EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CORONAVIRUS-COVID 19
Cassa Integrazione in deroga
In data 20 marzo 2020 è stata sottoscritta l'Intesa Istituzionale Territoriale per la concessione della CIG in deroga a favore delle aziende che hanno sospeso i lavoratori a causa dell'emergenza causata da Covid19.
L'operatività della stessa è rimessa al decreto ministeriale di concessione delle risorse e alla Circolare applicativa dell'INPS.
Le informazioni possono essere richieste a: infoCIGDcovid19@regione.marche.it
Scarica allegato Intesa Istituzionale Territoriale COVID-19
Oltre ai soggetti sottoscrittori hanno aderito:
- CONFPROFESSIONI
- UNICOOP
- ANPIT - Associazione Nazionale per l’Industria e il Terziario
- FEDERDISTRIBUZIONI
- ANAP - Associazione Nazionale Aziende e Professioni
- CSE - Confederazione Indipendente Sindacati Europei
- UGL- Unione Generale del Lavoro
- CONFSAL - Confederazione generale dei sindacati autonomi dei lavoratori
- Co.N.A.P.I. Confederazione Nazionale Artigiani e Piccoli Imprenditori
- CSE - Confederazione Indipendente Sindacati Europei Regione Marche
- CIA - Confederazione Italiana Agricoltori
- CONFAGRICOLTURA - Marche
- COOPAGRI Marche
- SISTEMA IMPRESA - Confederazione delle Imprese e delle Professioni
- CONSILDI - Confederazione Sindacale Italiana dei Lavoratori Dipendenti
- CESAC - Confederazione Europea dei Sindacati Autonomi e del Commercio
- CONFSAL – Confederazione Generale Sindacati Autonomi Lavoratori
- CONFLAVORO PMI - Marche
- UE.COOP. - Marche
- SIGIM - Sindacato giornalisti marchigiani
- F.I.E.G. - Federazione Italiana Editori Giornali
- CONFAMAR - Confederazione Autonoma dei Movimenti Associativi di rappresentanza Nazionale dei Lavoratori e dei Consumatori
- A.D.L.I. - Associazione Datori di Lavoro Italiani
- COOPERATIVE ITALIANE
Si invita le associazioni e organizzazioni datoriali e sindacali che non hanno sottoscritto l’intesa e che fossero interessate a formulare la loro adesione, a far pervenire una comunicazione di adesione all’indirizzo:
infoCIGDcovid19@regione.marche.it
IMPORTANTE:
Ai fini della consultazione sindacale per la CIGD prevista dall'Intesa del 20 marzo 2020, si pubblicano gli indirizzi PEC delle organizzazioni sindacali territoriali dei diversi settori produttivi
- CGIL MARCHE - ELENCO SEDE REGIONALE E PROVINCIALI
- CISL MARCHE - ELENCO SEDE REGIONALE
- UIL MARCHE - ELENCO SEDE REGIONALE
Manuale tecnico per la presentazione della richiesta di Cassa Integrazione in deroga Covid-19 sul portale COMARCHE
Avviso del 27 marzo 2020
" Si informa che con DDPF n.164 del 27 marzo 2020, è stata approvata la Guida procedurale relativa all' accesso alla CIG in deroga a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid 19, in attuazione dell'art.22 del DL n. 18/2020, e dell'Intesa approvata dalle parti sociali in data 20 marzo 2020. E' stato inoltre stabilito che le domande possono presentarsi al sistema telematico COMarche a far data 31 marzo 2020 "
Avviso del 31 marzo 2020
Si informa che gli enti del terzo settore, comprese le cooperative sociali e con esclusione delle imprese sociali costituite in forma di società, sono esentate dall’obbligo dell’imposta di bollo, ai sensi del Codice del Terzo settore, art. 82 comma 5 D. Lgs.n.117/2017. Pertanto in fase di presentazione della domanda di CIG in deroga, i soggetti rientranti nell'esenzione, dovranno inserire zero nei 14 spazi dedicati all'indicazione del numero della marca, e nello spazio " data" va inserita la data di presentazione della domanda.
