Lavoro e Formazione Professionale

Ammortizzatori sociali in deroga

Gli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente sono strumenti di sostegno al reddito e consistono nella concessione della Cassa Integrazione e della mobilità.
Il trattamento di CIG in deroga può essere concesso ai lavoratori subordinati, con qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati, che abbiano un'anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno dodici mesi alla data di inizio del periodo di intervento. Possono richiedere il trattamento solo le imprese di cui all'art. 2082 del codice civile.
Oltre allo strumento della CIG  la normativa prevede anche la mobilità in deroga che spetta  ai lavoratori disoccupati che risultino privi di altra prestazione legata alla cessazione del rapporto di lavoro, e che provengano da imprese di cui all'art. 2082 del codice civile. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il trattamento di mobilità in deroga alla vigente normativa non può essere concesso


La CIG in deroga è un intervento di integrazione salariale a sostegno di imprese e lavoratori non destinatari della normativa relativa strumenti di sostegno ordinari ( CIGO e CIGS ) che appartengono a settori economici non ancora tutelati.
A decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016 il trattamento può essere concesso per un periodo massimo di 3 mesi nell'arco dell'anno.
Il datore di lavoro  che si trova  condizioni di crisi o di difficoltà produttive può presentare domanda di accesso alla CIG in deroga alla Regione Marche attraverso il sistema telematico COMarche c entro 20 giorni dalla sospensione dell'attività, corredata dal verbale di accordo sindacale e dall'elenco dei lavoratori interessati alla sospensione.
Per la mobilità in deroga è l’INPS l’ente che gestisce la pratica attraverso una apposita applicazione.


AVVISO DEL 15 DICEMBRE 2016
Le aziende interessate alla proroga di 13 settimane di CIG in deroga, in quanto ubicate in uno dei comuni di cui all’allegato 1 e 2 dell’Intesa Istituzionale Territoriale del 29 novembre 2016, e che hanno già in essere una istanza di CIG in deroga con scadenza 31/12/2016, sono invitate a chiedere la “rettifica del periodo fine CIGD“, all’indirizzo infoanticrisifse@regione.marche.it, al fine di poter accedere alla proroga con inizio sospensione entro l’anno 2016. Si specifica inoltre, che l’istanza della proroga deve essere unica per l’intero periodo o periodi inferiori, confermando che il periodo di CIGD deve essere espresso in settimane intere (lunedì-domenica).

AVVISO DEL 13 DICEMBRE 2016
In relazione all’intesa istituzionale Territoriale del 29 novembre 2016, si ritiene utile precisare che: 

  • La proroga di 13 settimane di CIG in deroga prevista per l’area della Crisi Industriale Complessa del Piceno, e per l’area di cui all’Accordo di Programma Merloni, deve iniziare entro il 31 dicembre 2016. 

  • Domande con inizio sospensione CIGD successiva alla suddetta data verranno respinte dal sistema. 

  • La procedura telematica applicativa dell’Intesa del 29 novembre 2916 sarà operativa nel sistema telematico COmarche a partire dal 16 dicembre 2016

Accordo di sospensione CIGD 2016

AVVISO DEL  14  NOVEMBRE 2016 
Le aziende marchigiane rientranti nel campo di applicazione della CIG in deroga di cui al D.I. n.83473 del 1/8/2014, che hanno subito crisi, sospensioni o fermi dell’attività, causate dagli eventi sismici di agosto e di ottobre 2016, come comunicato con l’avviso del 9/11/2016, possono attivare la CIG in deroga regionale per i propri dipendenti fino al 31/12/2016. Le stesse aziende dal giorno 18 novembre 2016, potranno presentare, al sistema telematico COMarche specifica istanza derogando ai seguenti criteri: 

- anzianità aziendale , non più 12 mesi, ma periodi anche minori ,
- la data dell’accordo sindacale può essere successiva all’inizio della sospensione. 

La concessione della CIG, in deroga ai suddetti criteri fissati dal DI citato, è prevista dall’art.6 comma 3 dello stesso DI, e finanziata nei limiti del 5% delle risorse concesse nel 2015 e nel 2016 , per un ammontare complessivo di 1,9 mln. Al fine di monitorare costantemente il flusso di spesa, questa tipologia di istanze, nel sistema telematico, saranno contrassegnate da un apposito “flag”, con dicitura "Domanda presentata a seguito degli eventi sismici di agosto e ottobre 2016 (ai sensi dell'art. 6 comma 3 del D.I. n. 83473 del 1 agosto 2014)" che dovrà essere selezionato per indicare questo tipo di richiesta. Il suddetto flag si potrà selezionare all'interno della sezione del Quadro Generale all'inizio della pagina. Si ricorda che anche in questo caso il periodo della durata della sospensione è in settimane intere e può essere richiesto un periodo non superiore alle 13 settimane, comprensivo anche delle domande di CIG in deroga già presentate.

AVVISO DEL  9  NOVEMBRE 2016 
Si informa che le aziende ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto e del 28 ottobre 2016, e che hanno subito danni tali da ,sospendere o impedire l’attività produttiva, possono collocare i propri dipendenti in Cassa Integrazione Guadagni in deroga ai sensi del DI n.83473 del 1/8/2014 , per un massimo di 13 settimane, fino al 31/12/2016. Il previsto accordo sindacale, che può riportare anche una data successiva all’inizio della sospensione, dovrà specificare che la crisi aziendale è conseguenza diretta degli eventi sismici. Si invitano le parti sociali di dare massima diffusione al presente avviso.

