Lavoro e Formazione Professionale

Servizi per l'impiego pubblici e privati

 

 

 

 

I Centri per l’Impiego nella Regione Marche

Nel quadro dell’ampia riforma delle istituzioni e delle disposizioni legislative che regolano il mercato del lavoro avviata con la Legge n. 56 del 07 aprile 2014 (cosiddetta Legge Del Rio) ed attualmente in avanzata fase di implementazione, la Regione Marche ha adottato diversi atti con i quali, in attesa del quadro normativo definitivo, gestire transitoriamente il personale e le attività dei 13 Centri per l’Impiego regionali.

Nello specifico l’Accordo Quadro in materia di politiche attive per il lavoro sottoscritto il 30 luglio 2015 richiama l’impegno congiunto del Governo e delle Regioni a garantire, nella fase di transizione verso un diverso assetto di competenza, la continuità di funzionamento dei centri per l’impiego e del personale in essi impiegato, anche a tempo determinato, assicurandone il miglior rapporto funzionale.

La Regione Marche quindi, per lo svolgimento delle attività connesse con i servizi e le misure di politica attiva ha sottoscritto apposite convenzioni con gli Enti di Area Vasta (Province) per disciplinare i criteri e le modalità di utilizzo del personale impiego nei servizi per l’impiego, ivi inclusi i servizi per il collocamento mirato di cui all’art. 6 della Legge 12 marzo 20199 n. 68.

Con tale convenzione si dispone che la continuità dei servizi per il lavoro e l’erogazione delle misure di politica attiva vengono assicurate attraverso le attività svolte dal personale dipendente a tempo indeterminato e determinato impiegato nei servizi per l’impiego e nelle politiche attive del lavoro delle Amministrazioni Provinciali alla data del 01 gennaio 2016 mediante il ricorso all’assegnazione temporanea alla Regione.
Di seguito la documentazione adottata dalla Regione Marche concernente l’approvazione degli indirizzi e delle procedure operative per l’attuazione del D. Lgs. n. 150 del 15 settembre 2015.

 

Gli orari, i contatti e gli indirizzi dei Centri per l'impiego e degli Sportelli sono disponibili alla pagina:

Centri per l'impiego

La Regione Marche con la Legge n. 2 del 25 gennaio 2005: Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro, ha disciplinato il sistema regionale dei Servizi per l’impiego, definendo:

  • agli artt. 9 e 10 le funzioni ed i compiti di competenza delle Province da svolgere attraverso proprie strutture denominate “Centri per l’impiego, l’Orientamento e la Formazione”;
  • all’art. 11 le procedure per il rilascio dell’autorizzazione regionale per lo svolgimento dei servizi di intermediazione, di ricerca e selezione e supporto alla ricollocazione professionale;
  • agli artt. 12 e 13 le procedure e le forme di cooperazione per l’accreditamento e lo svolgimento dei servizi per il lavoro;

Sulla base delle disposizioni sopra richiamate è stata predisposta la nuova “Disciplina per l’Accreditamento dei Servizi per il lavoro della Regione Marche”, approvata con DGR n. 713 del 13/06/2022 (con la quale è stata contestualmente revocata la precedente Disciplina, di cui alla DGR 1583/13), sottoposta alla Commissione Regionale Lavoro in data 19/05/2022 

Il modello di gestione dei servizi che si immagina è di tipo cooperativo con centralità del servizio pubblico. I soggetti accreditati agiscono secondo una logica parzialmente sostitutiva, ma in raccordo con i Centri per l’Impiego. Il sistema di accreditamento regionale mantiene in capo alle strutture dei servizi per l’impiego pubblici un fondamentale ruolo di coordinamento e di regia della rete. 
Tale modello opera di fatto con una rete consolidata pubblico/privata di tipo collaborativo, con forte governance dei soggetti pubblici che possono affidare servizi ai soggetti accreditati con procedure formali. 

