Durc

L’articolo 2, comma 1, del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito con modificazioni nella legge 22 novembre 2002, n. 266, obbliga le imprese affidatarie di appalti pubblici a presentare alla stazione appaltante la certificazione relativa alla regolarità contributiva a pena di revoca dell’affidamento.

L’articolo 86, comma 10, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, di modifica dell’articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, estende ai cantieri privati obblighi in materia di accertamento della regolarità contributiva delle imprese esecutrici.

Al fine di estendere ulteriormente ai cantieri privati la disciplina più rigorosa prevista per gli appalti pubblici, evitando nel contempo di appesantire l’attività degli operatori coinvolti, su iniziativa del Presidente della Giunta regionale è stata sottoscritta, nei mesi di luglio e agosto 2004, una apposita intesa tra la Regione, l’INPS, l’INAIL, le Casse edili, gli imprenditori, gli artigiani, gli ordini professionali e le organizzazioni sindacali di categoria.

I contenuti dell’intesa sono volti a:

a) assicurare una fattiva collaborazione tra tutti i soggetti interessati per la completa e corretta operatività a livello regionale dello sportello unico e del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) sulla base della convenzione stipulata, in data 15 aprile 2004, a livello nazionale tra l’INPS, l’INAIL e le Casse edili, in attuazione delle norme sopra indicate;

b) definire l’ambito dell’applicazione dell’accordo per i lavori pubblici e privati anche attraverso l’adozione da parte della Regione di una apposita legge.

L’intesa ha istituito presso la Presidenza della Giunta regionale una commissione di vigilanza sul rispetto dell’intesa stessa, formata dai rappresentanti dei soggetti firmatari. La commissione avrà anche il compito di proporre alle autorità competenti soluzioni alle problematiche che possono emergere in sede di attuazione concreta della presente intesa. La commissione è convocata dal Presidente della Giunta regionale anche su proposta di uno o più componenti.

In conclusione, con la suddetta intesa è stato convenuto di attivare e rendere operativo nel territorio regionale lo sportello unico ai fini del rilascio del DURC per i cantieri pubblici e per quelli privati.

Con la legge regionale 23 febbraio 2005, n. 8 (pubblicata nel BUR n. 25 del 10 marzo 2005) si è data attuazione all’intesa laddove prevede la necessità di una norma regionale che estenda anche ai lavori privati gli obblighi previsti per i lavori pubblici in materia di regolarità contributiva, costituendo un’efficace risposta al fenomeno del “lavoro sommerso” e una garanzia per la sicurezza dei lavoratori impegnati nei cantieri.

La legge prevede la possibilità di trasferire in capo a figure professionalmente competenti (direttore dei lavori o coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione) le funzioni e le connesse responsabilità che la norma statale affida, invece, al committente o al responsabile dei lavori i quali, soprattutto per i lavori privati, spesso non possiedono il giusto grado di conoscenza della materia. La proposta estende, inoltre, ai lavori privati le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva delle imprese previste per i lavori pubblici.

In particolare, esso prevede

- l’acquisizione del DURC non solo all’inizio dei lavori, ma anche alla conclusione degli stessi

- l’accertamento, da parte del direttore dei lavori, in concomitanza con le verifiche finalizzate al pagamento dei lavori, del possesso e della regolarità da parte dell’appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di regolarità contributiva, con conseguente denuncia delle eventuali irregolarità al committente o al responsabile dei lavori e allo sportello unico

- il rilascio del DURC da parte dello sportello unico avente sede presso la Cassa edile di riferimento contrattuale e territorialmente competente ai sensi del CCNL medesimo, alla quale l’impresa è obbligata ad iscriversi.

La legge prevede, inoltre, che i Comuni sono tenuti a verificare il rispetto dei suddetti adempimenti da parte delle imprese e dei professionisti interessati, comunicando, in caso di inosservanza, i nominativi di questi ultimi ai competenti consigli degli ordini e collegi professionali ai fini dell'eventuale applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente,e le imprese inadempienti alla Regione. La Regione è tenuta ad inserire dette imprese in un apposito elenco che viene pubblicato nel BUR ai fini della loro esclusione, per un anno, dalle procedure di appalto a trattativa privata, nonché di subappalto, di lavori da parte della Regione, degli enti dipendenti dalla Regione e degli enti locali.

Il responsabile del procedimento di cui all'art. 1, comma 6, lettera b), della legger regionale n. 8/2005 (inserimento in apposito elenco pubblicato nel BUR delle imprese inadempienti, su comunicazione del Comune interessato, ai fini della loro esclusione per un anno dalle procedure negoziate e dai subappalti, di lavori da parte della Regione, degli enti da essa dipendenti e dagli enti locali) è l'ing. Stefano Simoncini.

E-mail: stefano.simoncini@regione.marche.it

Telefono: 071 806 7319

 

La struttura dirigenziale regionale di riferimento è la

 

 

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