AVVISO DEL  25  OTTOBRE 2016 
Al fine di effettuare una puntuale verifica delle risorse finanziarie utilizzate negli anni precedenti per i pagamenti degli ammortizzatori in deroga nella Regione Marche, d’intesa con l’INPS regionale e le parti sociali, si è concordato di invitare le aziende che devono ancora inviare all'INPS i modelli SR 41 relativamente ai periodi di CIG in deroga degli anni 2014 e 2015, a provvedere all'invio dei suddetti modelli entro e non oltre il 30 novembre 2016 al fine di regolarizzare la loro posizione.

AVVISO del 13 SETTEMBRE 2016

Si comunica che, d’intesa con l’INPS Regionale, dopo aver verificato la disponibilità dei fondi necessari per la liquidazione delle richieste successive a quelle del primo trimestre 2016 , la Regione Marche provvederà ad autorizzare, con inizio 20/9/2016, le istanze di CIG in deroga pervenute al sistema telematico CO Marche nel periodo dal 1 aprile 2016 al 31 agosto 2016. Conseguentemente l’INPS provvederà alle liquidazioni dei trattamenti connessi alle autorizzazioni. La copertura finanziaria è garantita dai fondi stanziati dal D.I. 1600075 del 9 settembre 2016.

 

AVVISO del 4 LUGLIO 2016
Con il messaggio n.1652 del 14/04/2016, l’INPS ha fornito le istruzioni operative in merito alle nuove modalità di comunicazione del codice IBAN, in caso di accredito su c/c bancari o postali, libretti postali e carte prepagate, dei pagamenti delle prestazioni a sostegno del reddito. Al fine di accertare che il conto indicato nella domanda sia intestato realmente al beneficiario della prestazione, è stato istituito il nuovo modello “SR163”. Pertanto, a decorrere dai modelli sr41 presentati dal 14/04/2016, il datore di lavoro è tenuto ad inviare, per ciascun lavoratore interessato al pagamento tramite accredito su conto corrente, il modello SR163 (con data, timbro e firma del funzionario dell'ufficio postale o della banca), unitamente ad una copia di un documento d'identità in corso di validità. Qualora l’azienda abbia già fornito all’INPS, per lo stesso dipendente, il modello SR163 a corredo di un precedente modello SR41, non dovrà inviarlo nuovamente. Si precisa infine che tutti i casi di variazione delle modalità di pagamento o del codice IBAN, indipendentemente dalla data di invio del modello SR41, dovranno essere comunicati tramite presentazione del modello SR163. I modelli SR163 dovranno essere inviati dall’azienda (o dal professionista delegato) preferibilmente tramite e-mail alla casella istituzionale della Direzione provinciale INPS territorialmente competente (in base all'azienda e non al singolo dipendente), indicando nell’oggetto: trattamento CIG di riferimento, nome della Ditta e matricola INPS. Si riportano di seguito gli indirizzi e-mail ai quali inoltrare tali modelli:
 
AVVISO del 21 GIUGNO 2016
Come è noto il DI n.83473 del 1 agosto 2014 prevede che in determinate e specifiche ipotesi anche le aziende soggette alla disciplina della CIGO e della CIGS possano beneficiare della Cassa integrazione in deroga, nella misura prevista dalla legge . Al riguardo, l’art.2 comma 10 del DI formula le fattispecie del superamento dei limite temporali disposti sia per la CIGO che per la CIGS facendo riferimento alla normativa vigente al momento della pubblicazione del decreto medesimo che risulta abrogata. Con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 148/2015 vengono ridefinite le durate massime sia della CIGO che della CIGS.(Capo II e Capo III ). In particolare per la CIGO si deve far riferimento a 52 settimane massimo nel biennio mobile (comma 3 art.12 D.Lgs. n. 148 /2015 ) .Per calcolare il biennio mobile si deve prendere in considerazione la prima settimana oggetto di prestazioni ed a ritroso si devono conteggiare le 104 settimane precedenti compresa la prima presentata . Per la CIGS il massimo è di 24 mesi anche continuativi in un quinquennio mobile, salvo quanto previsto dai CdS , i cui periodi vengono conteggiati per la metà ( art.22 comma 1 del D.Lgs. n.148/2015 ). Per il calcolo del quinquennio mobile si fa riferimento alla prima settimana di sospensione a decorrere dal 24 /9/2015 ( entrata in vigore del D.Lgs n.148/2015 ). Pertanto, oggi la normativa applicabile al comma 10 dell’art.2 del DI n.83473/2015 è quella prevista dal D.Lgs. n.148/2015, ed è a quella normativa che le aziende devono richiamare nel verbale di accordo sindacale per l’eventuale richiesta della CIG in deroga qualora si trovino nelle condizioni sopra richiamate e in possesso dei requisiti di eccezionalità della situazione e per la salvaguardia dei livelli occupazionali.
 
AVVISO del 13 SETTEMBRE 2016
Si comunica che, d’intesa con l’INPS Regionale, dopo aver verificato la disponibilità dei fondi necessari per la liquidazione delle richieste successive a quelle del primo trimestre 2016 , la Regione Marche provvederà ad autorizzare, con inizio 20/9/2016, le istanze di CIG in deroga pervenute al sistema telematico CO Marche nel periodo dal 1 aprile 2016 al 31 agosto 2016. Conseguentemente l’INPS provvederà alle liquidazioni dei trattamenti connessi alle autorizzazioni. La copertura finanziaria è garantita dai fondi stanziati dal D.I. 1600075 del 9 settembre 2016.
 