L’erogazione dei servizi per il lavoro da parte dei soggetti accreditati, secondo gli standard previsti dalla normativa regionale vigente così come individuata dalla Regione Marche nell’Allegato 2 della Delibera di Giunta Regionale n. 1019 del 27/07/2020 ad oggetto: “Approvazione delle nuove linee di indirizzo operativo in materia di livelli essenziali di prestazioni (LEP) di cui al DM 4/18 e gestione dello stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. 150/15 e s.m.i. – Revoca DGR 779/2017” comprese eventuali successive modifiche od integrazioni, è ricondotta alle seguenti Aree:

  • Area 1 – Servizi alla persona e alle imprese (LEP da A ad H e da P a S)
  • Area 2 – Servizi per l’inserimento lavorativo e l’inclusione di soggetti disabili, fragili, vulnerabili (LEP M)

 

Documentazione

DGR 980 del 01.08.2022 (Modifica dei termini della nuova Disciplina)
DDS 744 del 05/07/2022 (Decreto di approvazione nuova disciplina accreditamento)
DGR 713 del 13/06/2022 (Delibera di approvazione nuova disciplina accreditamento)
Nuova Disciplina Regionale per l’Accreditamento ai Servizi per il Lavoro
Allegato 1 (Procedura Operativa Telematica)
Allegato 2 (Guida alla compilazione della richiesta telematica per l’accreditamento)
Allegato 3 (Manuale Utente DAFORM)
Allegato 4 (Fac-simile Curriculum Vitae)
DGR 1019 del 20/07/2020 (Delibera LEP)
All. 1 Linee di indirizzo LEP e gestione stato disoccupazione
All. 2 Tabella delle attività
Delibera Anpal 43 del 21/12/2018
Requisiti professionali LEP-ADA


Art. 5 - Regime particolare per università e fondazioni universitarie

  1. Le università pubbliche e private, comprese le fondazioni universitarie, aventi sede legale nel territorio della Regione Marche sono autorizzati a svolgere la sola attività di intermediazione, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D. Lgs. 276/03, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 11, comma 2, della Legge Regionale n. 2 del 25/01/2005 e di quelle contenute del Regolamento Regionale approvato con DGR n. 1115 del 26/09/2005.
  2. Ai soggetti di cui al comma che precede è fatto obbligo di comunicare l'avvio dell'attività previsto dall'art. 6 - comma 2 - del Regolamento approvato con DGR n. 1115 del 26/09/2005, compilando in ogni sua parte il Modello Allegato "D" al presente regolamento.

    Modello allegato "D"

Art. 6 - Autorizzazione provvisoria: procedure operative
 
  1. I soggetti di cui all'art. 2 producono la richiesta di autorizzazione provvisoria prevista dall'art. 3 del Regolamento approvato con DGR n. 1115 del 26/09/2005, compilando in ogni sua parte il Modello Allegato "A" al presente disciplinare ed allegando tutta la documentazione richiesta.
  2. I soggetti di cui all'art. 3 producono la richiesta di autorizzazione provvisoria prevista dall'art. 3 del Regolamento approvato con DGR n. 1115 del 26/09/2005, compilando in ogni sua parte il Modello Allegato "B" al presente disciplinare ed allegando tutta la documentazione richiesta.
  3. I soggetti di cui all'art. 4 producono la richiesta di autorizzazione provvisoria prevista dall'art. 3 del Regolamento approvato con DGR n. 1115 del 26/09/2005, compilando in ogni sua parte il Modello Allegato "C" al presente disciplinare ed allegando tutta la documentazione richiesta.

    Modello allegato "A"
    Modello allegato "B"
    Modello allegato "C"


Art. 7 - Autorizzazione a tempo indeterminato: procedure operative
  1. I soggetti di cui all'art. 2 producono la richiesta di autorizzazione a tempo indeterminato prevista dall'art. 4 del Regolamento approvato con DGR n. 1115 del 26/09/2005, compilando in ogni sua parte il Modello Allegato "A1" al presente disciplinare ed allegando tutta la documentazione richiesta.
  2. I soggetti di cui all'art. 3 producono la richiesta di autorizzazione a tempo indeterminato prevista dall'art. 4 del Regolamento approvato con DGR n. 1115 del 26/09/2005, compilando in ogni sua parte il Modello Allegato "B1" al presente disciplinare ed allegando tutta la documentazione richiesta.
  3. I soggetti di cui all'art. 4 producono la richiesta di autorizzazione a tempo indeterminato prevista dall'art. 4 del Regolamento approvato con DGR n. 1115 del 26/09/2005, compilando in ogni sua parte il Modello Allegato "C1" al presente disciplinare ed allegando tutta la documentazione richiesta.

