Ispezioni sugli Impianti termici
Sono soggetti agli accertamenti o alle ispezioni gli impianti termici, sia autonomi che centralizzati, alimentati a combustibile gassoso, liquido o solido, a energia elettrica, teleriscaldamento, tramite cogenerazione o trigenerazione, aventi le seguenti caratteristiche:
a) impianti con sottosistemi di generazione a fiamma (caldaie) o con scambiatori di calore collegati ad impianti di teleriscaldamento aventi potenza termica utile nominale non minore di 10 kW;
b) impianti a ciclo frigorifero (pompe di calore) con potenza termica utile nominale, in uno dei due servizi (riscaldamento o raffrescamento), non minore di 12 kW.
Accertamento documentale
Per i soli impianti di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, dotati di sottosistemi di generazione a fiamma e alimentati a gas (metano o GPL), destinati alla climatizzazione invernale o alla produzione di acqua calda sanitaria e per i soli impianti a ciclo frigorifero di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW, nella prima fase del controllo è previsto l’accertamento documentale del rapporto di controllo di efficienza energetica (REE – allegati 9, 10, 11 e 12 al DDPF 61/EFR del 04/06/2015) al posto dell’ispezione in campo.
Qualora in questa fase si rivelino carenze che possono determinare condizioni di pericolo, senza che il manutentore abbia predisposto le specifiche prescrizioni, il Soggetto Esecutore (Autorità Competente o Organismo Esterno da quest’ultima delegata) segnala tempestivamente l’anomalia al Comune competente per territorio, il quale, anche mediante l’ausilio di un ispettore, provvede a effettuare un controllo in campo ed eventualmente a ordinare la disattivazione dell’impianto. I relativi oneri sono a carico del responsabile dell’impianto. La riattivazione dell’impianto può avvenire solo dopo i necessari lavori di adeguamento e il conseguente rilascio, da parte della ditta esecutrice degli interventi, della dichiarazione di conformità ai sensi del Decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.
Al termine dei lavori il responsabile di impianto è tenuto a inviare all’Autorità Competente la dichiarazione di avvenuto adeguamento dell’impianto termico, secondo il modello approvato con decreto del dirigente della struttura organizzativa regionale competente (allegato 13 al DDPF 61/EFR del 04/06/2015).
qualora si rilevino altre anomalie o difformità, il Soggetto Esecutore (Autorità Competente o Organismo Esterno da quest’ultima delegata) ne richiede l’eliminazione tramite comunicazione scritta al responsabile dell’impianto. Il responsabile è tenuto a intervenire entro sessanta giorni dall’invio della comunicazione e al termine dei lavori invia al soggetto esecutore la dichiarazione di avvenuto adeguamento dell’impianto termico (allegato 13 al DDPF 61/EFR del 04/06/2015). Il mancato invio di tale dichiarazione o il mancato rispetto del termine di sessanta giorni comporta una ispezione in campo con addebito.
qualora si rilevino difformità tra i dati in possesso del Soggetto Esecutore e le informazioni contenute nei rapporti tecnici trasmessi, il responsabile dell’impianto dovrà comunicare entro trenta giorni le informazioni che gli siano richieste dal soggetto esecutore stesso. Il mancato rispetto del suddetto termine comporta una ispezione in campo con addebito.
Ispezioni in campo
Le ispezioni in campo sono programmate dal Soggetto Esecutore (Autorità Competente o Organismo Esterno da quest’ultima delegata) in base ai seguenti criteri e priorità:
a) rilievo di criticità emerso nel corso della fase di accertamento documentale;
b) mancata o ritardata trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica (REE – allegati 9, 10, 11 e 12 al DDPF 61/EFR del 04/06/2015);
c) rapporto di controllo di efficienza energetica (REE) privo del segno identificativo di cui all’articolo 11 della LR 19/2015;
d) mancata o ritardata trasmissione della dichiarazione di avvenuta manutenzione di cui al comma 4 dell’articolo 4 della LR 19/2015 (allegato 8 al DDPF 61/EFR del 04/06/2015);
e) ordine e cadenze previsti nell’Allegato 4 alla LR 19/2015, in funzione della potenza e della tipologia degli impianti.
Nel cronoprogramma delle ispezioni si deve partire dagli impianti con età superiore a quindici anni.
Per gli impianti con generatori a fiamma aventi potenza termica al focolare nominale superiore a 100 kW, le ispezioni si effettuano durante il periodo di accensione corrispondente alla pertinente zona climatica (vedere Allegato 5 alla LR 19/2015), tranne che nei casi previsti alle lettere a), b) e c) sopra citate, per i quali le ispezioni potranno essere effettuate anche in periodi diversi.