AVVISO del 1 GIUGNO 2016
Si comunica che, d’intesa con l’INPS Regionale, dopo aver verificato la disponibilità dei fondi necessari per la liquidazione delle richieste del primo trimestre 2016 , la Regione Marche provvederà ad autorizzare le istanze di CIG in deroga pervenute al sistema telematico CO Marche nel periodo dal 1 gennaio 2016 al 31 marzo 2016. Conseguentemente l’INPS provvederà alle liquidazioni dei trattamenti connessi alle autorizzazioni. La copertura finanziaria è garantita dai fondi stanziati dal D.I. n. 1600024 del 23/03/2016.
 
AVVISO del 4 APRILE 2016
La Circolare INPS n.56 del 29 marzo 2016 fornisce indicazioni operative relativamente al raccordo tra la normativa degli ammortizzatori sociali in deroga di cui al DI n. 83473 del 1/8/2015 e il D.Lgs. n.148 del 14/9/2015 che reca norme per il riordino della normativa in tema di ammortizzatori sociali. Tra le numerose indicazioni fornite, alcune assumono particolare importanza:
  • Contributo addizionale. Il D.Lgs. n.148/2015 prevede una nuova disciplina per il contributo addizionale a carico delle imprese che presentano domanda di cassa integrazione salariale. In sostanza, viene introdotta una misura progressiva rapportata al numero di ore di cassa integrazione fruite dall’azienda in un quinquennio mobile (dal al 9% al 15% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate). Tale nuova disciplina, trova applicazione anche per la cassa integrazione in deroga, e verrà applicata alle concessioni regionali inviate all’INPS a decorrere dal 24 settembre 2015 , data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 148/2015. 
  • Pagamento della prestazione e conguaglio delle prestazioni. La previsione di cui all’art.7 ,comma 3 del D.Lgs.n. 148/2015 stabilisce che il trattamento di CIG possa essere anticipato dal datore di lavoro e conguagliato entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo. Questa disciplina si applica anche alla CIG in deroga regionale. Al riguardo, le aziende interessate al pagamento a conguaglio dovranno barrare l’opzione nell’apposita casellina, in corso di inserimento nella domanda telematica. 
  • Trattamento di fine rapporto. Nel caso in cui, successivamente ad un periodo di CIG in deroga, sopravvenga la cessazione del rapporto di lavoro, le quote di TFR maturate durante il periodo di CIG in deroga sono a carico del datore di lavoro. 
  • Fondo di integrazione salariale (FIS). Per l’anno 2016 , le aziende che rientrano nella normativa relativa al FIS ( art.29 D.Lgs. n.148/2015 ) , possono scegliere di accedere agli ammortizzatori sociali in deroga o alle prestazioni previste dal FIS. La possibilità di scelta è estesa anche alle aziende che rientrano nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi ( art.27 D.Lgs. n.148/2015 ) . 
  • Controlli dell’INPS sulle concessioni regionali di CIG in deroga . Per i periodi di competenza dell’anno 2016 , l’INPS precederà ad effettuare i seguenti controlli: a) che l’impresa abbia preventivamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità (ferie residue e maturate, permessi, banca ore ecc. ), b) che il periodo richiesto non sia superiore a tre mesi ( 13 settimane intere ) per ogni unità produttiva, c ) lo “stato azienda “ , dall’analisi dei dati sintetici dell’anagrafica aziendale. “d) anzianità aziendale del lavoratore presso l’impresa di almeno 12 mesi.
 
AVVISO del 22 FEBBRAIO 2016
Come è noto per l’anno 2016, su richiesta dell’INPS, si è proceduto ad un cambiamento della modalità di indicazione delle sospensioni per CIGD da giorni a settimane ( max.13 ). Nell’avviso del 15/2/2016 è stato chiarito cosa si intende per “ settimana di calendario “, è stato inoltre annunciato che per le domande presentate in data precedente all’avviso si sarebbe proceduto attraverso allineamento d’ufficio. Da una verifica effettuata sulle istanze pervenute fino al 15 febbraio sono stati riscontrate diverse casistiche per due delle quali si è proceduto come di seguito indicato: 
  • Le istanze che indicano una decorrenza della CIGD al 1/1/2016 , verranno fatte decorrere dal 4 gennaio per evitare il conteggio di una settimana composta da soli giorni festivi ( 1-2-e 3 gennaio )
  • Le istanze che iniziano di sabato o di domenica verranno fatte decorrere dal lunedì successivo ( e non da quello precedente, come in teoria dovrebbe essere )
Le modifiche sono state effettuate nella modalità più favorevole all’azienda , cercando cioè, che dalla nuova regola non vi fosse penalizzazione. Si invitano pertanto le aziende che hanno presentato istanza nel periodo considerato a verificare direttamente all’interno del sistema telematico COMarche lo stato della pratica e le modifiche effettuate. Relativamente ai casi diversi da quelli esposti, le aziende interessate verranno contattate direttamente da personale dell’ufficio per illustrare la specifica situazione.
 
AVVISO del 15 FEBBRAIO 2016
In relazione ai contenuti dell’Intesa Istituzionale del 29 gennaio 2015, nella parte concernente la durata massima della concessione della CIG in deroga , che è stata fissata in tre mesi, equivalenti a 13 settimane di calendario, si precisa che per “ settimana di calendario “, si intende quella decorrente dal lunedì fino a domenica. Si invitano pertanto le aziende e le OO.SS. a predisporre , sia nell’accordo sindacale che nelle domande di CIGD, le sospensioni nella modalità indicata. Per le domande già inoltrate al sistema telematico COMarche, difformi dal presente avviso si provvederà d’ufficio alla conversione automatica.
 
