• RISCONTRI ANATOMO-PATOLOGICI SU ATTIVITÀ DI ISPEZIONE DELLA SELVAGGINA CACCIATA

L’esame ispettivo della selvaggina cacciata, viene posto, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 “Definizione dei livelli essenziali assistenziali” nell’allegato 1 “Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica”, Area di intervento E  “ Sicurezza alimentare – Tutela della salute dei consumatori”  come attività di sorveglianza sulla macellazione e lavorazione della selvaggina, intesa come controlli sulla macellazione degli animali e sulla selvaggina destinata al consumo umano, prestando Controlli Ufficiali sulle varie attività, adottando provvedimenti conseguenti, con rendicontazione e report informativi ai cittadini, operatori sanitari ed istituzioni. (continua la lettura)

 

  • PREVENIRE LA TUBERCOLOSI VEICOLATA DALLA SELVAGGINA CACCIATA

Il micobatterio in genere si trasmette per contatto diretto e prolungato con persone infette, le quali, essendo spesso colpite da forme polmonari, manifestano la tosse attraverso cui eliminano all’esterno il germe. Un’analoga forma di malattia colpisce il bovino ed è causata da Mycobacterium bovis. (continua la lettura)

 

  • CINGHIALI ABBATTUTI A CACCIA : FORNITE INDICAZIONI SULLE DISPOSIZIONI SANITARIE PER L’UTILIZZO DELLE CARNI
    Al fine di assicurare un adeguato controllo sanitario della selvaggina selvatica oggetto di attività venatoria ed immessa sul mercato nel rispetto di talune tradizioni venatorie, i nuovi regolamenti comunitari del c.d. "pacchetto igiene" (Regolamento CE n. 178 /2002, n. 852/ 2004, n. 853 /2004, n. 882 /2004 e  n. 2075 /2005) hanno sostanzialmente modificato le preesistenti disposizioni normative in materia. (continua la lettura)

 

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Per il consumo di tutta la selvaggina selvatica cacciata si fa riferimento al:

La selvaggina selvatica cacciata può essere destinata:

  1. Uso domestico privato -autoconsumo-
  2. Cessione diretta
  3. Commercializzazione

 

  1. Uso domestico privato -autoconsumo-

La selvaggina selvatica cacciata dal cacciatore, quale produttore primario, può essere destinata al consumo domestico (nell’ambito del nucleo familiare). Nel caso di grossa selvaggina selvatica cacciata (ungulati) il capo deve essere:

  • Identificata tramite targhetta inamovibile posta al tendine d’achille
  • Prontamente dissanguata
  • Prontamente eviscerata (non sempre si rimanda al monitoraggio sanitario)
  • Trasportata entro breve tempo
  • La macellazione deve avvenire in condizioni igieniche accettabili.
  • Accompagnata dalla scheda 1 di cui alla DGRM 1164 del 04 ottobre 2021.

 

Nei casi di cui ai punti 2) Cessione diretta e 3) Commercializzazione, il cacciatore, preliminarmente, deve aver frequentato il corso di formazione per cacciatori in materia di igiene e di sanità, previsti dal Regolamento CE 853/2004 Sezione IV Capitolo I, autorizzato dall’ASUR competente Dipartimento Prevenzione UOC Igiene Alimenti Origine Animale, secondo il programma previsto dall’allegato B alla DGRM 1164 del 04 ottobre 2021 “Corso Persona Formata”. Tuttavia, è sufficiente una persona per poter svolgere la funzioni di Persona Formata. La Persona Formata può essere un componente di un gruppo di cacciatori, di un Centro di Sosta, di un Centro Lavorazione Selvaggina, il responsabile di una riserva venatoria o un allevatore di selvaggina.