L’ispezione è annunciata al responsabile dell’impianto a cura del soggetto esecutore, con almeno quindici giorni d’anticipo, mediante:
a) apposita cartolina di avviso o altro mezzo idoneo, compresa la posta elettronica certificata, in cui sono indicati il giorno e la fascia oraria, non maggiore di due ore, della visita;
b) accordi diretti o telefonici tra l’utente e il personale incaricato delle ispezioni, successivi all’invio della cartolina di cui alla lettera a);
c) altre forme di preavviso che comunque garantiscano l’utente e non rechino eccessivi disagi.
La data programmata per l’ispezione può essere modificata se l’utente ne fa richiesta per iscritto o ne dà comunicazione, anche telefonica, con almeno tre giorni di anticipo.
Se l’ispezione non può essere effettuata nella data concordata per cause imputabili al responsabile dell’impianto, allo stesso è addebitato l’importo riportato nell’Allegato 6 alla LR 19/2015 a titolo di rimborso spese per il mancato appuntamento. L’ispezione è effettuata in altra data concordata con il responsabile dell’impianto.
Se anche la seconda visita non è effettuata per causa imputabile al responsabile dell’impianto, fermo restando l’addebito riportato nell’Allegato 6 alla LR 19/2015, il Soggetto Esecutore, su segnalazione dell’ispettore, informa il Comune per l’adozione degli eventuali provvedimenti di competenza a tutela della pubblica incolumità.
Nel caso in cui si tratti di un impianto alimentato a gas di rete, è informata l’impresa di distribuzione per i provvedimenti previsti dall’articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144).
Sono onerose le ispezioni effettuate su impianti per i quali il manutentore o il terzo responsabile non ha provveduto a inviare o ha inviato in ritardo il rapporto di controllo di efficienza energetica (REE – allegati 9, 10, 11 e 12 al DDPF 61/EFR del 04/06/2015) o lo ha prodotto privo del segno identificativo (bollino) di cui all’art. 11 della LR 19/2015. Il costo di tali ispezioni, come da Allegato 6 della LR 19/2015, è a carico del responsabile dell’impianto, ferma restando la possibilità del medesimo di rivalsa sul manutentore nel caso in cui l’omessa o ritardata trasmissione del rapporto sia imputabile a quest’ultimo.
Il responsabile dell’impianto:
a) può delegare una persona maggiorenne di sua fiducia in caso di impedimento a essere presente durante l’ispezione;
b) ha facoltà di farsi assistere dal proprio manutentore durante l’ispezione;
c) mette a disposizione dell’ispettore la documentazione relativa all’impianto e precisamente:
1) il libretto di impianto regolarmente compilato, comprensivo degli allegati e almeno dell’ultimo rapporto di controllo di efficienza energetica (REE – allegati 9, 10, 11 e 12 al DDPF 61/EFR del 04/06/2015);
2) le istruzioni riguardanti la manutenzione (allegati 4, 5, 6 e 7 al DDPF 61/EFR del 04/06/2015);
3) la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza ai sensi del DM 37/2008;
4) ove necessario, la pratica per le attività soggette alla prevenzione incendi di cui al DPR 1° agosto 2011, n. 151, la documentazione INAIL (ex ISPESL) e quant’altro necessario, secondo la tipologia dell’impianto;
d) firma per ricevuta e presa visione le copie del rapporto di prova compilate dall’ispettore (allegati 14 e 15 del DDPF 61/EFR del 04/06/2015).
L’ispettore:
a) deve:
1) presentarsi all’appuntamento nella fascia oraria indicata nell’avviso della visita ispettiva;
2) essere munito di apposita tessera di riconoscimento;
3) mantenere sempre un contegno corretto e cortese nei confronti dell’utente;
4) eseguire i controlli e le misurazioni riportate nei pertinenti rapporti di prova (allegati 14 e 15 del DDPF 61/EFR del 04/06/2015);
5) annotare le pertinenti osservazioni e prescrizioni sul rapporto di prova;
6) compilare il rapporto di prova in triplice copia, di cui una da consegnare al responsabile dell’impianto, una da conservare a cura del soggetto esecutore e una da detenere nel proprio archivio;
b) non deve:
1) eseguire interventi sull’impianto;
2) indicare nominativi di progettisti, installatori, manutentori o fornire informazioni di carattere pubblicitario o commerciale su prodotti o aziende;
3) esprimere giudizi o apprezzamenti riguardanti l’impianto, i suoi componenti e gli operatori che sono intervenuti sullo stesso;
c) accerta:
1) le generalità del responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico o della persona delegata;
2) la presenza o meno della documentazione dell’impianto;
3) che il libretto di impianto sia correttamente tenuto e compilato in ogni sua parte;
4) che la conduzione e la gestione dell’impianto, comprese le operazioni di manutenzione, siano eseguite secondo le norme vigenti.
Nessuna somma di denaro deve essere corrisposta all’ispettore a qualsiasi titolo.
