In breve
Autorizzazioni per lo svolgimento di competizioni sportive su strada.
Le competizioni sportive su strada (ciclistiche, atletiche, podistiche, motoristiche, ecc.) devono svolgersi in condizioni di sicurezza per la salvaguardia dei partecipanti, della circolazione, della cittadinanza e delle infrastrutture interessate dalla manifestazione; le autorizzazioni sono rilasciate dalla Regione Marche quando sono interessate territorialmente due o più province.
Cosa fa la Regione
La Regione Marche rilascia le autorizzazioni per le competizioni sportive su strada (ciclistiche, atletiche, podistiche, motoristiche, ecc.) quando il percorso di gara interessa strade che ricadono su territori di due o più province.
Normativa generale di riferimento
- D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 (Art. 6 ed Art. 9)
- D.L. n. 121 del 20.06.2002 (convertito con modificazioni con Legge n. 168 del 01.08.2002)
- D.Lgs. n. 9 del 15.01.2002 (Art. 2)
- L.R. n. 23 del 06.11.2002 (Art. 11)
- Circ. Min. Int. n. 300/A1/43384/116/1 del 17.06.2003 (Disposizioni per le competizioni ciclistiche su strada)
- D.Lgs. n. 209 del 07.09.2005 (Art. 124) - Codice delle assicurazioni private
- Circ. Min. Int. n. 300/A/4100/18/116/1/1 del 23/05/2018 (Gran fondo)
Termini del procedimento
Ai sensi dell’art 2 comma 2 della legge 241/90 il termine del procedimento è di 30 giorni.
Manifestazioni NON SOGGETTE ad autorizzazione
Le manifestazioni non competitive che non hanno carattere agonistico intese come quelle che non comportano lo svolgersi di una gara tra due o più concorrenti o squadre impegnate a superarsi vicendevolmente ed in cui non è prevista alcuna classifica nonché le manifestazioni di regolarità amatoriale.
Presentazione delle domande
La richiesta di autorizzazione deve necessariamente pervenire alla Regione Marche, almeno trenta giorni dalla data prevista per la gara, preferibilmente a mezzo pec, al seguente indirizzo:
REGIONE MARCHE
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE
SETTORE MOBILITÀ E TPL
Via Tiziano n. 44
60125 ANCONA
pec: regione.marche.tpl@emarche.it
fax: 071 806 3103
e-mail: competizioni@regione.marche.it
La domanda dovrà essere compilata seguendo lo schema predisposto e contenere tutte le informazioni ivi indicate.
La ricevuta rilasciata a seguito dell’invio a mezzo pec (o con altre modalità consentite) assolve all’obbligo di cui all’art. 18 bis della Legge 241/1990.
La tempestività della presentazione della richiesta risulterà di fondamentale importanza per la buona programmazione dell'evento sportivo, considerato che, seppur in casi eccezionali, potrà rendersi necessario, per motivi di ordine e sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione, uno spostamento di date o una modifica del percorso quali condizioni per lo svolgimento della manifestazione.
Competizioni interregionali
Per le gare atletiche, ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale che interessano il territorio di più regioni, l'autorizzazione è rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma del luogo di partenza, d'intesa con le altre regioni interessate, che devono rilasciare il nulla osta entro il termine di venti giorni antecedenti alla data di effettuazione della gara.
A tal fine, occorre tenere a calcolo anche il tempo occorrente alle altre regioni interessate per svolgere il sub-procedimento finalizzato all’emanazione del nulla osta di propria competenza, entro il predetto termine di venti giorni, stabilito dall’articolo 9, primo comma, quarto periodo, del C.d.S.
Tale ulteriore termine di conclusione del sub-procedimento, è valutabile in 30 giorni, come previsto dall’art. 2 della L.241/90 e comprende le tempistiche necessarie per l’acquisizione dei nulla-osta degli Enti proprietari delle strade che la regione competente deve obbligatoriamente acquisire, non potendosi derogare alle disposizioni del comma 2 dell’art. 9 C.d.S.
Stante quanto sopra, per le gare in questione l’istanza va presentata almeno 55 giorni prima dell’avvio della competizione.
Al fine di velocizzare l’iter autorizzativo gli organizzatori sono invitati a:
- verificare preventivamente i tratti di strada sui quali si intende svolgere la competizione, al fine di accertare che non sussistano impedimenti di natura tecnica in ordine alla praticabilità o transitabilità delle stesse (presenza di cantieri di lavoro, precaria manutenzione del manto stradale, ecc.) procedendo quindi alla compilazione del Modulo Ricognizione.
- qualora sia previsto il sorvolo e/o l’attraversamento di parchi ed aree protette verificare la necessità di uno specifico provvedimento autorizzativo da richiedere all’Ente competente (vedi in proposito DGR n. 1661 del 30 dicembre 2020).
Rete Natura 2000 Marche
Parco Regionale Naturale del Conero
Parco Naturale Regionale della gola della Rossa e di Frasassi
Parco Naturale Interregionale Sasso Simone e Simoncello
Parco Naturale Monte San Bartolo
Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga
Parco Nazionale dei Monti Sibillini
Nel caso sia richiesta la chiusura totale al traffico in tutto o in parte di un tratto stradale, alla domanda va allegata la proposta di un percorso alternativo. Il percorso proposto (alternativo e/o della manifestazione) potrà essere variato a discrezione degli Enti interessati qualora questo risulti eccessivamente pregiudizievole alla normale circolazione.
Le variazioni dovute a ragioni organizzative saranno accolte, a discrezione dell’Ufficio, qualora siano debitamente motivate e necessarie per garantire la sicurezza della manifestazione o ridurre le limitazioni alla circolazione stradale.
La domanda va presentata in bollo nella misura stabilita e ad essa devono essere allegate le altre marche da bollo necessarie per il rilascio dell'autorizzazione (di norma ne servono altre 4).
In caso di presentazione - per via telematica - dell’istanza soggetta al bollo, sono richieste 2 marche da bollo ((una per l’istanza e l’altra per il provvedimento) che il richiedente potrà fornire, a corredo della domanda medesima, utilizzando il modello D2- Dichiarazione sostitutiva Bollo (reperibile al link sottostante) recante la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ex art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) dei numeri identificativi delle marche da bollo utilizzate, nonché - in tal caso - annullare le stesse, conservandone gli originali a disposizione degli organi di controllo.
Sono esentati dall’imposta di bollo alcuni soggetti e per particolari fattispecie tra i quali le associazioni dichiarate O.N.L.U.S. ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 4/12/1997, n. 460, nonchè le Federazioni sportive, gli Enti di Promozione Sportiva e associazioni e societa' sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI (art. 27-bis della Tabella B allegata al DPR 26/10/1972, n. 642); in tal caso il richiedente dovrà attestarne i motivi direttamente sulla domanda, indicando il riferimento normativo che da diritto all'esenzione.
Per i documenti non in regola con la disciplina sul bollo l’ufficio ne trasmette copia al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate ai fini della regolarizzazione (artt. 19 e 31 del DPR 642/72).
Casi di esclusione:
· le richieste pervenute oltre i termini previsti.
· le richieste carenti degli elementi fondamentali per la competizione. Dette richieste possono comunque essere integrate purché i documenti integrativi pervengano nei termini dei trenta giorni dalla data della competizione.
Modulistica
N.B.: si suggerisce di scaricare i modelli sul computer locale (tasto destro sul link – salva … con nome) poi avviarli con il software adatto.
ultimo aggiornamento 21/02/2024 16:41