Energia

Attestati di Prestazione Energetica - APE

ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE)

La normativa nazionale prevede che la certificazione energetica degli edifici sia attuata tramite un “Attestato di Prestazione Energetica” (APE). In pratica, l’APE è un documento che attesta le prestazioni energetiche di una singola unità immobiliare o di un intero edificio. Le prestazioni vengono identificate mediante indicatori di consumo, a cui vengono collegate 10 classi specifiche di appartenenza (da A4 a G). L’indicatore più rilevante riguarda il fabbisogno energetico annuale globale ed è espresso in kWh/m²anno. L' Attestato di Prestazione Energetica ha una validità massima di dieci anni, trascorsi i quali non ha più alcun valore, la sua efficacia viene confermata solo se sono rispettate le prescrizioni normative vigenti per le operazioni di controllo di efficienza energetica. L'APE deve essere aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione edilizia e/o riqualificazione energetica. L’ Attestato di Prestazione energetica può essere rilasciato esclusivamente da tecnici che posseggono i requisiti previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 75. La nuova normativa prevede la consegna dell’APE al richiedente entro i quindici giorni successivi alla trasmissione del certificato alla Regione; i dati acquisiti, tramite portale web, saranno, successivamente, trasmessi a una banca dati nazionale, denominata SIAPE.
 

:: Sito per la trasmissione degli Attestati di Prestazione Energetica

 

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RICONOSCIMENTO E DISCIPLINA DEI REQUISITI DEI SOGGETTI ABILITATI ALLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI (art.2 D.P.R. n. 75/2013, e.s.m.)

SOGGETTI CERTIFICATORI (comma 1):

Sono abilitati, ai fini dell’attività di certificazione energetica, e quindi riconosciuti come soggetti certificatori

a) i tecnici abilitati;

b) Enti pubblici e organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell’energia e dell’edilizia;

c) organismi pubblici e privati qualificati a effettuare attività di ispezione nel settore delle costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e impiantistica connessa, accreditati presso l'organismo nazionale italiano di accreditamento o altro soggetto equivalente in ambito europeo;

d) società di servizi energetici (ESCO)

Tecnico abilitato (così come definito al comma 2 lett. b): un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti e organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private, comprese le società di ingegneria, che di professionista libero od associato. I tecnici abilitati devono rispondere almeno a uno dei requisiti di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo”

In base ai requisiti possiamo distinguere 2 tipologie di tecnici abilitati:

art. 2, comma 3 Il tecnico abilitato di cui alla lettera b) del comma 2, deve essere in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere da a) ad e) del presente comma, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ove esistenti, e abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente. Il tecnico abilitato opera quindi all'interno delle proprie competenze. Ove il tecnico non sia competente in tutti i campi sopra citati o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza, egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza”

requisiti:

1. Uno dei titoli di cui alle lettere da a) ad e) del comma 3 dell’art. 2 del D.P.R. 75/2013

2. Abilitazione all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi (possibilità di operare in collaborazione in caso di parziale competenza).

3. Iscrizione ai relativi ordini e collegi professionali, ove esistenti.

art. 2, comma 4 “Il tecnico abilitato di cui alla lettera b) del comma 2, deve essere in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, e di un attestato di frequenza, con superamento dell'esame finale, relativo a specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici, di cui al comma 5. Il soggetto in possesso di detti requisiti è tecnico abilitato esclusivamente in materia di certificazione energetica degli edifici.”

requisiti:

1. Uno dei titoli di cui alle lettere da a) ad e) del comma 4 dell’art. 2 del D.P.R. 75/2013.

2. attestato di frequenza, con superamento dell'esame finale, relativo a specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici, di cui al comma 5

 

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I CORSI DI FORMAZIONE (art. 2, comma 5 DPR 75/2013):

“I corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici e i relativi esami sono svolti, a livello nazionale, da università, da organismi ed enti di ricerca, e da consigli, ordini e collegi professionali, autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico di intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; a livello regionale, i medesimi corsi sono svolti direttamente da regioni e province autonome, e da altri soggetti di ambito regionale con competenza in materia di certificazione energetica autorizzati dalle predette regioni e province autonome. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, i corsi sono svolti in base ai contenuti minimi definiti nell'Allegato 1. L'attestato di frequenza con superamento di esame finale è rilasciato dai soggetti erogatori dei corsi e degli esami.”

Autorizzazione ad erogare corsi di formazione per certificatori APE DGR 870/2014

L’autorizzazione ad erogare corsi di formazione per certificatori energetici al fine della redazione degli Attestati di Prestazione Energetica (APE), è rilasciata dalla regione Marche ai sensi della DGR 870/2014.

Chi può organizzare i corsi

Università;

Organismi o Enti di ricerca;

Strutture formative accreditate dalla Regione;

Ordini e Collegi professionali competenti in edilizia;

Associazioni di categoria operanti nel settore edilizio

Titoli e competenze dei docenti

Ricercatori appartenenti a organizzazioni attive nel campo dell’efficienza energetica;

Professori universitari docenti nelle materie trattate nel corso;

Professionisti con esperienza almeno quinquennale nelle materie trattate nel corso;

Dirigenti/funzionari regionali o di Enti strumentali o dipendenti della Regione Marche con competenze specifiche nelle materie del corso.