AVVISO del 11 FEBBRAIO 2016
Si comunica che, a seguito di apposite verifiche effettuate dall’INPS Regionale relative alla disponibilità dei fondi necessari per la liquidazione delle richieste residue del 2015, si informa che la Regione Marche provvederà ad autorizzare le istanze di CIG in deroga pervenute al sistema telematico CO Marche nel mese di dicembre 2015. Conseguentemente l’INPS provvederà alle liquidazioni dei trattamenti connessi alle autorizzazioni.
 
AVVISO del 8 FEBBRAIO 2016
Si comunica che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota Prot. 40/0022077 del 5 novembre 2015 ha fornito chiarimenti in merito ai criteri applicativi del DI 1 agosto 2014 n. 83473 in materia di “fruizione delle ferie”. Sulla base della suddetta nota è possibile il superamento dell’obbligatorietà dell’esaurimento delle ferie, preventivamente all’inizio della CIGD , qualora l’impedimento sia di natura “oggettiva “.
 
AVVISO del 3 FEBBRAIO 2016
E' disponibile il modello aggiornato dell’accordo sindacale da utilizzare per le sospensioni CIGD relativamente all’anno 2016.
 
AVVISO del 29 GENNAIO 2016
In data 29 gennaio 2016 presso la Regione Marche è stata sottoscritta dall’Assessore Regionale alle Politiche del Lavoro e i rappresentanti delle associazioni datoriali e sindacali l’ Intesa Istituzionale Territoriale per la regolamentazione degli ammortizzatori sociali in deroga relativamente all’anno 2016 .
AVVISO dell' 11 GENNAIO 2016
Si comunica che in base alle disposizioni contenute nella legge 28 dicembre 2015 n.208, ( legge di stabilità 2016 ) in particolare dal comma 304 dell’art.1, è prevista la concessione, in deroga alla normativa vigente della Cassa Integrazione Guadagni per un massimo di tre mesi nel corso dell’anno 2016. I criteri di concessione e gli aventi diritto sono quelli già stabiliti dal D.I. 1 agosto 2014 n. 83473. Pertanto , le aziende rientranti nel campo di applicazione del suddetto decreto Interministeriale potranno presentare una o più istanze di CIGD ( massimo n.6 da 15 gg ognuna ) al sistema telematico regionale Co Marche entro il termine di 20 giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione di orario di lavoro. ( art.2 comma 7 DI n. 83473/2014 ). Per quanto riguarda il modello di accordo sindacale preventivo si ritiene che temporaneamente possa essere utilizzato quello del 2015. Ulteriori informazioni e determinazioni saranno oggetto di confronto tra la Regione Marche, INPS Regionale e le rappresentanze sindacali e datoriali che saranno formalizzate in una nuova Intesa Istituzionale territoriale. L’operatività del sistema telematico è garantita per giovedì 14 gennaio 2016.

 

 

AREA di CRISI INDUSTRIALE COMPLESSA del PICENO

In data 24 ottobre 2016 è stata sottoscritta l’intesa tra l’Assessore al Lavoro e alla Formazione Loretta Bravi Concessa e le parti sociali per la proroga dell’indennità di mobilità per un massimo di 12 mesi ai lavoratori licenziati da una unità produttiva ubicata all’interno dell’Area di crisi industriale complessa del Piceno e che, alla data del 1 gennaio 2017, siano beneficiari di mobilità ordinaria o mobilità in deroga, scaduta o in scadenza nell’anno 2017. L’erogazione del beneficio è subordinato alla partecipazione, dal parte del lavoratore, al programma di Politiche Attive predisposto dalla Regione Marche attraverso i Centri per l’Impiego di Ascoli Piceno e S.Benedetto del Tronto.

Vedi allegato: Proroga di mobilità intesa del 24.10.2017

 

Area Accordo di Programma Merloni


 

A seguito dell’entrata in vigore del la Legge 21/9/2018, n.108, di conversione in legge, con modificazioni del DL 25/7/2018 n.91,recante “ Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative “ , all’art.9 quater che  ha previsto che le risorse per le Aree di Crisi Industriale Complessa non ancora utilizzate, possono essere  destinate anche ai lavoratori che operino nelle aree di interessate dagli accordi di Programma per la reindustrializzazione delle aree di crisi stipulati ai sensi  dell’art.2 della L. 23/7/2009 n. 99,in data 29  ottobre 2018 è stata sottoscritta l’intesa tra l’Assessore al Lavoro e alla Formazione Loretta Bravi e le parti sociali per la proroga dell’indennità di mobilità per un massimo di 12 mesi ai lavoratori licenziati da una unità produttiva ubicata all’interno dell’Area di cui all’Accordo di Programma per la Reindustrializzazione  delle aree coinvolte nella crisi del Gruppo Merloni alla data del 1 gennaio 2018, siano beneficiari di mobilità ordinaria o mobilità in deroga, scaduta o in scadenza nell’anno 2018. L’erogazione del beneficio è subordinato alla partecipazione, dal parte del lavoratore, al programma di Politiche Attive predisposto dalla Regione Marche attraverso i Centri per l’Impiego di Fabriano. La procedura prevede  l’obbligo di presentazione di due domande distinte; una presso la sede INPS di residenza del lavoratore interessato e l’altra presso il Centro per l’Impiego nel cui territorio era o è ubicata l’azienda che ha licenziato il lavoratore.

