I CORSI DI FORMAZIONE (art. 2, comma 5 DPR 75/2013):
“I corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici e i relativi esami sono svolti, a livello nazionale, da università, da organismi ed enti di ricerca, e da consigli, ordini e collegi professionali, autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico di intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; a livello regionale, i medesimi corsi sono svolti direttamente da regioni e province autonome, e da altri soggetti di ambito regionale con competenza in materia di certificazione energetica autorizzati dalle predette regioni e province autonome. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, i corsi sono svolti in base ai contenuti minimi definiti nell'Allegato 1. L'attestato di frequenza con superamento di esame finale è rilasciato dai soggetti erogatori dei corsi e degli esami.”
Autorizzazione ad erogare corsi di formazione per certificatori APE DGR 870/2014
L’autorizzazione ad erogare corsi di formazione per certificatori energetici al fine della redazione degli Attestati di Prestazione Energetica (APE), è rilasciata dalla regione Marche ai sensi della DGR 870/2014.
Chi può organizzare i corsi
Università;
Organismi o Enti di ricerca;
Strutture formative accreditate dalla Regione;
Ordini e Collegi professionali competenti in edilizia;
Associazioni di categoria operanti nel settore edilizio
Titoli e competenze dei docenti
Ricercatori appartenenti a organizzazioni attive nel campo dell’efficienza energetica;
Professori universitari docenti nelle materie trattate nel corso;
Professionisti con esperienza almeno quinquennale nelle materie trattate nel corso;
Dirigenti/funzionari regionali o di Enti strumentali o dipendenti della Regione Marche con competenze specifiche nelle materie del corso.
Contenuti essenziali del corso di formazione
Il corso deve prevedere una durata minima di 80 ore, esame finale escluso.
Il numero massimo dei partecipanti, per ciascun corso, non deve superare i 35.
I contenuti essenziali dello stesso sono descritti nell’allegato 1 alla DGR 870/2014
Modalità di presentazione della domanda
La richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata alla Regione Marche al seguente indirizzo PEC: regione.marche.ciclorifiutibonifiche@emarche.it, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organismo che erogherà il corso.
La richiesta deve riportare dettagliatamente le seguenti informazioni:
- La sede del corso;
- Descrizione dei contenuti del corso suddivisi in moduli tematici sinteticamente descritti (individuati nel rispetto dei contenuti minimi di cui al punto 1.2.della DGR 870/2014) e il nome del relativo docente;
- La durata del corso espressa in ore, specificando il numero dedicato a ciascun modulo, che non può in ogni caso essere inferiore 80.
- Le modalità di svolgimento dei corsi (lezioni frontali, esercitazioni pratiche);
- Le attrezzature, gli strumenti e le dispense previste per le attività didattiche di cui al punto 1.7. della DGR 870/2014;
- Il numero di partecipanti;
- I requisiti e il Curriculum Vitae dei docenti che deve essere reso in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000 e deve riportare l’autorizzazione per il trattamento dei dati sensibili, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003;
- Le eventuali esperienze pregresse del soggetto richiedente nella realizzazione di corsi sul tema efficienza energetica degli edifici (con l’indicazione delle certificazioni se disponibili);
- Le modalità di espletamento degli esami;
- Il format dell’attestato di frequenza e superamento dell’esame finale;
- Il costo dell’iscrizione;
- Le ulteriori informazioni utili per valutare la rispondenza del corso ai requisiti minimi previsti dal regolamento di cui alla DGR 870/2014.
L’esito della valutazione delle richieste di autorizzazione è comunicato al richiedente entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse.
pagina aggiornata al 31/05/2024
data ultima modifica della pagina 30/03/2021