Ufficio Speciale Ricostruzione Marche

Ufficio Speciale Ricostruzione Marche

UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE

Ufficio Speciale Ricostruzione Marche
 

L'Ufficio Speciale per la Ricostruzione è stato istituito sulla base dell'articolo 3 del Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189 concernente: "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016".

Che cos'è?

È l'ufficio istituito a seguito del terremoto 2016, per assicurare l'esercizio associato di funzioni, attività e servizi nelle zone del cratere.

L'obiettivo dell'ufficio speciale ricostruzione Marche è di garantire, di concerto con il Commissario nazionale, che l'attività di ricostruzione sia efficace e sia improntata a principi di economicità ed efficienza.

Dove si trova?

I recapiti delle strutture dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Marche sono disponibili nella sezione Contatti

Cosa fa?

  • Cura la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione, predisponendo anche gli strumenti urbanistici attuativi, completi dei relativi piani finanziari per i centri storici (art. 3, comma 3 e art. 11, D.L. 189/2016).
  • Cura l'istruttoria per il rilascio delle concessioni di contributi e tutti gli altri adempimenti relativi alla ricostruzione privata (art. 3, comma 3, D.L. 189/2016).
  • Provvede alla diretta attuazione degli interventi di ripristino o ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, esercitando il ruolo di soggetti attuatori, assegnato alle Regioni, per gli interventi di cui all'art. 14, comma 1, ricompresi nel territorio di competenza degli enti locali (art. 3 e art. 15, D.L. 189/2016)
  • Provvede alla realizzazione degli interventi di prima emergenza di cui ali 'art. 42, esercitando anche il ruolo di soggetto attuatore, assegnato alla Regione, per tutti gli interventi ricompresi nel proprio territorio di competenza degli enti locali (art. 3, comma 3, D.L. 189/2016).
  • Opera come ufficio di supporto e gestione operativa a servizio dei Comuni anche per i procedimenti relativi ai titoli abilitativi edilizi. Il rilascio dei titoli abilitativi resta di competenza dei singoli Comuni (art. 3, comma 4, D.L. 189/2016).
  • Provvede all'attuazione di ogni altro intervento di competenza degli enti locali necessari ai fini della ricostruzione.
  • Opera come sportello unico per le attività produttive (SUAP) unitario per tutti i Comuni coinvolti (art. 3, comma 5, D.L. 189/2016).

 

Ufficio Speciale per la Ricostruzione 


Relativamente agli interventi sui centri storici:

  • Cura, assicurando un ampio coinvolgimento delle popolazioni interessate, la pianificazione urbanistica dei centri e nuclei di particolare interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti, predisponendo strumenti urbanistici attuativi completi dei relativi piani finanziari al fine di programmare in maniera integrata gli interventi di:
    • ricostruzione con adeguamento sismico o ripristino con miglioramento sismico degli edifici pubblici o di uso pubblico, con priorità per gli edifici scolastici, compresi i beni ecclesiastici e degli enti religiosi, dell'edilizia residenziale pubblica e privata e delle opere di urbanizzazione secondaria, distrutti o danneggiati dal sisma;
    • ricostruzione con adeguamento sismico o ripristino con miglioramento sismico degli edifici privati residenziali e degli immobili utilizzati per le attività produttive distrutti o danneggiati dal sisma;
    • ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria connesse agli interventi da realizzare nell'area interessata dagli strumenti urbanistici attuativi, ivi compresa la rete di connessione dati (art. 11, comma 1, D.L. 189/2016).


Relativamente alla ricostruzione privata:

  • Riceve le istanze di concessione dei contributi da parte dei soggetti legittimati unitamente alla richiesta del titolo abilitativo necessario per la tipologia di intervento (art. 12, comma 1, D.L. 189/2016). Verifica, anche avvalendosi delle schede AeDES, la presenza delle condizioni per l'ammissibilità a contributo (art. 10, comma 2, D.L. 189/2016).
  • Effettua l'istruttoria sulla compatibilità urbanistica degli interventi richiesti a norma della vigente legislazione (art. 12, comma 2, D.L. 189/2016).
  • Verifica la spettanza del contributo e il relativo importo e trasmette al vice commissario territorialmente competente la proposta di concessione del contributo medesimo, comprensivo delle spese tecniche (art. 12, comma 3, D.L. 189/2016).
  • Richiede il DURC per le imprese affidatarie o esecutrici dei lavori; sugli edifici privati, con riferimento ai lavori eseguiti e al periodo di esecuzione degli stessi (art. 35, comma 2, D.L. 189/2016).

 

Relativamente alla ricostruzione pubblica:

Predispone e invia, in qualità di soggetto attuatore degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali, i progetti degli interventi al Commissario straordinario (art. 14, comma 1 e 4 e art. 15, comma 1, D.L. 189/2016). In particolare tali interventi consistono nella riparazione, ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione:

  • degli immobili adibiti ad uso scolastico o educativo pubblici o paritari per la prima infanzia e delle strutture edilizie universitarie, nonché degli edifici municipali, delle caserme in uso all'amministrazione della difesa e degli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici ci vilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio;
  • delle opere di difesa del suolo e delle infrastrutture e degli impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l'irrigazione;
  • degli edifici pubblici ad uso pubblico, ivi compresi archivi, musei, biblioteche e chiese;
  • degli edifici privati inclusi nelle aree cimiteriali e individuati come cappelle private, al fine di consentire il pieno utilizzo delle strutture cimiteriali.

 

Relativamente all’attuazione delle ordinanze speciali

Come disposto dall’ordinanza commissariale n. 110 del 21 novembre 2020 (Indirizzi per l’esercizio dei poteri commissariali di cui all’articolo 11, comma 2, del Decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120), per le attività urgenti di progettazione e realizzazione degli interventi o opere pubbliche, urgenti e di particolare criticità, nonché gli interventi di ricostruzione dei centri storici e dei nuclei urbani dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici e per ogni altra attività conseguenziale e connessa, il Commissario straordinario può avvalersi dei soggetti attuatori di cui all’articolo 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, nonché dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, e di ogni altro soggetto pubblico o a partecipazione e controllo pubblico, previa stipulazione di apposita convenzione.

 

Per ogni attività di supporto tecnico, giuridico-amministrativo e di tipo specialistico connessa alla realizzazione degli interventi, i soggetti attuatori possono avvalersi, previa stipulazione di apposita convenzione, di strutture delle amministrazioni centrali, regionali e territoriali, delle loro società in house nel rispetto di quanto previsto all’articolo 192 del decreto legislativo n. 50 del 2016, nonché di professionalità individuate con le convenzioni di cui all’articolo 8, ultimo capoverso, della presente ordinanza. I relativi oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.