 

  1. Cessione diretta

 

Non si applicano le norme previse dal Regolamento CE 853/2004 secondo quanto previsto dall’Art. 1 Punto 3 lettera C “Ai cacciatori che forniscono piccoli quantitativi di selvaggina selvatica o di carne di selvaggina selvatica direttamente al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che riforniscono il consumatore finale”. Per la cessione diretta si fa riferimento:

  • Intesa Stato Regioni n. 34/CSR del 25 marzo 2021 (Linee guida in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica).
  •  DGRM 1164 del 04 ottobre 2021 (recepimento Intesa Stato Regioni n. 34/CSR del 25 marzo 2021 ).
  • Reg. CE 178/2002 stabilisce principi e requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare

 Il piccolo quantitativo è stabilito dall’ Intesa Stato Regioni n. 34/CSR del 25 marzo 2021 e DGRM 1164 del 04 ottobre 2021 in:

Due unità/anno di capo-Grosso-Equivalente=CGE

1 CGE =  1 cervo adulto

0,5 daino adulto

0,5 cinghiale adulto

0,33 muflone camoscio adulto

0,25 capriolo adulto

Ungulati giovani ½  capo adulto

Selvaggina da piuma 0,01

Selvaggina piccola da pelo 0,08

 

Nel caso di grossa selvaggina selvatica cacciata (ungulati) il capo deve essere:

  • Identificato tramite targhetta inamovibile posta al tendine d’ achille
  • Prontamente dissanguamento
  • Prontamente eviscerato (non sempre si rimanda al monitoraggio sanitario)
  • Essere stato abbattuto con colpo testa torace
  • Rispettate le condizioni igieniche
  • Sottoposto a visita sanitaria (non sempre si rimanda al monitoraggio sanitario)
  • Garantita la tracciabilità.
  • Accompagnato dall’ allegato 3 DGRM 1164 del 04 ottobre 2021 conformemente compilato
  • Fornitura limitata a livello locale (territorio Regionale).
  • Possono essere ceduti solo capi prelevati direttamente dal cacciatore
  • La cessione può avvenire solo limitatamente a mezzene

 

  1. Commercializzazione

Tutti i capi di selvaggina selvatica cacciata, per la commercializzazione, devono obbligatoriamente essere conferiti ad un Centro di Lavorazione di Selvaggina, anche per tramite il preventivo transito per un Centro di Sosta.

La selvaggina selvatica cacciata conferita ad un Centro di Lavorazione di Selvaggina deve essere presentata all’autorità competente per l’ispezione, per essere sottoposte ad ispezione sanitaria con le modalità previste dal Reg.(UE) 2019/627, se giudicata idonea sarà sottoposta a bollatura sanitaria e licenziata al consumo.

Il cacciatore conferitore, può nel caso in cui abbia una regolare posizione Fiscale attiva e relativa Nia Sanitaria, ritirare il capo conferito ed avviarlo alla vendita senza limiti di quantitativo annuo. Salvo che lo stesso non abbia un laboratorio di sezionamento autorizzato può commercializzare solo mezzene

Lo stesso Centro Lavorazione di Lavorazione di Selvaggina può commercializzare direttamente le mezzene, o nel caso in cui abbia l’autorizzazione per il sezionamento anche la polpa. La commercializzazione salvo che non vi sia un locale separato destinato alla vendita al dettaglio può essere effettuata solo all’ingrosso. La vendita al dettaglio in assenza di questa caratteristica può avvenire per corrispondenza.

Nel caso di grossa selvaggina selvatica cacciata (ungulati) il capo deve essere:

  • Identificato tramite targhetta inamovibile posta al tendine d’ achille
  • Prontamente dissanguamento
  • Prontamente eviscerato (non sempre si rimanda al monitoraggio sanitario)
  • Essere stato abbattuto con colpo testa torace
  • Prontamente trasportato
  • Non si possono accatastare più carcasse durante il trasporto
  • Preso in carico da Persona Formata,
  • La successiva processazione deve essere effettuata da personale in possesso di tutti i requisiti sanitari
  • Accompagnato dalla scheda 2 DGRM 1164 del 04 ottobre 2021
  • Sottoposto a visita sanitaria
  • Garantita la tracciabilità
  • Dal conferimento alla successiva commercializzazione garantita la catena del freddo

 

Consulta l'allegato per scoprire di più sul consumo di selvaggina: Vai al documento

 

 

 

 

L’esame ispettivo della selvaggina cacciata, viene posto, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 “Definizione dei livelli essenziali assistenziali” nell’allegato 1 “Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica”, Area di intervento  “Sicurezza alimentare – Tutela della salute dei consumatori”, come attività di sorveglianza sulla macellazione e lavorazione della selvaggina.

