LEGGE REGIONALE 5 agosto 2021, n. 22 - Disciplina dell’attività commerciale nella regione Marche

 

Regolamento regionale del 7 giugno 2022, n. 3 - Disciplina dell’attività di commercio su aree pubbliche, in attuazione dell’art.16 della L.R. 22/2021 - Approvato con DGR n. 673 del 06 giugno 2022 


Tavolo regionale di coordinamento per il commercio

- Con Decreto n. 76 del 04 aprile 2022 sono stati nominati i componenti del Tavolo di monitoraggio di cui all’art. 69 l.r . 22/2021 elencati nell'Allegato A.


Decreto n 334 del 2016 Ambulanti

Approvazione dell’avviso delle procedure di selezione, delfac-simile dei Bandi pubblici e dei fac-simile di domanda per le assegnazionidelle concessioni ai fini dell’esercizio di attività commercio su areepubbliche

 

Decreto n.320/2016 Artigiani Sab Edicole

Procedure di selezione, e fac-simile Bando pubblico e domanda per le assegnazioni delle concessioni ai fini dell’esercizio diattività artigianali, di somministrazione di rivendita di quotidiani eperiodici


Delibera n. 880 del 18 luglio 2022 - Modalità operative relative al requisito di regolarità contributiva in attuazione dell’art 58, comma 8, l.r. 22/2021. Esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche

- Allegato A - Modalità operative relative al possesso del requisito di regolarità contributiva

LEGGE REGIONALE 10 Novembre 2009, n. 27 - testo coordinato

 

REGOLAMENTO REGIONALE 04 dicembre 2015, n. 8 - testo coordinato

Disciplina delle attività di commercio su aree pubbliche, in attuazione del Titolo II, Capo II, della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio)


Delibera di Giunta n. 1043 del 30/11/2015 - approvazione del regolamento n. 8 2015

Con la Delibera di Giunta n. 1043 del 30/11/2015 è stato approvato il regolamento regionale n. 8 del 04/12/2015 concernente: Disciplina delle attività di commercio su aree pubbliche, in attuazione del Titolo II, Capo II della L.R. 10 novembre 2009, n. 27 (Testo Unico in materia di commercio).

DGR n. 1581/2016 - modifica al regolamento n.8 2015

 Con dgr n. 1581/2016 sono state apportate modifiche ai regolamenti regionali n. 1/2015 (regolamento sede fissa) e 8/2015 (regolamentoaree pubbliche)

 

Possono definirsi hobbisti i  soggetti che vendono, barattano, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore che non superino il prezzo unitario di euro 300,00.

Non sono tenuti ad avere alcuna autorizzazione per l'esercizio di questa attività, purché siano in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art 14 l.r. 22/2021. Possono operare solo nei mercatini degli hobbisti, mercati dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo. Per  prodotto esposto deve essere indicato in modo chiaro e leggibile il prezzo di vendita. Il Comune, nel proprio regolamento dei mercati e delle fiere, può riservare posteggi agli hobbisti in altre manifestazioni.

Gli hobbisti ed i creativi devono essere in possesso di un tesserino rilasciato dal Comune di residenza o dal Comune capoluogo di regione per i residenti in altre regioni.

Il tesserino non è cedibile o trasferibile e deve essere esposto durante il mercatino in modo ben visibile e leggibile sia al pubblico sia agli organi preposti al controllo.
La mancanza del tesserino o della vidimazione relativa al mercatino in corso di svolgimento comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 72 l.r. 22/2021.
In caso di assenza del titolare del tesserino identificativo, o di mancata esposizione del tesserino al pubblico o agli organi preposti alla vigilanza, oppure di vendita, con un prezzo unitario superiore ad euro 300,00, si applica la sanzione di cui all'articolo 72 l.r. 22/2021.

Possono definirsi creativi i  soggetti che vendono, propongono od espongono in modo saltuario ed occasionale prodotti di propria invenzione

Non sono tenuti ad avere alcuna autorizzazione per l'esercizio di questa attività, purché siano in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art 14 l.r. 22/2021. Possono operare solo nei mercatini degli hobbisti e creativi, mercati dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo. Per  prodotto esposto deve essere indicato in modo chiaro e leggibile il prezzo di vendita. Il Comune, nel proprio regolamento dei mercati e delle fiere, può riservare posteggi agli hobbisti/creativi in altre manifestazioni.

I creativi devono essere in possesso di un tesserino rilasciato dal Comune di residenza o dal Comune capoluogo di regione per i residenti in altre regioni.

Il tesserino non è cedibile o trasferibile e deve essere esposto durante il mercatino in modo ben visibile e leggibile sia al pubblico sia agli organi preposti al controllo.
La mancanza del tesserino o della vidimazione relativa al mercatino in corso di svolgimento comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 72 l.r. 22/2021.
In caso di assenza del titolare del tesserino identificativo, o di mancata esposizione del tesserino al pubblico o agli organi preposti alla vigilanza, si applica la sanzione di cui all'articolo 72 l.r. 22/2021.