Contenuti essenziali del corso di formazione

Il corso deve prevedere una durata minima di 80 ore, esame finale escluso.

Il numero massimo dei partecipanti, per ciascun corso, non deve superare i 35.

I contenuti essenziali dello stesso sono descritti nell’allegato 1 alla DGR 870/2014

Modalità di presentazione della domanda

La richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata alla Regione Marche al seguente indirizzo PEC: regione.marche.ciclorifiutibonifiche@emarche.it, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organismo che erogherà il corso.

La richiesta deve riportare dettagliatamente le seguenti informazioni:

  • La sede del corso;
  • Descrizione dei contenuti del corso suddivisi in moduli tematici sinteticamente descritti (individuati nel rispetto dei contenuti minimi di cui al punto 1.2.della DGR 870/2014) e il nome del relativo docente;
  • La durata del corso espressa in ore, specificando il numero dedicato a ciascun modulo, che non può in ogni caso essere inferiore 80.
  • Le modalità di svolgimento dei corsi (lezioni frontali, esercitazioni pratiche);
  • Le attrezzature, gli strumenti e le dispense previste per le attività didattiche di cui al punto 1.7. della DGR 870/2014;
  • Il numero di partecipanti;
  • I requisiti e il Curriculum Vitae dei docenti che deve essere reso in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000 e deve riportare l’autorizzazione per il trattamento dei dati sensibili, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003;
  • Le eventuali esperienze pregresse del soggetto richiedente nella realizzazione di corsi sul tema efficienza energetica degli edifici (con l’indicazione delle certificazioni se disponibili);
  • Le modalità di espletamento degli esami;
  • Il format dell’attestato di frequenza e superamento dell’esame finale;
  • Il costo dell’iscrizione;
  • Le ulteriori informazioni utili per valutare la rispondenza del corso ai requisiti minimi previsti dal regolamento di cui alla DGR 870/2014.

 

L’esito della valutazione delle richieste di autorizzazione è comunicato al richiedente entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse.

 

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data ultima modifica della pagina 30/03/2021

CONSULTAZIONE ED ESTRAZIONE COPIA DEGLI ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE).

Gli APE possono essere richiesti dai tecnici abilitati, dai proprietari degli immobili (allegando l’auto dichiarazione di proprietà) e da altri soggetti muniti di delega.

I professionisti abilitati possono scaricare autonomamente gli attestati da loro prodotti e caricati dopo il 1° luglio 2021 direttamente dal nuovo portale APE – MARCHE.

https://www.apemarche.enea.it/

Negli altri casi per richiedere copia di un APE è necessario attivare la procedura di accesso agli atti direttamente on line su ProcediMarche compilando il modulo di cui al seguente link:

VAI ALLA PAGINA ACCESSO AGLI ATTI 

Al termine della compilazione cliccando il tasto avvia la richiesta sarà automaticamente trasmessa al protocollo regionale. L’ufficio provvederà alla verifica ed alla trasmissione dell’APE direttamente al richiedente a mezzo PEC.

Modulistica da scaricare, compilare e caricare su ProcediMarche al momento della richiesta

Autodichiarazione di proprietà

Modello Delega

In casi eccezionali, qualora si riscontrassero difficoltà nell’espletare la procedura sopra descritta, l’istanza di accesso agli atti può essere formulata alla struttura competente, a mezzo posta elettronica Certificata (PEC), all'indirizzo:
regione.marche.ciclorifiutibonifiche@emarche.it

indicando nell'oggetto dell'e-mail: Istanza di accesso agli atti - A.P.E. (Attestati di Prestazione Energetica),  dati catastali dell’immobile (Comune, foglio, particella, sub).
L' istanza formale, redatta in carta libera, deve essere sottoscritta dal richiedente, allegando la copia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità.

Nei casi in cui il richiedente non dispone di PEC è anche possibile inviare la richiesta all’indirizzo:

ace@regione.marche.it
 

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data ultima modifica della pagina 29/03/2023

ANNULLAMENTO APE

Un APE trasmesso e non ancora inviato e presente in quelli IN LAVORAZIONE può essere duplicato, modificato e annullato dal certificatore senza alcun problema e senza controlli sui dati castali e tecnici.

Un APE già TRASMESSO e INVIATO alla Regione, con dati TECNICI ERRATI dal certificatore, potrà essere SOSTITUITO. Risulteranno quindi nel sistema sia l’APE sostituito che l’APE successivamente inviato.

Un certificatore che abbia inviato un APE con dati CATASTALI ERRATI NON PUO’ ELIMINARLO NE SOSTITUIRLO, con la procedura suddetta. In tale caso è necessario richiedere l'annullamento alla Regione Marche attraverso il seguente link di Procedimarche:

ANNULLAMENTO APE DATI CATASTALI ERRATI

e procedere con la trasmissione e invio di un nuovo APE con i dati catastali corretti.

 


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data ultima modifica della pagina 05/01/2023