L'ATTIVITA' PROGRAMMATORIA
Approvazione del P.R.A.E. - La Regione, così come affermato nella legge regionale di settore n. 71/1997 all’art. 4, comma 1: “redige e approva….il Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.)."
Verifica dei Programmi Provinciali della Attività Estrattive (P.P.A.E.) - Ai sensi della citata legge regionale n. 71/1997, le province redigono, adottano ed approvano i rispettivi Programmi Provinciali delle Attività Estrattive (P.P.A.E.).
La Regione, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 46/1992, verifica la conformità delle previsioni dei singoli Programmi Provinciali (P.P.A.E.) con le previsioni del Piano Regionale P.R.A.E.
L'ATTIVITA' AUTORIZZATORIA
La Regione, ad eccezione delle cave di prestito di interesse regionale e nazionale per le quali ha la competenza esclusiva, non rilascia le autorizzazioni alla coltivazione delle cave. Questo compito è affidato alle Amministrazioni Comunali competenti per territorio.
Preliminarmente alla procedura amministrativa che conduce all’autorizzazione comunale, o al suo interno, secondo i casi sotto specificati, la Regione svolge un compito di valutazione tecnica e ambientale.
Procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, su istanze pervenute alla Regione prima dell'entrata in vigore dei Programmi Provinciali
Procedura di verifica: è normata dall’art. 6 della legge regionale sulla Valutazione di Impatto Ambientale (L.R. n. 7/2004) e dalle successive linee guida; si tratta di una valutazione sul progetto dell’attività estrattiva che serve a stabilire se il progetto stesso debba essere sottoposto o no a Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.).
All'interno di questa procedura vengono rilasciate:
l'Autorizzazione Paesaggistica, di cui all'art. 159 del D.Lgs 42/2004, se necessaria, in quanto l'area d'intervento ricade in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico, e se non è stato deciso di assoggettare il progetto alla procedura di V.I.A. vera e propria;
la Valutazione di Incidenza, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997, se necessaria, in quanto l'area di intervento ricade all'interno di una Zona di Protezione Speciale (Z.P.S.) o di un Sito di Interesse Comunitario proposto (p. S.I.C.), e se non è stato deciso di assoggettare il progetto alla procedura di V.I.A. vera e propria;
Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.): normata dagli artt. 7 e segg. della legge regionale n. 7/2004 (Disciplina della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale) e dalle successive linee guida; è la procedura finalizzata alla pronuncia del giudizio di compatibilità ambientale. All'interno di questa procedura vengono rilasciate, se necessarie, l'Autorizzazione Paesaggistica e la Valutazione di Incidenza, come sopra richiamate.
Procedure autorizzatorie per domande pervenute ai Comuni prima dell'entrata in vigore dei Programmi Provinciali
Pronuncia sul DPR n. 128/1959 ed eventuale Autorizzazione paesaggistica:
gli interessati presentano, ai sensi dell'articolo 6 della L.R. n. 33/1999, la domanda di autorizzazione corredata dal progetto di coltivazione al Comune competente per territorio, che, previa una sua istruttoria, trasmette la documentazione alla Regione; la Regione esamina il progetto e si esprime sulla conformità con il D.P.R. 128/59 "Norme di polizia delle miniere e delle cave"; se necessaria, viene rilasciata l'autorizzazione paesaggistica; il Comune rilascia l'autorizzazione all'attività estrattiva.
Procedure autorizzatorie per domande pervenute ai Comuni dopo l'entrata in vigore dei Programmi Provinciali.
La Procedura di Verifica, la Valutazione di Impatto Ambientale, l'eventuale autorizzazione paesaggistica e l'eventuale valutazione di incidenza, sono di competenza delle Province ad eccezione degli interventi con più di 500.000 mc all'anno di materiale estratto o con un'are interessata superiore ai 20 ha. (L.R. n. 7/2004).
La Regione partecipa, con diritto di voto, alle conferenze dei servizi decisorie che ciascuna Provincia indice per l’esame delle domande e dei progetti, al fine di esprimere il parere circa la conformità alle disposizioni regionali e provinciali (art. 13 della L.R. n. 71/1997 e ss.mm.ii.).
I Comuni rilasciano le autorizzazioni.
ALTRE ATTIVITA' REGIONALI
L’Ufficio Attività Estrattive partecipa ai sopralluoghi accertativi (art. 18 L.R. 71/1997) con Comuni e Corpo Forestale dello Stato. Si tratta della verifica finale che deve accertare la rispondenza dello stato dei luoghi, a fine attività estrattiva, con quanto indicato dal progetto autorizzato.
La Regione ha inoltre predisposto, realizzato e cura l’aggiornamento del Catasto Regionale delle Attività Estrattive. Si tratta di un importante archivio informatizzato che consente la raccolta e la gestione di tutti i dati che riguardano le cave della regione in attività (Catasto cave).
Attualmente è in corso il progetto di revisione del Catasto Cave che permetterà l'inserimento online dei dati da parte delle ditte e il collegamento del database ad un sistema GIS.
Si rimanda ai link specifici per i dettagli e la consultazione (Catasto cave online e Catasto cave inattive).
Determina i valori commerciali dei materiali di cava per l'irrogazione delle sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 71/1997.
Aggiorna le tariffe sui materiali di cava ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 71/1997.
Secondo le DGR n. 807/2004 e 1341/2005 collabora alle funzioni regionali in materie di miniere, di cui aggiorna i canoni minerari.
Rilascia pareri in merito a interpretazioni riguardanti le norme sulle attività estrattive.
E' regione capofila nel coordinamento tecnico della Commissione Attività Produttive presso la Conferenza delle Regione e Province autonome fino al 2018.
pagina aggiornata al 31/05/2024
data ultima modifica della pagina 08/06/2020