    Modello allegato "A1"
    Modello allegato "B1"
    Modello allegato "C1"

Il primo Monitoraggio regionale dei Servizi per l'Impiego, realizzato dall'ARMAL, fornisce elementi utili al decisore pubblico per una migliore conoscenza del sistema regionale di collocamento e per la progettazione di interventi sulle disfunzioni che ancora lo interessano, ma anche per la progettazione di interventi sulla rete di servizi e di relazioni, al fine di consentire un ulteriore rafforzamento degli stessi e di introdurre elementi di competitività con il settore privato.

Per quanto riguarda la pubblicazione "Masterplan regionale dei servizi per l'impiego 2003-2006", il Piano annuale degli interventi per le politiche attive del lavoro, approvato con DGR n. 1495 del 2 agosto 2002, evidenzia come necessità emergente la redazione del Masterplan ed indica l'ARMAL, quale Ente strumentale della Regione Marche con funzioni di assistenza tecnica, monitoraggio e valutazione, la struttura preposta alla elaborazione del documento.

Il documento "Monitoraggio SPI 2003 - Organizzazione e strategie, dai bisogni alla personalizzazione dei servizi" assume come punto di partenza i dati e le informazioni raccolte nel primo Monitoraggio regionale dei Servizi per l'Impiego, sviluppando quelle tematiche che, per il loro carattere trasversale, hanno maggiore rilevanza sul piano organizzativo e strategico. Esso pone l'attenzione su quegli aspetti emersi come cruciali per la seconda fase di sviluppo dell'intero sistema regionale dei servizi per l'impiego quali: il ruolo delle reti territoriali per il lavoro, il contributo delle nuove tecnologie dell'informazione e la comunicazione (ICT), lo sviluppo di strategie di promozione e di marketing e la personalizzazione dei servizi.

Il report "Servizi per l'Impiego nelle Marche - Monitoraggio 2004" illustra i risultati del secondo monitoraggio della nostra regione, condotto dall'ARMAL su incarico della Regione Marche. Riporta una fotografia della situazione regionale al 31/12/2003, unitamente ad un confronto con il 2002 e, sul piano dei risultati, una comparazione con le indicazioni contenute nel Masterplan Regionale dei Servizi per l'Impiego 2003-2006; inoltre, è stata condotta, per la prima volta, un'indagine su un campione di lavoratori occupati.

Ricerca le offerte di lavoro a disposizione dei Centri per l'Impiego della Regione Marche

 

 

E' possibile effettuare la ricerca nella apposita sezione Offerte di lavoro - incrocio domanda offerta

 

Offerte di lavoro - incrocio domanda offerta

Nome Data Iscrizione C.F./P.IVA Amm.Delegato Telefono Fax Email Sito web Indirizzo Cap Città Provincia Iscritta alle sezioni Sede operativa 1 Sede operativa 2 Sede operativa 3 Sede operativa 4 Sede operativa 5
Nome Data Iscrizione C.F./P.IVA Amm.Delegato Telefono Fax Email Sito web Indirizzo Cap Città Provincia Iscritta alle sezioni Sede operativa 1 Sede operativa 2 Sede operativa 3 Sede operativa 4 Sede operativa 5
 

Art. 1 - Campo di applicazione e individuazione soggetti

  • Il presente provvedimento disciplina le procedure operative cui devono attenersi tutti i soggetti che intendano ottenere l'autorizzazione all'esercizio, nel solo territorio regionale, delle attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale, di cui al Regolamento approvato con DGR n. 1115 del 26/09/2005.
  • I soggetti interessati alle presenti procedure sono:

a. Agenzie per il lavoro;

b. Comuni, singoli o associati nella forma di unioni di comuni e delle comunità montane;

c. Camere di commercio;

d. Istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari;

e. Associazioni territoriali dei datori e dei prestatori di lavoro aderenti alle rispettive associazioni nazionali;

f. Enti bilaterali territoriali costituiti da uno o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative;

g. Università e fondazioni universitarie.