Tale sorveglianza è intesa come controlli sulla macellazione degli animali e sulla selvaggina destinata al consumo umano, prestando controlli ufficiali sulle varie attività, adottando provvedimenti conseguenti, con rendicontazione e report informativi ai cittadini, operatori sanitari ed istituzioni.

Il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, “relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari”, disciplina l’esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuate dalle autorità competenti degli Stati membri per verificare la conformità alla normativa, in relazione agli alimenti la sicurezza alimentare, l’integrità e la salubrità, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare gli interessi e l’informazione dei consumatori.

Nell’articolato del Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625, viene stabilito chi e come vengono effettuati i controlli ufficiali sugli alimenti di origine animale destinati al consumo umano, ispezione della selvaggina selvatica compresa.

 

L’interesse sempre più evidente del mondo venatorio, verso specie che stanno subendo un notevole incremento numerico della popolazione, in particolare di ungulati ( es. caprioli, cinghiali, daini, cervi, mufloni) ha indotto la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome a sancire l’intesa n. 34/CSR del 25 marzo 2021, recepita dalla Regione Marche con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1164 del 04 ottobre 2021.

 

L’attività venatoria oltre che identificarsi in un momento di aggregazione sociale, con aspetti che sono espressione di antichi e tradizionali rituali di natura ludica passionale comportamentale, assolve anche ad una importante funzione sociale finalizzata al controllo delle popolazioni di selvatici attraverso rilevazione della presenza, valutazione della consistenza numerica, dinamica e composizione delle popolazioni, censimenti, piani di abbattimenti, rilevazione e contenimento danni (incidenti stradali, danni alle colture, sconfinamento centri urbani, fenomeni di predazione sulle produzioni zootecniche).

La Regione Marche è quinta nella graduatoria nazionale come numero di incidenti stradali, dove si è verificato un decesso o un ferimento di una persona, la provincia di Macerata è prima nelle Marche come numero di cinghiali abbattuti, circa 4650 capi/anno, e fenomeni di predazione da parte di lupi o cani randagi, con il 30% di tutte le predazioni a livello Regionale.

Il Servizio Veterinario nell’espletamento dei propri compiti tende a garantire:

  1. Un elevato livello di sicurezza alimentare nel settore delle  carni di selvaggina che ha dimostrato negli ultimi anni un importante e costante incremento della domanda e dell’offerta nella produzione di preparazioni nella ristorazione pubblica, anche al di fuori di aree tradizionalmente vocate. Il Controllo Ufficiale si espleta attraverso:
  • Controllo documentale, controllo d’identità, accertare corrispondenza tra documenti e carcassa presentata al centro di lavorazione della selvaggina.
  • Accertamento della specie, del sesso e dell’età dell’animale.
  • Esame del mantello, integrità, pulizia, stato di imbrattamento, presenza di parassiti, lesioni, alterazioni del colore, aperture naturali (bocca, narici, orecchie, occhi, ano, vagina, prepuzio). 
  • Verifica della reale causa della morte ( lesioni riferibili agli strumenti e mezzi previsti dall’articolo n. 13 della legge 11 febbraio 92, n. 157 s. m. i.). 
  • Rilevamento della zona dell’animale colpita, verifica di un  eventuale rottura del tubo digerente e fuoriuscita del suo contenuto (imbrattamento delle carni).
  • Stato di nutrizione e sviluppo scheletrico in rapporto all’età, sesso e stato fisiologico dell’animale ( nelle femmine periodo di gravidanza, numero di feti, stato di allattamento e numero di mammelle attive).
  • Esame ispettivo delle cavità interne: orale, nasali, faringea, toracica, addominale, pelvica; esame visivo, palpazione, incisione degli organi interni ( lingua, trachea, polmoni, cuore, pericardio, diaframma, fegato, reni, milza, pleure, peritoneo, vescica, mammelle, articolazioni, apparato riproduttore e sedi linfonodali satelliti),
  • Accertamenti analitici di laboratorio quando necessari o previsti dalle disposizioni.
  1. Controllo della filiera, prendendo in esame aspetti come la gestione della tracciabilità, etichettatura, trasporti, catena del freddo, gestione sottoprodotti, rispetto norme sanitarie, controllo annonario.
  2. Rilevamento, gestione  delle patologie e dei dati epidemiologici correlati ( tubercolosi, brucellosi, West Nile, encefalite da zecche, malattia di Lyme, malattia di Aujeskj, malattia vescicolare, bleu tongue, ecc.)
  3. Formazione di varie figure professionali legate al mondo venatorio e alla filiera alimentare in generale ( tutti i soggetti portatori di interesse: allevatori, macellatori, cacciatori, OSA, guardiacaccia, ecc)
  4. Informazione e visibilità tramite media e canali social (comunicazione del rischio).