Vedi allegato: Accordo di programma Merloni

 

 

AREA di CRISI INDUSTRIALE COMPLESSA del PICENO

In data 20 settembre 2018 è stata sottoscritta l’intesa tra l’Assessore al Lavoro e alla Formazione Loretta Bravi e le parti sociali per la proroga dell’indennità di mobilità per un massimo di 12 mesi ai lavoratori licenziati da una unità produttiva ubicata all’interno dell’Area di crisi industriale complessa del Piceno e che, alla data del 1 gennaio 2018, siano beneficiari di mobilità ordinaria o mobilità in deroga, scaduta o in scadenza nell’anno 2018. L’erogazione del beneficio è subordinato alla partecipazione, dal parte del lavoratore, al programma di Politiche Attive predisposto dalla Regione Marche attraverso i Centri per l’Impiego di Ascoli Piceno e S.Benedetto del Tronto. La procedura si differenzia da quella dell’anno precedente per l’obbligo di presentazione di due domande distinte; una presso la sede INPS di residenza del lavoratore interessato e l’altra presso il Centro per l’Impiego nel cui territorio era o è ubicata l’azienda che ha licenziato il lavoratore. Questa scelta si è resa necessaria a seguito di disguidi e di problemi legati alla completa intercettazione dei lavoratori beneficiari.

Vedi allegato:: Intesa del 20/09/2018

 

 

PROROGA INDENNITA' DI MOBILITA' ANNO 2019 - Area di crisi Industriale Complessa del Piceno/Val Vibrata: "In data 23 settembre 2019 è stata sottoscritta l’intesa tra l’Assessore al Lavoro e alla Formazione Loretta Bravi e le parti sociali per la proroga dell’indennità di mobilità per un massimo di 12 mesi ai lavoratori licenziati da una unità produttiva ubicata all’interno dell’Area di Crisi Industriale Complessa del Piceno e che, alla data del 1 gennaio 2019, siano beneficiari di mobilità ordinaria o mobilità in deroga, scaduta o in scadenza nell’anno 2019. L’erogazione del beneficio è subordinato alla partecipazione, dal parte del lavoratore, al programma di Politiche Attive predisposto dalla Regione Marche attraverso i Centri per l’Impiego di Ascoli Piceno e S. Benedetto del Tronto."

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CORONAVIRUS-COVID 19 

Cassa Integrazione in deroga

In data 20 marzo 2020 è stata sottoscritta l'Intesa Istituzionale Territoriale per la concessione della CIG in deroga a favore delle aziende che hanno sospeso i lavoratori a causa dell'emergenza causata da Covid19.

L'operatività della stessa è rimessa al decreto ministeriale di concessione delle risorse e alla Circolare applicativa dell'INPS.

Le informazioni possono essere richieste a: infoCIGDcovid19@regione.marche.it

Scarica allegato Intesa Istituzionale Territoriale COVID-19

 

Oltre ai soggetti sottoscrittori hanno aderito:

  • CONFPROFESSIONI
  • UNICOOP
  • ANPIT - Associazione Nazionale per l’Industria e il Terziario
  • FEDERDISTRIBUZIONI
  • ANAP - Associazione Nazionale Aziende e Professioni
  • CSE - Confederazione Indipendente Sindacati Europei
  • UGL- Unione Generale del Lavoro
  • CONFSAL  - Confederazione generale dei sindacati autonomi dei lavoratori 
  • Co.N.A.P.I. Confederazione Nazionale Artigiani e Piccoli Imprenditori
  • CSE - Confederazione Indipendente Sindacati Europei Regione Marche
  • CIA - Confederazione Italiana Agricoltori
  • CONFAGRICOLTURA - Marche
  • COOPAGRI Marche
  • SISTEMA IMPRESA - Confederazione delle Imprese e delle Professioni
  • CONSILDI - Confederazione Sindacale Italiana dei Lavoratori Dipendenti 
  • CESAC - Confederazione Europea dei Sindacati Autonomi e del Commercio
  • CONFSAL – Confederazione Generale Sindacati Autonomi Lavoratori
  • CONFLAVORO PMI - Marche
  • UE.COOP. -  Marche
  • SIGIM - Sindacato giornalisti marchigiani
  •  F.I.E.G. -  Federazione Italiana Editori Giornali
  • CONFAMAR - Confederazione Autonoma dei Movimenti Associativi di rappresentanza Nazionale dei Lavoratori e dei Consumatori
  • A.D.L.I. - Associazione Datori di Lavoro Italiani
  • COOPERATIVE ITALIANE

 

Si invita le associazioni e organizzazioni datoriali e sindacali che non hanno sottoscritto l’intesa e che fossero interessate a formulare la loro adesione, a far pervenire una comunicazione di adesione all’indirizzo:

infoCIGDcovid19@regione.marche.it

 

IMPORTANTE: 
Ai fini della consultazione sindacale per la CIGD  prevista dall'Intesa del 20 marzo 2020, si pubblicano gli indirizzi PEC delle organizzazioni sindacali territoriali dei diversi settori produttivi

CGIL MARCHE - ELENCO SEDE REGIONALE E PROVINCIALI

CISL MARCHE - ELENCO SEDE REGIONALE

UIL MARCHE - ELENCO SEDE REGIONALE

 

Manuale tecnico per la presentazione della richiesta di Cassa Integrazione in deroga Covid-19 sul portale COMARCHE

 

Avviso del 27 marzo 2020

" Si informa che con DDPF n.164 del 27 marzo 2020, è stata approvata la Guida procedurale relativa all' accesso alla CIG in deroga a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid 19, in attuazione dell'art.22 del DL n. 18/2020, e dell'Intesa approvata dalle parti sociali in data 20 marzo 2020. E' stato inoltre stabilito che le domande possono presentarsi al sistema telematico COMarche a far data 31 marzo 2020 "

 

Avviso del 31 marzo 2020

Si informa che gli enti del terzo settore, comprese le cooperative sociali e con esclusione delle imprese sociali costituite in forma di società, sono esentate dall’obbligo dell’imposta di bollo, ai sensi del Codice del Terzo settore, art. 82 comma 5 D. Lgs.n.117/2017. Pertanto in fase di presentazione della domanda di CIG in deroga, i soggetti rientranti nell'esenzione, dovranno inserire  zero nei 14 spazi dedicati all'indicazione del numero della marca, e nello spazio  " data" va inserita la data di presentazione della domanda.