Art. 2 - Agenzie per il lavoro

 

  • Le Agenzie per il lavoro sono autorizzate dalla Regione Marche allo svolgimento dell'attività di intermediazione, che automaticamente comporta l'autorizzazione all'attività di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale, o anche alla sola attività di ricerca e selezione del personale o alla sola attività di ricollocazione professionale, ai sensi delle disposizioni contenute nel Regolamento Regionale approvato con DGR n. 1115 del 26/09/2005 e con le procedure previste dal presente disciplinare, a condizione che siano rispettati i requisiti elencati nei successivi commi del presente articolo.
  • I requisiti tecnici e finanziari minimi richiesti per l'ottenimento dell'autorizzazione sono:
    a. La costituzione della agenzia nella forma di società di capitali, ovvero cooperativa, con esclusione della forma di consorzio, italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea. Per le agenzie che esercitano esclusivamente le attività di cui alle lett. d) ed e) dell'art. 4 del D. Lgs. 276/03, è ammessa anche la forma della società di persone;
    b. La sede legale o una sua dipendenza nel territorio dello Stato o di altro Stato membro della Unione europea;
    c. In capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari: assenza di condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale; assenza, altresì, di sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646 e successive modificazioni;
    d. Nel caso di soggetti polifunzionali, non caratterizzati da un oggetto sociale esclusivo, presenza di distinte divisioni operative, gestite con strumenti di contabilità analitica, tali da consentire di conoscere tutti i dati economico-gestionali specifici.
  • Per l'esercizio della attività di intermediazione, oltre ai requisiti di cui al comma 2, è richiesta:
    a. L'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 50.000,00 euro;
    b. L'indicazione della attività di intermediazione come oggetto sociale prevalente, anche se non esclusivo
  • Per l'esercizio della sola attività di ricerca e selezione del personale, oltre ai requisiti di cui al comma 2, è richiesta:
    a. L'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 25.000,00 euro;
    b. L'indicazione della attività di ricerca e selezione del personale come oggetto sociale, anche se non esclusivo.
  • Per l'esercizio della sola attività di supporto alla ricollocazione professionale, oltre ai requisiti di cui al comma 2, è richiesta:
    a. L'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 25.000,00 euro;
    b. L'indicazione della attività di supporto alla ricollocazione professionale come oggetto sociale, anche se non esclusivo.
  • I requisiti professionali minimi richiesti per l'ottenimento dell'autorizzazione sono:
    a. Per le agenzie di intermediazione:
    1. almeno quattro unità di personale per la sede principale
    2. almeno due unità di personale per ciascuna delle eventuali sedi periferiche
    b. Per le agenzie di ricerca e selezione del personale e per quelle di supporto alla ricollocazione professionale:
    1. almeno due unità nella sede principale;
    2. almeno un'unità di personale per ciascuna delle eventuali sedi periferiche. Per ciascuna sede, principale o secondaria, va indicato un responsabile. Il personale deve essere dotato di adeguate competenze professionali che possono derivare, alternativamente, da un'esperienza professionale di durata non inferiore a due anni acquisita in qualità di dirigente, quadro, funzionario o professionista, nel campo della gestione o della ricerca e selezione del personale o della ricollocazione professionale o dei servizi per l'impiego o della formazione professionale o di orientamento o della mediazione tra domanda ed offerta di lavoro o nel campo delle relazioni sindacali. Ai fini dell'acquisizione della predetta esperienza professionale si tiene altresì conto dei percorsi formativi certificati dalle regioni o province autonome e promossi anche dalle associazioni maggiormente rappresentative in materia di ricerca e selezione del personale, ricollocazione professionale, di durata non inferiore ad un anno. L'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro da almeno due anni costituisce titolo idoneo alternativo all'esperienza professionale.
  • I requisiti minimi relativi alla disponibilità di locali e attrezzature d'ufficio necessari per l'ottenimento dell'autorizzazione sono:
    a. Disponibilità di attrezzature informatiche e collegamenti telematici idonei allo svolgimento dell'attività.
    b. Disponibilità di locali destinati allo svolgimento dell'attività oggetto di autorizzazione distinti da quelli di altri soggetti e le strutture relative ai medesimi locali adeguate allo svolgimento dell'attività e conformi alla normativa in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro. I locali adibiti a sportello per lo svolgimento delle attività autorizzate devono essere aperti al pubblico in orario d'ufficio e accessibili ai disabili ai sensi della normativa vigente.
    c. All'esterno e all'interno dei locali individuati come unità organizzative devono essere esposte in modo visibile le seguenti informazioni:
    1. gli estremi dell'autorizzazione regionale
    2. l'orario di apertura al pubblico che viene garantito
    3. il nominativo del responsabile dell'unità organizzativa
    4. l'organigramma delle funzioni aziendali con le specifiche competenze professionali