 

La globalizzazione si sta  muovendo attraverso diverse vie: viaggi internazionali, trasporti aerei-terrestri-marittimi, flussi migratori clandestini, antropizzazione di nuove aree  non facilmente controllabili e comunque possibili fonti di diffusione attiva o passiva di agenti patogeni, sostanze tossiche, contaminanti ambientali ( influenza aviare, peste suina africana, Zika, Marburg, Ebola, Epatite E, West nile, ecc.).

L’aumento della popolazione mondiale e della densità demografica, l’abuso di limiti di esposizione a determinati agenti nocivi da parte di popolazioni diverse può aumentare il rischio di endemizzazione ed essere  uno degli snodi più pericolosi e decisivi della permeabilità degli agenti patogeni che porta inevitabilmente verso un aumento della frequenza del “salto di specie”

L’ispezione della selvaggina potrebbe giocare un ruolo fondamentale nel contrastare questi rischi, gli animali selvatici per loro natura sono lo specchio più fedele delle condizioni ambientali in cui vivono, nelle loro migrazioni possono essere vettori di un numero sempre maggiore di possibili fattori scatenanti malattie, o indicatori delle reali situazioni ambientali in diverse aree del mondo.

Innalzare il livello di attenzione, e aumentare le risorse da impiegare nel controllo dei selvatici, potrebbe rivelarsi un valido contributo nel raggiungimento di una reale e stabile transizione ecologica in un integrato processo di ecosostenibilità nell’assoluto rispetto della biodiversità.  

LEGGE 11 febbraio 1992, n.157.

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio

 

Art 1 La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale.

1-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare le popolazioni di tutte le specie di uccelli di cui all’articolo 1 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche, turistiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative e facendo in modo che le misure adottate non provochino un deterioramento dello stato di conservazione degli uccelli e dei loro habitat, fatte salve le finalità di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), primo e secondo trattino, della stessa direttiva (4).

Art 2. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole.

 

Art 3. Le regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformità alla presente legge, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie. Le regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti. Le province attuano la disciplina regionale ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera f), della legge 8 giugno 1990, n. 142.

 

Art 4. Le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991, con i relativi allegati, concernenti la conservazione degli uccelli selvatici, sono integralmente recepite ed attuate nei modi e nei termini previsti dalla presente legge la quale costituisce inoltre attuazione della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812 , e della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503 (5).

 

Art 5. Le regioni e le province autonome in attuazione delle citate direttive 79/409/CEE, 85/411/CEE e 91/244/CEE provvedono ad istituire lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica di cui all'articolo 7 entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi, provvedono al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione dei biotopi. Tali attività concernono particolarmente prioritariamente le specie di cui all’allegato I annesso alla citata direttiva 2009/147/CE, secondo i criteri ornitologici previsti all’articolo 4 della stessa direttiva. In caso di inerzia delle regioni e delle province autonome per un anno dopo la segnalazione da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, provvedono con controllo sostitutivo, d'intesa, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e il Ministro dell'ambiente (6).

Art 5-bis. Le regioni e le province autonome adottano le misure di conservazione di cui agli articoli 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, per quanto possibile, anche per gli habitat esterni alle zone di protezione speciale. Le regioni e le province autonome provvedono all’attuazione del presente comma nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (7).