Avviso del 3 aprile 2020
In ordine al regime del rapporto di lavoro intermittente di cui all'art. 13 del D.Lgs. n.81/2015, per i profili che attengono al trattamento della CIG in deroga con causale Covid 19, è stato effettuato un approfondimento tecnico giuridico congiuntamente all'INPS Regionale le cui risultanze sono di seguito riportate. La circolare INPS n. 47 del 28/3/2020 ha stabilito che l’accesso al trattamento di deroga è riconosciuto anche ai lavoratori intermittenti occupati alla data del 23 febbraio 2020, nei limiti delle giornate di lavoro effettuate in base alla media dei 12 mesi precedenti richiamando i contenuti della circolare INPS n.41 del 2006
> " Quanto sopra riportato è integrato dall'allegata nota della Direzione Regionale INPS del 22 aprile 2020 che fornisce ulteriori chiarimenti "
Chiarimento Sede Regionale INPS del 22 aprile 2020
Avviso del 8 aprile 2020
Con riferimento ai lavoratori a domicilio in regime di mono commessa e CIG in deroga , è stato effettuato un approfondimento tecnico con INPS regionale , le cui risultanze vengono di seguito riportate.
Il lavoro a domicilio è un rapporto di lavoro subordinato e come tale rientra tra le fattispecie che possono rientrare nella CIG in deroga per la causale Covid 19.
La domanda è presentata dal datore di lavoro committente o dal consulente incaricato e accreditato.
Per quanto riguarda l'inserimento nella domanda dell'orario di sospensione dal lavoro e quindi quello integrabile con la CIG in deroga, occorre far riferimento alle ore impiegate per soddisfare le commesse nel mese precedente l'inizio della CIG in deroga e rapportare il risultato alle nove settimane, che , come è noto, rappresenta il periodo massimo che si può chiedere.
Per la compilazione del Modello SR 41 , da inviare telematicamente all'INPS, è necessario attenersi alle istruzioni di cui all'allegato messaggio INPS n. 1908 del 20 gennaio 2010
Allegato CIG in deroga ai lavoratori a domicilio
Avviso del 9 aprile 2020
Si informa che in data 30/3/20202 è stato siglata una Convenzione alla presenza del Ministro del Lavoro, tra l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le Organizzazioni datoriali e sindacali per l'anticipazione della Cassa Integrazione ordinaria, quella in deroga e del Fondo di Integrazione Salariale (FIS), per gli eventi riconducibili all'emergenza sanitaria da coronavirus - Covid 19. (articoli da 19 a 22 D.L. 17 marzo 2020, n. 18 )
Nel documento allegato vengono illustrate le modalità operative per accedere all'anticipo dei trattamenti da parte delle banche che aderiscono alla convenzione nazionale. (si veda l'elenco allegato )
Convenzione Cig
Elenco banche aderenti
Avviso del 9 aprile 2020
Si informa che a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 41 DL n.23 del 8/4/2020 ( Decreto liquidità ), per le domande di CIG in deroga presentate alla Regione Marche per l'emergenza epidemiologica da coronavirus-Covid 19, non è più dovuta la marca da bollo . Lo stesso articolo del suddetto DL ammette la CIG in deroga anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio al 17 marzo 2020.
Pertanto i datori di lavoro, o i consulenti accreditati, possono presentare, fin da oggi, istanza telematica al COMarche per i lavoratori interessati.
Avviso del 14 aprile 2020 (Direzione Regionale INPS)
Si indicano, in sintesi, le principali novità relative agli adempimenti connessi alla liquidazione delle domande di Cassa integrazione in deroga COVID-19, contenute nelle circolari INPS n. 47 del 28 marzo 2020 e n. 48 del 29 marzo 2020, e nei messaggi n. 1508 del 6 aprile 2020, e 1525 del 7 aprile 2020:
Una volta pervenuto il decreto concessorio disposto dalla Regione Marche e completata l’istruttoria interna, l’INPS emetterà il provvedimento di autorizzazione al pagamento, che sarà reso disponibile all’interno del Fascicolo elettronico aziendale e notificato al datore di lavoro.
Per la richiesta di pagamento diretto ai lavoratori (unica forma di pagamento consentito in caso di CIG in deroga) dovrà essere usato, come di consueto, il modello “IG Str Aut” (cod. “SR41”). Questo modello si sostanzia nell’ invio telematico di dati utili alla liquidazione della prestazione e all’accredito della contribuzione figurativa, e in un documento stampabile. La sottoscrizione del documento cartaceo da parte del lavoratore, nell’attuale fase emergenziale, non è più richiesta. Alla non obbligatorietà della compilazione dei quadri D ed E, si aggiunge la non obbligatorietà della compilazione dei dati relativi allo stato civile, titolo di studio, partecipazione a lavori socialmente utili ed eventuali periodi effettuati.