 

Avviso del 3 aprile 2020

In ordine al  regime del rapporto di lavoro intermittente di cui all'art. 13 del D.Lgs. n.81/2015, per i profili che attengono al trattamento della CIG in deroga con causale Covid 19, è stato effettuato un approfondimento tecnico giuridico congiuntamente all'INPS Regionale le cui risultanze sono di seguito riportate. La circolare INPS n. 47 del 28/3/2020 ha stabilito che l’accesso al trattamento di deroga è riconosciuto  anche ai lavoratori intermittenti occupati alla data del 23 febbraio 2020,   nei limiti  delle giornate di lavoro effettuate in base alla media dei 12 mesi precedenti  richiamando i contenuti della circolare  INPS n.41 del 2006

> " Quanto sopra riportato è integrato dall'allegata nota della Direzione Regionale INPS  del 22 aprile 2020 che fornisce ulteriori  chiarimenti "

Chiarimento Sede Regionale INPS del 22 aprile 2020

 

 

Avviso del 8 aprile 2020

Con riferimento ai lavoratori a domicilio in regime di mono commessa  e CIG in deroga , è stato effettuato un approfondimento tecnico con INPS regionale , le cui risultanze vengono di seguito riportate.

Il lavoro a domicilio è un rapporto di lavoro subordinato e come tale rientra tra le fattispecie che possono rientrare nella CIG in deroga  per la causale Covid 19.

La domanda è presentata dal datore di lavoro committente o dal consulente incaricato e accreditato.

Per  quanto riguarda l'inserimento  nella domanda  dell'orario di sospensione dal lavoro e quindi  quello integrabile con la CIG in deroga, occorre far riferimento alle ore impiegate per soddisfare le commesse nel mese precedente l'inizio della CIG in deroga e rapportare il risultato alle nove settimane, che , come è noto, rappresenta il periodo massimo che si può chiedere.

Per la compilazione del Modello SR 41 , da inviare telematicamente all'INPS, è necessario attenersi alle istruzioni di cui all'allegato messaggio INPS n. 1908 del 20 gennaio 2010

Allegato CIG in deroga ai lavoratori a domicilio

 

Avviso del 9 aprile 2020

Si informa che in data  30/3/20202 è stato siglata una Convenzione  alla presenza del Ministro del Lavoro, tra  l'Associazione Bancaria Italiana (ABI)  e le Organizzazioni datoriali e sindacali per l'anticipazione della Cassa Integrazione ordinaria, quella in deroga e del Fondo di Integrazione Salariale (FIS), per gli eventi riconducibili all'emergenza sanitaria da coronavirus - Covid 19. (articoli da 19 a 22 D.L. 17 marzo 2020, n. 18 )

Nel documento allegato vengono illustrate le modalità operative per accedere all'anticipo  dei trattamenti da parte delle banche che aderiscono alla convenzione nazionale. (si veda l'elenco allegato )

Convenzione Cig

Elenco banche aderenti 

 

Avviso del 9 aprile 2020

Si informa che a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 41 DL n.23 del 8/4/2020 ( Decreto liquidità ), per le domande di CIG in deroga presentate alla Regione Marche per l'emergenza epidemiologica da coronavirus-Covid 19, non è più dovuta la marca da bollo . Lo stesso articolo del suddetto DL  ammette la CIG in deroga anche  ai lavoratori assunti dal 24 febbraio al 17 marzo 2020.

Pertanto i datori di lavoro, o i consulenti accreditati,  possono presentare, fin da oggi, istanza telematica al COMarche per i  lavoratori interessati.

 

Avviso del 14 aprile 2020 (Direzione Regionale INPS)

Si indicano, in sintesi, le principali novità relative agli adempimenti connessi alla liquidazione delle domande di Cassa integrazione in deroga COVID-19, contenute nelle circolari INPS n. 47 del 28 marzo 2020 e n. 48 del 29 marzo 2020, e nei messaggi n. 1508 del 6 aprile 2020, e 1525 del 7 aprile 2020:

Una volta pervenuto il decreto concessorio disposto dalla Regione Marche e completata l’istruttoria interna, l’INPS emetterà il provvedimento di autorizzazione al pagamento, che sarà reso disponibile all’interno del Fascicolo elettronico aziendale e notificato al datore di lavoro.

Per la richiesta di pagamento diretto ai lavoratori (unica forma di pagamento consentito in caso di CIG in deroga) dovrà essere usato, come di consueto, il modello “IG Str Aut” (cod. “SR41”). Questo modello si sostanzia nell’ invio telematico di dati utili alla liquidazione della prestazione e all’accredito della contribuzione figurativa, e in un documento stampabile. La sottoscrizione del documento cartaceo da parte del lavoratore, nell’attuale fase emergenziale, non è più richiesta. Alla non obbligatorietà della compilazione dei quadri D ed E, si aggiunge la non obbligatorietà della compilazione dei dati relativi allo stato civile, titolo di studio, partecipazione a lavori socialmente utili ed eventuali periodi effettuati.

Il modello “SR 41” potrà essere inviato solo successivamente alla ricezione del provvedimento di autorizzazione. Contrariamente a quanto accadeva negli anni precedenti, l’indicazione del numero di autorizzazione nel modello sr41 è obbligatoria, perché consente l’abbinamento automatico del file “SR41” alla medesima autorizzazione.  Non si potrà dare luogo a pagamenti in assenza del numero di autorizzazione nel modello suddetto.

