Il "Codice dello Spettacolo" (Legge del 22.11.2017, n. 175 -Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia) stabilisce in particolare, tra l'altro, il principio del riconoscimento del valore delle pratiche artistiche a carattere amatoriale, ivi inclusi i complessi bandistici e le formazioni teatrali e di danza, quali fattori di crescita socio-culturale; il riequilibrio territoriale e la diffusione nel Paese dell'offerta e della domanda delle attività di spettacolo, anche con riferimento alle aree geograficamente disagiate; la conservazione del patrimonio musicale, teatrale, coreutico, nonché della tradizione della scena e dei suoi mestieri; l'iniziativa dei singoli soggetti, volta a reperire risorse ulteriori rispetto al contributo pubblico; le attività di spettacolo realizzate in luoghi di particolare interesse culturale, tali da consentire una reciproca azione di valorizzazione tra il luogo e l'attività (art. 1, comma 3, lettere a, f, I, m, n).
La legge regionale di settore n. 11/2009, riconosce la funzione di valorizzazione dei piccoli teatri tramite le attività di teatro amatoriale e stabilisce che il programma operativo annuale contenga il riparto delle risorse da destinarsi a tale misura (art. 7, comma 2, lettera a) punto 4 bis).
Nel Piano triennale della Cultura 2025/2027 approvato ai sensi della L.R. n. 11/2009 con Deliberazione Amministrativa n. 100 del 05/08/2025, sezione 3.3 (Spettacolo dal vivo) paragrafo 3.3.7 “Teatro amatoriale” si prevede un’ attenzione specifica per questo settore.