 

 

Art. 3 - forme di unioni di comuni e delle comunità montane

 
  • I comuni, singoli o associati nelle forme di unioni di comuni e delle comunità montane, le camere di commercio e gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, sono autorizzati dalla Regione Marche allo svolgimento dell'attività di intermediazione e, automaticamente anche a quelle di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale ai sensi delle disposizioni contenute nel Regolamento Regionale approvato con DGR n. 1115 del 26/09/2005 e con le procedure previste dal presente disciplinare, a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e che siano rispettati i requisiti elencati nei successivi commi del presente articolo.
  • L'ottenimento dell'autorizzazione è subordinato al possesso dei seguenti requisiti minimi:

A. Requisiti professionali:

  1. almeno quattro unità di personale per la sede principale;
  2. almeno un'unità di personale per ogni eventuale unità organizzativa periferica. Per ciascuna sede, principale o secondaria, va indicato un responsabile. Il personale deve essere dotato di adeguate competenze professionali che possono derivare, alternativamente, da un'esperienza professionale di durata non inferiore a due anni acquisita in qualità di dirigente, quadro, funzionario o professionista, nel campo della gestione o della ricerca e selezione del personale o della ricollocazione professionale o dei servizi per l'impiego o della formazione professionale o di orientamento o della mediazione tra domanda ed offerta di lavoro o nel campo delle relazioni sindacali. Ai fini dell'acquisizione della predetta esperienza professionale si tiene altresì conto dei percorsi formativi certificati dalle regioni o province autonome e promossi anche dalle associazioni maggiormente rappresentative in materia di ricerca e selezione del personale, ricollocazione professionale, di durata non inferiore ad un anno. L'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro da almeno due anni costituisce titolo idoneo alternativo all'esperienza professionale.

B. Requisiti minimi relativi alla disponibilità di locali e attrezzature d'ufficio:

  1. Disponibilità di attrezzature informatiche e collegamenti telematici idonei allo svolgimento dell'attività.
  2. Disponibilità di locali destinati allo svolgimento dell'attività oggetto di autorizzazione distinti da quelli di altri soggetti e le strutture relative ai medesimi locali adeguate allo svolgimento dell'attività e conformi alla normativa in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro. I locali adibiti a sportello per lo svolgimento delle attività autorizzate devono essere aperti al pubblico in orario d'ufficio e accessibili ai disabili ai sensi della normativa vigente.

c. All'esterno e all'interno dei locali individuati come unità organizzative devono essere esposte in modo visibile le seguenti informazioni:

- gli estremi dell'autorizzazione regionale

- l'orario di apertura al pubblico che viene garantito

- il nominativo del responsabile dell'unità organizzativa

- l'organigramma delle funzioni aziendali con le specifiche competenze professionali