Secondo le attuali disposizioni di legge, il modello “SR 41” dovrà essere inviato entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione, o alla data del provvedimento di autorizzazione al pagamento da parte di INPS, se successivo. Trascorso inutilmente tale termine il pagamento della prestazione e degli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente (articolo 44, comma 6-ter, del D.lgs n. 148/2015).

Un’altra importante novità introdotta è quella di consentire l’invio di flussi relativi a periodi più ampi di una singola mensilità, al fine di ridurre il numero di file “SR41” da trasmettere.

Per quanto riguarda, infine, la certificazione dell’IBAN sul quale avviene l’accredito della prestazione, la circolare n. 48 del 29 marzo 2020 ha disposto l’abolizione del modello sr163 con il quale il titolare della prestazione doveva comunicare i propri dati identificativi e la scelta in ordine alle modalità di riscossione della prestazione medesima.

 

Avviso del 30 aprile 2020

Indicazioni operative circa le domande già presentate con errori nel numero delle ore CIG

Se è stata inviata una domanda di CIGD con il campo "Totale Ore CIG" errato su ogni lavoratore è necessario inviare una nuova domanda per lo stesso periodo e per gli stessi lavoratori indicando sul campo "Totale Ore CIG" il residuo delle ore che dovevano essere richieste inizialmente.

Ad es. se si volevano richiedere 180 ore nella prima domanda ma per errore ne sono state richieste 20, nella seconda domanda dovranno essere richieste solo le rimanenti 160 ore.

Per fare questo si potrà utilizzare il pulsante "Duplica" sulla precedente domanda in modo tale da crearne una nuova con dentro i principali dati dell'azienda e dei lavoratori. Dovranno però essere compilati manualmente i campi "Data Inizio CIG" e "Data Fine CIG" indicando lo stesso periodo richiesto nella precedente domanda e il campo "Totale Ore CIG" di ogni lavoratore con le ore residue richieste. Non dovranno inoltre essere rimossi o aggiunti lavoratori rispetto alla precedente domanda.

Si specifica inoltre che le ore totali dei singoli lavoratori su entrambe le domande non potranno essere superiori ai limiti ammissibili in base al periodo richiesto e all'orario settimanale. Ad es. un lavoratore part time a 20 ore che ha richiesto nella prima domanda un periodo di 9 settimane e un "Totale Ore CIG" di 20 ore, nella seconda domanda potrà richiedere al massimo 160 ore anche se il sistema ammette l'inserimento di un valore fino a 180 ore. In caso di ore richieste superiori ai limiti ammissibili la domanda potrebbe essere Negata in fase di istruttoria.

 

Avviso del 12 maggio 2020

Con riguardo alla categoria dei lavoratori intermittenti, si informa che con il  Decreto Interministeriale  (MEF-LAVORO ) n.10 del  30 aprile 2020 pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro è stata prevista l'erogazione di una indennità di 600 euro per il mese di marzo 2020 ai lavoratori intermittenti di cui agli artt. 13 e 18 del D.Lgs. n. 81/2015, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il  1 gennaio 2019 e 31 gennaio 2020.

I lavoratori non devono avere un altro rapporto di lavoro subordinato  diverso da quello intermittente e non devono essere titolari di pensione, si veda al riguardo il testo del decreto allegato.

Pertanto i suddetti lavoratori  che non hanno i requisiti previsti per la CIG in deroga di cui all'avviso pubblicato su questo sito in data 3 aprile 2020, possono presentare istanza all'INPS per l' indennità che non è cumulabile con la CIG in deroga.

La decorrenza della disposizione è fissata dal  8 maggio 2020 ( data del Repertorio della Corte dei Conti)

Decreto Ministero del lavoro

 

Avviso del 28 agosto 2020

Si informa che ai sensi del comma 10 dell'art.1 del DL n. 14 agosto 2020 , n. 104 ."Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia " , c.d. decreto agosto, i termini decadenziali per la presentazione delle domande di CIG in deroga  legate all'emergenza epidemiologica da COVID 19 sono stati spostati al 31 agosto 2020.

Pertanto il sistema telematico COMarche  verrà riaperto per consentire agli operatori interessati la presentazione di domande per i periodi residui delle prime nove settimane di sospensione CIGD di competenza regionale.

Il sistema rimarrà aperto fino alle ore 23,59 del 31 agosto 2020.

 

Proroga della mobilità anno 2021 per i lavoratori dell'Area di Crisi Industriale Complessa Piceno- val Vibrata

In data 21 settembre 2021 è stata sottoscritta l’Intesa tra gli Assessori al Lavoro e alla Formazione  Stefano Aguzzi e l'Assessore alle Aree di Crisi Industriali Guido Castelli  e le parti sociali per la proroga dell’indennità di mobilità per un massimo di 12 mesi ai lavoratori licenziati da una unità produttiva ubicata all’interno dell’Area di Crisi Industriale Complessa del Piceno e che, alla data del 1 gennaio 2021, siano beneficiari di mobilità ordinaria o mobilità in deroga, scaduta o in scadenza nell’anno 2021. L’erogazione del beneficio è subordinato alla partecipazione, dal parte del lavoratore, al programma di Politiche Attive predisposto dalla Regione Marche attraverso i Centri per l’Impiego di Ascoli Piceno e S. Benedetto del Tronto."

