IL VOTO DEI CITTADINI ITALIANI ALL'ESTERO

Grazie alla legge 459 del 27 dicembre 2001 l’elettore residente all’estero può scegliere di esercitare il diritto di voto sia mediante corrispondenza sia direttamente in Italia

Dove si vota e chi può votare

È possibile esprimere il proprio voto per posta in tutti gli Stati che hanno sottoscritto precise intese con il Governo Italiano.


Per permettere l’esercizio del diritto di voto tramite corrispondenza nei Paesi con i quali si sono raggiunte le intese, l’Ufficio consolare, non oltre 18 giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia, spedisce a tutti gli elettori della sua circoscrizione (esclusi quelli che hanno optato di votare in Italia) un plico.

 Sono elettori tutti i cittadini italiani residenti all’estero che abbiano compiuto 18 anni (elezione della Camera dei Deputati e consultazioni referendarie) e 25 anni di età (elezione del Senato) e che siano iscritti nelle liste elettorali predisposte sulla base dell’elenco aggiornato dei residenti all’estero, prodotto dell’unificazione dell’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero), dei Comuni e degli schedari consolari.


L’iscrizione non prevede alcun costo e si effettua presso il Consolato competente.

I connazionali residenti all’estero votano per le liste di candidati presentate per la Circoscrizione Estero nelle elezioni di Camera e Senato e per i quesiti referendari nel caso di Referendum Popolari. La Circoscrizione Estero è ripartita in 4 aree: a) Europa compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia; b) America Meridionale; c) America Settentrionale e Centrale; d) Africa, Asia, Oceania e Antartide.

Come si vota: per posta

Il cittadino italiano residente all’estero, iscritto nell’elenco degli elettori, riceve dall’ufficio consolare, direttamente al proprio indirizzo, un plico contenente il materiale elettorale, che gli permette di esprimere il proprio voto. Le istruzioni per esprimere validamente il voto, saranno incluse nel plico insieme con una busta prepagata da utilizzare per la restituzione delle schede votate al Consolato entro il termine previsto (indicato nelle istruzioni).

DIVIETI E SANZIONI

È vietato votare sia per corrispondenza che presso il seggio elettorale del Comune italiano di ultima iscrizione;
È vietato votare più volte per corrispondenza;
L’attuale normativa prevede pene detentive e sanzioni pecuniarie per chi non osserva tale divieto.

Come si vota: Voto in Italia

In alternativa al voto per corrispondenza è possibile votare in Italia per i seguenti motivi:

1) PER SCELTA DELL’ELETTORE 
 
Avviene mediante comunicazione scritta al Consolato di appartenenza entro i 10 giorni successivi a quello dell’indizione delle elezioni. La scelta di votare in Italia vale solo per una consultazione (elezioni politiche o referendum) e deve essere ripetuta ad ogni occasione di voto.
La legge non prevede alcun rimborso per coloro che scelgono di votare in Italia in alternativa alla possibilità di votare per posta.
 Nei paesi in cui non si sono raggiunte intese con lo Stato Italiano non è possibile effettuare la votazione per posta.

2) PER IMPOSSIBILITÀ FATTUALE DI VOTARE NELLO STATO DI RESIDENZA

Pertanto, l’elettore residente all’estero, per poter votare, deve recarsi in Italia presso il seggio del comune italiano di origine, ove esprimerà direttamente il suo voto.
In questo caso, è previsto il rimborso (75% spese del viaggio), previa presentazione dell’apposita richiesta all’Ufficio Consolare, domanda corredata dal certificato elettorale e dal biglietto di viaggio.
 
In entrambi i casi se si esprime la volontà di votare in Italia l’elettore non riceve nessun plico elettorale da parte del consolato ma solo la cartolina di avviso dal proprio Comune italiano
In caso di elezioni politiche si vota per i candidati che si presentano nella circoscrizione relativa alla sezione elettorale nazionale in cui l’elettore è iscritto e non per i candidati che si presentano per la circoscrizione estero