Il modello “SR 41” potrà essere inviato solo successivamente alla ricezione del provvedimento di autorizzazione. Contrariamente a quanto accadeva negli anni precedenti, l’indicazione del numero di autorizzazione nel modello sr41 è obbligatoria, perché consente l’abbinamento automatico del file “SR41” alla medesima autorizzazione. Non si potrà dare luogo a pagamenti in assenza del numero di autorizzazione nel modello suddetto.
Secondo le attuali disposizioni di legge, il modello “SR 41” dovrà essere inviato entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione, o alla data del provvedimento di autorizzazione al pagamento da parte di INPS, se successivo. Trascorso inutilmente tale termine il pagamento della prestazione e degli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente (articolo 44, comma 6-ter, del D.lgs n. 148/2015).
Un’altra importante novità introdotta è quella di consentire l’invio di flussi relativi a periodi più ampi di una singola mensilità, al fine di ridurre il numero di file “SR41” da trasmettere.
Per quanto riguarda, infine, la certificazione dell’IBAN sul quale avviene l’accredito della prestazione, la circolare n. 48 del 29 marzo 2020 ha disposto l’abolizione del modello sr163 con il quale il titolare della prestazione doveva comunicare i propri dati identificativi e la scelta in ordine alle modalità di riscossione della prestazione medesima.
Avviso del 30 aprile 2020
Indicazioni operative circa le domande già presentate con errori nel numero delle ore CIG
Se è stata inviata una domanda di CIGD con il campo "Totale Ore CIG" errato su ogni lavoratore è necessario inviare una nuova domanda per lo stesso periodo e per gli stessi lavoratori indicando sul campo "Totale Ore CIG" il residuo delle ore che dovevano essere richieste inizialmente.
Ad es. se si volevano richiedere 180 ore nella prima domanda ma per errore ne sono state richieste 20, nella seconda domanda dovranno essere richieste solo le rimanenti 160 ore.
Per fare questo si potrà utilizzare il pulsante "Duplica" sulla precedente domanda in modo tale da crearne una nuova con dentro i principali dati dell'azienda e dei lavoratori. Dovranno però essere compilati manualmente i campi "Data Inizio CIG" e "Data Fine CIG" indicando lo stesso periodo richiesto nella precedente domanda e il campo "Totale Ore CIG" di ogni lavoratore con le ore residue richieste. Non dovranno inoltre essere rimossi o aggiunti lavoratori rispetto alla precedente domanda.
Si specifica inoltre che le ore totali dei singoli lavoratori su entrambe le domande non potranno essere superiori ai limiti ammissibili in base al periodo richiesto e all'orario settimanale. Ad es. un lavoratore part time a 20 ore che ha richiesto nella prima domanda un periodo di 9 settimane e un "Totale Ore CIG" di 20 ore, nella seconda domanda potrà richiedere al massimo 160 ore anche se il sistema ammette l'inserimento di un valore fino a 180 ore. In caso di ore richieste superiori ai limiti ammissibili la domanda potrebbe essere Negata in fase di istruttoria.
Avviso del 12 maggio 2020
Con riguardo alla categoria dei lavoratori intermittenti, si informa che con il Decreto Interministeriale (MEF-LAVORO ) n.10 del 30 aprile 2020 pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro è stata prevista l'erogazione di una indennità di 600 euro per il mese di marzo 2020 ai lavoratori intermittenti di cui agli artt. 13 e 18 del D.Lgs. n. 81/2015, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2019 e 31 gennaio 2020.
I lavoratori non devono avere un altro rapporto di lavoro subordinato diverso da quello intermittente e non devono essere titolari di pensione, si veda al riguardo il testo del decreto allegato.
Pertanto i suddetti lavoratori che non hanno i requisiti previsti per la CIG in deroga di cui all'avviso pubblicato su questo sito in data 3 aprile 2020, possono presentare istanza all'INPS per l' indennità che non è cumulabile con la CIG in deroga.
La decorrenza della disposizione è fissata dal 8 maggio 2020 ( data del Repertorio della Corte dei Conti)
Decreto Ministero del lavoro
Avviso del 28 agosto 2020
Si informa che ai sensi del comma 10 dell'art.1 del DL n. 14 agosto 2020 , n. 104 ."Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia " , c.d. decreto agosto, i termini decadenziali per la presentazione delle domande di CIG in deroga legate all'emergenza epidemiologica da COVID 19 sono stati spostati al 31 agosto 2020.
Pertanto il sistema telematico COMarche verrà riaperto per consentire agli operatori interessati la presentazione di domande per i periodi residui delle prime nove settimane di sospensione CIGD di competenza regionale.
Il sistema rimarrà aperto fino alle ore 23,59 del 31 agosto 2020.