 

Proroga della mobilità anno 2020 per i lavoratori dell'Area di Crisi Industriale Complessa Piceno- val Vibrata

In data 5 maggio 2021 è stata sottoscritta l’Intesa tra gli Assessori al Lavoro e alla Formazione  Stefano Aguzzi e l'Assessore alle Aree di Crisi Industriali Guido Castelli  e le parti sociali per la proroga dell’indennità di mobilità per un massimo di 12 mesi ai lavoratori licenziati da una unità produttiva ubicata all’interno dell’Area di Crisi Industriale Complessa del Piceno e che, alla data del 1 gennaio 2020, siano beneficiari di mobilità ordinaria o mobilità in deroga, scaduta o in scadenza nell’anno 2020. L’erogazione del beneficio è subordinato alla partecipazione, dal parte del lavoratore, al programma di Politiche Attive predisposto dalla Regione Marche attraverso i Centri per l’Impiego di Ascoli Piceno e S. Benedetto del Tronto."

Proroga della mobilità anno 2022 per i lavoratori dell'Area di Crisi Industriale Complessa Piceno- val Vibrata

In data 11 ottobre 2022 è stata sottoscritta l’Intesa tra gli Assessori al Lavoro e alla Formazione  Stefano Aguzzi e l'Assessore alle Aree di Crisi Industriali Guido Castelli  e le parti sociali per la proroga dell’indennità di mobilità per un massimo di 12 mesi ai lavoratori licenziati da una unità produttiva ubicata all’interno dell’Area di Crisi Industriale Complessa del Piceno e che, alla data del 1 gennaio 2022, siano beneficiari di mobilità ordinaria o mobilità in deroga, scaduta o in scadenza nell’anno 2022. L’erogazione del beneficio è subordinato alla partecipazione, dal parte del lavoratore, al programma di Politiche Attive predisposto dalla Regione Marche attraverso i Centri per l’Impiego di Ascoli Piceno e S. Benedetto del Tronto."

In data 12 settembre 2023 è stata sottoscritta l’Intesa tra gli Assessori al Lavoro e alla Formazione  Stefano Aguzzi,  l'Assessore alle Aree di Crisi Industriali Goffredo Brandoni, l'Assessore all'Industria Andrea Maria Antonini  e le parti sociali per la proroga dell’indennità di mobilità per un massimo di 12 mesi ai lavoratori licenziati da una unità produttiva ubicata all’interno dell’Area di Crisi Industriale Complessa del Piceno e che, alla data del 1 gennaio 2023, siano beneficiari di mobilità ordinaria o mobilità in deroga, scaduta o in scadenza nell’anno 2023. L’erogazione del beneficio è subordinato alla partecipazione, dal parte del lavoratore, al programma di Politiche Attive predisposto dalla Regione Marche attraverso i Centri per l’Impiego di Ascoli Piceno e S. Benedetto del Tronto."

 

Proroga della mobilità anno 2023 per i lavoratori di Crisi Industriale Complessa Piceno -Val Vibrata

 

La Regione Marche, in esecuzione delle disposizioni contenute nel DDPF n. 814/SIM del 06 settembre 2021 sta attivando le procedure di verifica e controllo sulle autocertificazioni rilasciate ai sensi del DPR n.445/2000 in sede di presentazione dell’istanza di CIG in deroga.
I datori di lavoro di cui all’elenco in calce risultano inclusi nella lista del campione estratto nella misura del 5% sul Decreto di concessione della PF Promozione e sostegno delle Politiche attive del Lavoro e corrispondenti Servizi Territoriali e Aree di Crisi n.220 del 14/4/2020.
Pertanto gli stessi dovranno, direttamente o per il tramite del proprio Consulente, ad inviare copia della PEC di consultazione/informativa sindacale inviata alle OO.SS. mediante la compilazione del seguente documento e invio attraverso l’apposita procedura disponibile a questo indirizzo https://procedimenti.regione.marche.it/Pratiche/Avvia/11303.
Quanto sopra in osservanza dell'Intesa Istituzionale Territoriale del 17/3/2020, della Guida Procedurale di cui al DDPF n. 164 del 27/3/2020 e secondo quanto dichiarato ai sensi del DPR. n.445/2000 in sede di presentazione della domanda.

Documentazione amministrativa:

DDPF n. 814/SIM del 06/09/2021 e allegato
Elenco n. 1 imprese estratte

Contatti di riferimento:

ADRIANA CRESTA (tel. 071 8063250 dalle 9.00/12.00)
ROBERTO VENTURA (tel. 071 8063701 dalle 9.00/12.00)
Mail: funzione.mercatolavoro@regione.marche.it

Guida alla compilazione

ATTENZIONE
Per presentare la documentazione richiesta occorre essere dotati di credenziali valide per l’autenticazione forte.
Si consiglia di ottenere gratuitamente, da uno dei soggetti gestori abilitati, le credenziali di accesso al Sistema Pubblico nazionale di Identità Digitale (SPID):

https://www.spid.gov.it/richiedi-spid

Per richiedere SPID occorre avere a disposizione: la propria tessera sanitaria, un documento valido di identità, un numero di cellulare, un indirizzo mail. Si potrà richiederlo di persona (negli uffici abilitati); attraverso webcam (procedura gratuita con alcuni gestori e a pagamento con altri); on line (disponendo di carta di identità elettronica, tessera sanitaria abilitata o firma digitale).

Non ha bisogno di SPID per accedere alla piattaforma chi possiede già le credenziali: PIN o OTP COHESION, Tessera sanitaria TS-CNS abilitata, Carta Raffaello o altra smart card CNS, Carta di Identità Elettronica. Per ulteriori informazioni consultare la pagina https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agenda-Digitale/Cittadinanza-digitale