Art 6. Le regioni e le province autonome trasmettono annualmente al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro dell'ambiente una relazione sulle misure adottate ai sensi del comma 5 e sui loro effetti rilevabili.

Art 7. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro dell'ambiente, verifica, con la collaborazione delle regioni e delle province autonome e sentiti il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'articolo 8 e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, lo stato di conformità della presente legge e delle leggi regionali e provinciali in materia agli atti emanati dalle istituzioni delle Comunità europee volti alla conservazione della fauna selvatica.

Art  7-bis. Lo Stato incoraggia le ricerche, i monitoraggi e i lavori necessari per la protezione, la gestione e l’utilizzazione della popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all’articolo 1 della citata direttiva 2009/147/CE, con particolare Legge 157/1992 aggiornata alla L. 4 giugno 2010, n. 96 - Legge comunitaria 2009 Pag 2 /25 attenzione agli argomenti elencati nell’allegato V annesso alla medesima direttiva. Il Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri competenti, trasmette alla Commissione europea tutte le informazioni necessarie al coordinamento delle ricerche e dei lavori riguardanti la protezione, la gestione e l’utilizzazione delle specie di uccelli di cui al presente comma. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di trasmissione e la tipologia delle informazioni che le regioni sono tenute a comunicare. All’attuazione del presente comma si provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (8).

(3) Il presente articolo era stato modificato, con l'aggiunta dei commi 1-bis e 7-bis, dall'art. 9, D.L. 16 agosto 2006, n. 251, non convertito in legge.

(4) Comma aggiunto dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 42, L. 4 giugno 2010, n. 96 - Legge comunitaria 2009. (5) Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, D.P.R. 1° dicembre 2000, n. 425 (Gazz. Uff. 22 gennaio 2001, n. 17), in relazione alle specie di uccelli selvatici da proteggere in modo particolare e prioritario, il riferimento all'Allegato I della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, di cui al presente comma, è sostituito dal riferimento all'Allegato I della direttiva 97/49/CE della Commissione del 29 luglio 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 223 del 13 agosto 1997.

(6) Comma così modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 42, L. 4 giugno 2010, n. 96 - Legge comunitaria 2009. In precedenza, il presente comma era stato modificato dall'art. 9, D.L. 16 agosto 2006, n. 251, non convertito in legge. Vedi, anche, l'art. 1, D.P.R. 1° dicembre 2000, n. 425.

(7) Comma aggiunto dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 42, L. 4 giugno 2010, n. 96 - Legge comunitaria 2009.

(8) Comma aggiunto dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 42, L. 4 giugno 2010, n. 96 - Legge comunitaria 2009

RIFERIMENTI NORMATIVI

2) L.R. 5-1-1995 n. 7 Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria.

3) REGOLAMENTO REGIONALE 23 marzo 2012, n. 3 Disciplina per la gestione degli ungulati nel territorio regionale, in attuazione della legge regionale, 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)

4) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 “Definizione dei livelli essenziali assistenziali”.

5) Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 “relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari”.

6) Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione del 15 marzo 2019 - che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625.

7) Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome - intesa n. 34/CSR del 25 marzo 2021.

8) Deliberazione della Giunta Regionale n. 1164 del 04 ottobre 2021.

9) D.G.R. 645/18 “L.R. n. 7/95, art. 25. Piano di Controllo Regionale del Cinghiale anni 2018-2023”. 10) D.G.R. n. 1103 “Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. 645/18 “L.R. n. 7/95, art. 25. Piano di Controllo Regionale del Cinghiale anni 2018-2023”.

11) D.G.R. n. 1469 Integrazione dell’Allegato A) della D.G.R. 645/18 “L.R. n. 7/95, art. 25. Piano di Controllo Regionale del Cinghiale anni 2018-2023”. 12) Direttiva 79/409 CEE del 02 aprile 1979 13) Direttiva 2009/147 CE del 30 novembre 2009. 14) Regolamenti n. 852/2004/CE, 853/2004/CE, 854/2004/CE).