La Misura 5 – Tirocinio extracurriculare GG, ha come quadro giuridico di riferimento la DGR n. 1474/2017 contenente le Linee guida in materia di tirocini extracurriculari, oltre alle altre disposizioni normative richiamate dal decreto dirigenziale n. 639/SIM/2020 che approva l’Avviso pubblico. Pertanto escluse le disposizioni in deroga previste dall’art. 6 – Deroghe, dell’Avviso, per l’operatività della Misura, bisogna attenersi alla DGR n. 1474/2017, e alle FAQ alla stessa DGR attinenti. In particolare per quanto riguarda gli artt. 7, 9, 10 e 12”.
Istruzioni per la presentazione delle domande di Tirocini nel sistema SIFORM2
1 - Presenza settimanale in azienda nel caso di tirocinanti portatori di handicap.
La presenza in azienda di soggetti portatori di handicap è regolamentata dalla normativa di riferimento: in particolare art. 1 Legge n. 68/99 e art. 8 punto 13, Legge n. 104/92. Pertanto la presenza in azienda di soggetti portatori di handicap non può superare l’80% dell’orario settimanale a tempo pieno previsto dal CCNL.
2 - Avviso pubblico, Art. 6 | Contenuti della Misura 5. indennità corrisposta al giovane
La soglia massima d’indennità mensile corrisposta al giovane (art.12 Avviso pubblico) a carico del PON IOG è pari a € 300,00, oppure a € 500,00 per i Tirocini svolti da soggetti di cui al comma 1, lett. E) delle Linee Guida in materia di Tirocini di cui all’Accordo Stato-Regioni del 25.5.2017 (come ripreso dall'art. 3, comma 1, lettera e) della DGR n. 1474/2017). Il cofinanziamento del soggetto ospitante privato (pari ad almeno euro 200,00) è un obbligo, che si aggiunge al contributo pubblico a carico del PON IOG. La stessa disposizione è contenuta anche nel Programma attuativo regionale (PAR) di cui alla DGR n. 255/2019, che attua le disposizioni del Programma comunitario.
3 - Art.8 -| Obblighi del soggetto ospitante, punti 11 e 12: limite assunzionale e deroga
Nell'articolo 8 dell'Avviso al punto 11, si stabilisce che si possono attivare "... ulteriori tirocini oltre al limite assunzionale posto dall’art. 7 comma 8, in deroga alla DGR 1474/2017; la deroga non riguarda i tirocini realizzati in Garanzia Giovani". Tale disposizione in deroga all'obbligo assunzionale di cui alla DGR n. 1474/2017, art. 7, comma 8, ai fini dell'attivazione di un nuovo Tirocinio extracurriculare GG, non si applica ai Tirocini in Garanzia Giovani, precedentemente attivati, rispetto ai quali permane l'obbligo assunzionale.
4 - Età dei destinatari della Misura 5, art. 3 dell'Avviso pubblico e art. 6, punto 4
L'art. 3 dell'Avviso pubblico stabilisce il limite di età dei destinatari (dai 15 ai 29 anni) al momento dell'iscrizione al Programma Garanzia Giovani, Ripreso dall'art. 6, punto 4 - Destinatari della Misura.L'età dei giovani Neet destinatari della Misura 5. Si precisa che i giovani Neet minorenni (15 - 18 anni) sono presi in carico escusivamente dai Servizi pubblici per l'impiego (ex art. 3 Avviso Misura 1B + 1C; paragr. 1.3.2. manuale soggetti attuatori)
5 - Obblighi del soggetto ospitante per l'attivazione.
L'art. 8, punto 12 dell'Avviso stabilisce il divieto di ospitare tirocinanti GG, con i quali si è già instaurato un precedente Tirocinio in GG. Tale divieto non opera nei confronti del soggetti di cui art. 3, comma 1, lett. E) della DGR n. 1474/2017, pertanto per questa categoria di destinatari si può "ripetere" un Tirocinio GG, sempre garantendo i limiti di durata massima di cui all'art. 11 dell'Avviso.
6 - Possibilità di usufruire più di una volta della Misura 5 - GG.
Chi ha già usufruito della Misura 5 GG, nella Fase precedente del Programma Garanzia Giovani, non può ripresentare una domanda di Tirocinio GG e usufruire ancora una volta della stessa Misura.Il principio è stabilito dall'art. 4 dell'Avviso e dallo stesso PAR (DGR n. 255/2019).
7 - Residenza
La Misura 5 è rivolta ai giovani NEET, residenti o domiciliati nelle Regioni italiane, ammissibili all’Iniziativa per l’Occupazione Giovanile (IOG), e nella Provincia Autonoma di Trento, in possesso dei seguenti requisiti: età compresa tra i 15 e i 29 anni al momento della registrazione al portale nazionale o regionale; Disoccupazione ai sensi del combinato disposto dall’art.19 del D.Lgs. n. 150/2015 e dell’art. 4, co. 15-quater del D.L. n. 4/2019; non frequentanti un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o universitari); non essere inseriti in alcun corso di formazione, compresi quelli di aggiornamento per l’esercizio della professione o per il mantenimento dell’iscrizione ad un Albo o Ordine professionale; non essere inseriti in percorsi di tirocinio curriculare e/o extracurriculare, in quanto misura formativa.
8 - Compatibilità del Tirocinio GG con altri interventi finanziati dalla Regione Marche, come le Borse di ricerca e/o i "Percorsi integrati nell'ambito delle Bottega Scuola" .
Si ammette la possibilità di attivare un Tirocinio GG qualora con lo stesso soggetto ospitante sia già stata attivata una Borsa di ricerca under 30 ovvero un Percorso integrato nell'ambito delle Botteghe scuola. Tenuto conto del divieto indicato al Punto 5, e che l'Avviso pubblico si riferisce specificatamente al Tirocinio extracurriculare, e non a figure similari quali la borsa lavoro, non risulta in contrasto con l'Avviso stesso, avviare un Tirocinio GG dopo la Borsa under 30 o il Percorso integrato.