,00 € per ciascun vano catastale distrutto o danneggiato e comunque nel limite massimo di 1.500,00 €. Quando in perizia asseverata sono indicate le spese in argomento, la domanda sarà corredata anche di un modulo di rendicontazione redatto in analogia al modello B.3.5.

I soli premi assicurativi versati nel quinquennio precedente all'evento sono da considerarsi aggiuntivi rispetto al contributo massimo previsto. Per il contributo per i beni mobili resta fermo il limite massimo stabilito dall’OCDPC n. 932/2022.

Sì, il termine è riferito alla sola attività di presentazione delle istanze. Da detto termine decorreranno i 45 giorni per l’espletamento delle attività istruttorie dei Comuni e degli Organismi istruttori.

Si, sono compatibili. Si tratta di due misure differenti: il contributo di € 5.000,00 è finalizzato ad attivare le prime misure di sostegno ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, mentre il Superbonus di cui all'articolo 119 della legge n. 77/2020 consiste in una detrazione del 110% delle spese sostenute per la realizzazione di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica e al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici.

La normativa non prevede alcun obbligo di terzietà del professionista abilitato a redigere la perizia asseverata. È, dunque, possibile per un soggetto privato, proprietario di un bene immobile che ha subito danni a seguito degli eventi alluvionali verificatisi dal 15 settembre 2022, che sia anche un professionista abilitato, iscritto ad un ordine o collegio, redigere la perizia asseverata di cui all’All. B.3.4 dell’OCDPC n. 932/2022. In ogni caso, per ragioni di opportunità, sarebbe preferibile che la perizia venisse elaborata da un soggetto diverso.

No, non è possibile, posto che la procedura prevede che i contributi in esame siano concessi entro limiti percentuali applicati sul minor valore tra quello indicato nel modulo B1 e quello risultante dalla perizia asseverata. Non sussiste alcuna deroga al suddetto principio del minor valore.

No, non è possibile riconoscere alcun contributo per tale fattispecie.

Si, possono procedere alla procedura di accesso ai contributi con istanze separate, fermo restando che andrà verificato che non vengano presentate voci di spesa per i medesimi interventi.

Si, in caso di decesso il contributo è riconosciuto all’erede.

Si