LEGGE REGIONALE N. 39 DEL 1997 - INTERVENTI A FAVORE DEI MARCHIGIANI ALL'ESTERO
Art.12 - Tutela dell'associazionismo e istituzione dell'albo
1. La Regione riconosce e sostiene le funzioni di promozione sociale, culturale e ricreative svolte dalle associazioni dei marchigiani all'estero e dalle associazioni che operano sul territorio regionale con carattere di continuità e favore degli emigrati marchigiani e delle loro famiglie e discendenti.
2. A tal fine è istituito presso il servizio regionale competente l'albo delle associazioni che operano a favore degli emigrati marchigiani e delle loro famiglie e discendenti.
Requisiti per l'iscrizione all'Albo regionale
3. Sono iscritte all'albo di cui al comma 2 le associazioni estere che:
a) associano almeno venti componenti nati o discendenti di nati o residenti, al momento dell'emigrazione, in un Comune delle Marche;
b) hanno uno Statuto improntato a principi democratici e che prevede la pubblicità delle proprie deliberazioni;
c) svolgono la propria attività effettivamente e continuamente da almeno un anno;
d) non operano, a meno di una motivata deroga concessa dalla Regione, in un contesto territoriale municipale o sub statale dove è già costituita un'altra associazione iscritta all'albo o dove è presente un'entità locale di federazione già iscritta.
3 bis. Le associazioni componenti di una federazione sono iscritte d'ufficio, sulla base di una dichiarazione di appartenenza alla federazione medesima resa, nelle forme di legge, dal presidente.
4 bis. L'iscrizione all'albo è requisito indispensabile per partecipare alla nomina dei componenti del Consiglio di cui all'articolo 4, alle Conferenze continentali in cui esso si articola, nonchè alla Conferenza regionale di cui all'art. 8. L'iscrizione non comporta alcun obbligo di sostegno finanziario da parte della Regione. Non possono ricevere finanziamenti diretti le associazioni che siano anche componenti di federazioni.
4 ter. La Regione incoraggia lo sviluppo di federazione tra le associazioni dei marchigiani e loro discendenti, accordando alle federazioni priorità nel finanziamento delle attività ricomprese nel piano annuale di cui all'articolo 3, comma 4.