 

Art. 4 - Associazioni territoriali dei datori e dei prestatori di lavoro

 

  1. Le associazioni territoriali dei datori e dei prestatori di lavoro aderenti alle rispettive associazioni nazionali che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro e gli enti bilaterali territoriali costituiti da uno o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, sono autorizzati dalla Regione Marche allo svolgimento dell'attività di intermediazione ai sensi delle disposizioni contenute del Regolamento Regionale approvato con DGR n. 1115 del 26/09/2005 e con le procedure previste dal presente disciplinare, a condizione che siano rispettati i requisiti elencati nei successivi commi del presente articolo. L'autorizzazione all'esercizio dell'intermediazione si estende automaticamente anche alle attività di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale.
  2. Requisiti di carattere generale:
    1. In capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari: assenza di condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale; assenza, altresì, di sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646 e successive modificazioni;
    2. Nel caso di soggetti polifunzionali, non caratterizzati da un oggetto sociale esclusivo, presenza di distinte divisioni operative, gestite con strumenti di contabilità analitica, tali da consentire di conoscere tutti i dati economico-gestionali specifici.
  3. Requisiti professionali:
    1. almeno quattro unità di personale per la sede principale;
    2. almeno un'unità di personale per ogni eventuale unità organizzativa periferica. Per ciascuna sede, principale o secondaria, va indicato un responsabile. Il personale deve essere dotato di adeguate competenze professionali che possono derivare, alternativamente, da un'esperienza professionale di durata non inferiore a due anni acquisita in qualità di dirigente, quadro, funzionario o professionista, nel campo della gestione o della ricerca e selezione del personale o della ricollocazione professionale o dei servizi per l'impiego o della formazione professionale o di orientamento o della mediazione tra domanda ed offerta di lavoro o nel campo delle relazioni sindacali. Ai fini dell'acquisizione della predetta esperienza professionale si tiene altresì conto dei percorsi formativi certificati dalle regioni o province autonome e promossi anche dalle associazioni maggiormente rappresentative in materia di ricerca e selezione del personale, ricollocazione professionale, di durata non inferiore ad un anno. L'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro da almeno due anni costituisce titolo idoneo alternativo all'esperienza professionale.
  4. Requisiti minimi relativi alla disponibilità di locali e attrezzature d'ufficio:
    1. Disponibilità di attrezzature informatiche e collegamenti telematici idonei allo svolgimento dell'attività
    2. Disponibilità di locali destinati allo svolgimento dell'attività oggetto di autorizzazione distinti da quelli di altri soggetti e le strutture relative ai medesimi locali adeguate allo svolgimento dell'attività e conformi alla normativa in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro. I locali adibiti a sportello per lo svolgimento delle attività autorizzate devono essere aperti al pubblico in orario d'ufficio e accessibili ai disabili ai sensi della normativa vigente.
    3. All'esterno e all'interno dei locali individuati come unità organizzative devono essere esposte in modo visibile le seguenti informazioni:
      - gli estremi dell'autorizzazione regionale
      - l'orario di apertura al pubblico che viene garantito
      - il nominativo del responsabile dell'unità organizzativa
      - l'organigramma delle funzioni aziendali con le specifiche competenze professionali

 