La mancanza del libretto di impianto o l’accertamento della mancata effettuazione dell’ultimo controllo o dell’ultima manutenzione comporta l’applicazione al responsabile dell’impianto della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 15, comma 5, del d.lgs. 192/2005
In presenza di situazioni di pericolo immediato, l’ispettore prescrive la tempestiva disattivazione dell’impianto e informa, anche attraverso l’organismo esterno incaricato delle ispezioni, l’autorità competente e il Comune interessato. La riattivazione dell’impianto può avvenire solo dopo i necessari lavori di messa a norma e il conseguente rilascio della dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/2008. Una copia della dichiarazione di conformità deve essere inviata al soggetto esecutore.
Nel caso in cui durante l’ispezione sui generatori a fiamma alimentati a combustibile gassoso o liquido venga rilevato un rendimento di combustione inferiore ai limiti fissati dall’Allegato B del DPR 74/2013, questo, entro quindici giorni, deve essere ricondotto nei limiti dei valori ammessi, mediante operazioni di manutenzione effettuate dal tecnico manutentore, ferma restando l’esclusione del generatore dalla conduzione in esercizio continuo di cui all’articolo 4, comma 6, lettera e), del DPR 74/2013. Il responsabile dell’impianto, entro cinque giorni dall’effettuazione dell’intervento di manutenzione, invia al soggetto esecutore la dichiarazione redatta in base al modello di cui all’allegato 13 del DDPF 61/EFR del 04/06/2015.
Se durante l’intervento manutentivo si rileva l’impossibilità di ricondurre il rendimento di combustione entro i limiti fissati, il generatore deve essere sostituito entro centottanta giorni dalla data del controllo effettuato dall’ispettore. Entro trenta giorni dalla data di ispezione il responsabile avvisa il soggetto esecutore che la sostituzione del generatore di calore è eseguita entro il suddetto termine, utilizzando il modello di cui all’allegato 16 al DDPF 61/EFR del 04/06/2015.
Trascorsi i termini senza che il soggetto esecutore abbia ricevuto la dichiarazione di cui all’allegato 13 del DDPF 61/EFR del 04/06/2015 o l’avviso attestante la sostituzione del generatore di cui all’allegato 16 al DDPF 61/EFR del 04/06/2015, è applicata al responsabile dell’impianto la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 15, comma 5, del D.Lgs 192/2005.
Nel caso in cui, durante l’ispezione, si rilevino difformità dell’impianto termico rispetto a quanto prescritto dalla normativa vigente, l’ispettore dispone l’adeguamento. Il responsabile dell’impianto può eseguire gli interventi entro sessanta giorni, prorogabili per altri sessanta, su richiesta del responsabile dell’impianto termico al soggetto esecutore per dimostrati motivi tecnici o procedurali o autorizzativi. Entro venti giorni dall’effettuazione dell’intervento, il responsabile dell’impianto trasmette al soggetto esecutore la dichiarazione redatta in base al modello di cui all’allegato 13 al DDPF 61/EFR del 04/06/2015 e, quando prevista, la relazione di conformità ai sensi del DM 37/2008.
Se in base alla documentazione prodotta non si constata l’avvenuto adeguamento alle norme vigenti in materia, il soggetto esecutore effettua un’ispezione con addebito.
Nel caso in cui l’ispezione dia esito negativo, sono applicate le sanzioni amministrative di cui all’articolo 15, comma 5, del D.Lgs. 192/2005. Se l’impianto è alimentato a gas di rete, è informata l’impresa di distribuzione per l’adozione dei provvedimenti previsti dall’articolo 16, comma 6, del d.lgs. 164/2000.
Nel caso in cui durante le operazioni di ispezione si riscontri la presenza di generatori di calore o impianti termici mai denunciati, l’ispettore ne prende nota. Il responsabile dell’impianto, fatte salve le eventuali sanzioni amministrative, procede alla regolarizzazione entro trenta giorni, provvedendo ad aggiornare il Catasto unico regionale (CURIT). Nel caso in cui il Catasto non sia operante e in assenza di indicazioni diverse del soggetto esecutore, il responsabile dell’impianto trasmette al soggetto esecutore la scheda identificativa dell’impianto aggiornata (scheda 1 del libretto di impianto).
Se l’ispezione non può avere luogo a causa della disattivazione o inesistenza dell’impianto termico, l’ispettore lo annota nel rapporto di prova, in modo da poter successivamente aggiornare il Catasto unico regionale.
Se durante l’ispezione si rileva che un impianto è stato disattivato senza che l’utente abbia provveduto a inviare la prevista dichiarazione di cui all’allegato 17 del DDPF 61/EFR del 04/06/2015 ovvero l’abbia inviata oltre i termini previsti, quest’ultimo è tenuto a corrispondere il rimborso spese nella misura di cui all’Allegato 6 della LR 19/2015.
Nel caso di rifiuto del responsabile dell’impianto o suo delegato di sottoscrivere il rapporto di prova, l’ispettore annota la circostanza sul rapporto che comunque, in copia, è consegnato o successivamente notificato all’interessato.
pagina aggiornata al 31/05/2024
data ultima modifica della pagina 16/09/2019