La Regione nello svolgimento delle sue funzioni di concorso alla tutela e valorizzazione dei beni culturali ha sostenuto progetti volti alla conoscenza e conservazione di patrimoni librari e documentari di biblioteche e archivi storici di particolare interesse regionale.
Gli interventi fanno principalmente riferimento ad attività di restauro e di sicurezza del patrimonio, di catalogazione ed inventariazione, di censimento, di digitalizzazione, e sono promossi allo scopo di incentivare l’accessibilità fruitiva delle raccolte e dei fondi storici attraverso sistemi di ricerca on –line (OPAC/Cataloghi sulla rete web, Inventari degli archivi storici in SIUSA- Sistema Informativo Unificato Soprintendenza Archivistica), riproduzione a stampa o attraverso le nuove tecnologie di digitalizzazione, oltre a pubblicazioni con finalità di ricerca e studi.
Riguardo ai beni librari e documentali , presenti nelle biblioteche di competenza non statale, la Regione ha avuto una attribuzione di funzioni di tutela diretta su manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librarie , nonché libri, stampe, incisioni non appartenenti allo Stato … ( comma 2 dell’art. 5 del Codice vigente, D.lgs. 42/2004) fino al 2015 quando con la legge 6 agosto 2015 n. 125 di conversione in legge del D.L. legge 19 gennaio 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali, tale funzione è stata trasferita in capo allo Stato.
Pertanto si rinvia al sito della Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali per le autorizzazione e la modulistica relative alle seguenti attività:
- prestito di beni librari in occasione di mostre e manifestazioni culturali all’interno del territorio nazionale (Codice dei beni culturali, art. 48 );
- uscita temporanea dal territorio nazionale di libri, stampe, incisioni, manoscritti, autografi, carteggi la cui uscita definitiva è di norma vietata, deve essere autorizzata preventivamente (Codice dei beni culturali, art. 66, c. 1 e 2, art.67);
- esportazione temporanea e libera circolazione definitiva dei beni bibliografici non statali ( Codice dei beni culturali e del paesaggio, art.68);
- spostamento, anche temporaneo, dei beni bibliografici e lo scarto (Codice dei beni culturali,art. 21);
Per questi ed altri aspetti inerenti la tutela dei beni librari – vendita e altre forme di alienazione, prelazione, commercio, verifica dell’interesse culturale, digitalizzazione, a seguito dell’Accordo tra Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali e la Direzione Generale Archivi, si rinvia alla Soprintendenza Archivistica dell’Umbria e delle Marche, competente sul territorio regionale.
Rimane in capo alle Regione l'istituto del deposito legale dei documenti d'interesse culturale destinati ad uso pubblico, regolato da una disciplina specifica (L.106/2004 e regolamento attuativo, D.P.R.
Approfondimenti (Scheda sul deposito legale)