Con la Delibera della Giunta Regionale n. 1115 del 26/09/2005 è stato approvato il Regolamento per l'autorizzazione regionale allo svolgimento dei servizi di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale, in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 11 della Legge Regionale n. 2 del 25/01/2005 "Norme per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro".
In sostanza, viene disciplinata la normativa introdotta dall'art. 6, comma 6 del Decreto Legislativo n. 276 del 2003, con il quale si stabilisce che le Regioni "possono concedere l'autorizzazione allo svolgimento delle attività sopra elencate con esclusivo riferimento al proprio territorio e previo accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 4 e 5".
L'autorizzazione da parte della Regione prevede due tipologie: un'autorizzazione inizialmente provvisoria, rilasciata entro 60 giorni dalla richiesta (vale il silenzio-assenso) per la durata di massimo due anni, che si trasforma a tempo indeterminato dietro espressa richiesta e verifica del possesso dei requisiti previsti dalla normativa. Tale attività di verifica viene riproposta di biennio in biennio e consente il rinnovo dell'autorizzazione per un ulteriore biennio.
I soggetti destinatari sono: le Agenzie per il lavoro; i Comuni, singoli o associati nella forma di Unioni di Comuni e Comunità Montane; le Camere di Commercio; gli Istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari; le Associazioni territoriali dei datori e dei prestatori di lavoro aderenti alle rispettive associazioni nazionali; gli Enti bilaterali territoriali costituiti da uno o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative e le Università e fondazioni universitarie.
I requisiti richiesti sono stati individuati a norma delle disposizioni contenute nel citato art. 6, comma 8 del D.Lgs. 276/03, che consentono alle Regioni di disciplinare le procedure di autorizzazione nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e dei principi fondamentali contenuti nel medesimo decreto. Vengono personalizzati a seconda della tipologia di soggetto autorizzato: sono di ordine finanziario (per es. relativi al capitale sociale versato per le agenzie per il lavoro), ma soprattutto sono previsti requisiti professionali riferiti alla quantità e qualità del personale da destinare alle attività oggetto di autorizzazione.
L'esperienza professionale richiesta tiene conto anche dei percorsi formativi certificati dalle Regioni e Province autonome e promossi anche dalle associazioni maggiormente rappresentative in materia di ricerca e selezione del personale, ricollocazione professionale, di durata non inferiore ad un anno. L'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro da almeno due anni costituisce titolo idoneo alternativo all'esperienza professionale. Sono previsti anche requisiti minimi per i soggetti che vogliono svolgere le attività di intermediazione relativi alla disponibilità di locali, che devono essere distinti e distinguibili, conformi alla normativa in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, attrezzati dal punto di vista informatico e dei collegamenti telematici.
Nel nuovo regolamento è previsto un regime particolare per le università e le fondazioni universitarie. Tutti i soggetti autorizzati sono obbligati a collegarsi con la Borsa continua nazionale del lavoro attraverso il nodo regionale, che sarà costituito presso la Regione Marche, e a provvedere all'invio di ogni informazione strategica per un efficace funzionamento del mercato del lavoro.

 

Legge Regionale n.2 del 25/01/2005 - Art. 11: Approvazione disciplina delle procedure operative per l'autorizzazione allo svolgimento nella regione Marche dei servizi di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale

 

Altre disposizioni normative di riferimento

 

 

 

 

La Procedura operativa telematica per l’istituzione e la gestione dell’elenco regionale dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, allegata alla Disciplina per l'accreditamento ai servizi per il lavoro e approvata con Decreto n.  744/SIP del 05/07/2022, prevede l’esecuzione di controlli a campione delle sedi operative e dei soggetti accreditati per la conferma ed il mantenimento  dell’accreditamento. Nel caso in cui vengano rilevate situazioni di non conformità in relazione ad uno o più requisiti stabiliti dalla Disciplina, verrà concesso un termine perentorio non inferiore a 15 giorni per sanare. Qualora l’inadempimento persista nonostante il decorso dei termini, il decreto di accreditamento verrà sospeso per un termine non superiore a 3 mesi dalla notifica del provvedimento di sospensione, decorsi i quali l’accreditamento viene revocato. L’attività di verifica assolve anche agli obblighi previsti dall’art. 71 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.

Per l'anno 2024 è stato adottato il Decreto n. 8/SIP del 22/01/2024, contenente i criteri e le modalità delle procedure di verifica.

DDS Servizi per l'impiego e politiche del lavoro n. 8 del 22/01/2024
Allegato A - Criteri e modalità per la verifica a campione dei soggetti accreditati
Allegato B - Resoconto di verifica e check list di controllo
Verbale di estrazione del campione di soggetti accreditati da sottoporre a verifica in loco