Con legge finanziaria del 2007 è stata introdotta una disposizione normativa che prevedeva la costituzione in via sperimentale di sezioni "primavera", da aggregare alla scuola dell'infanzia, per accogliere bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, al fine di dare una risposta alla domanda delle famiglie per i servizi della prima infanzia, contribuendo alla diffusione di una cultura attenta ai bisogni e alle potenzialità dei bambini, in coerenza con il principio della continuità educativa.
La Sezione Primavera è stata pensata esclusivamente in funzione di un gruppo “omogeneo” di bambini, in spazi adeguati, con gruppi ridotti (da 15 a 20 bambini) con un rafforzamento della presenza degli insegnanti/educatori (in modo da non superare il rapporto 1:10 che è tipico della sezione grandi dei nidi).
Le Sezioni Primavera devono accogliere bambini che compiano i due anni di età entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di iscrizione. L’inserimento effettivo viene effettuato ad avvenuto compimento del secondo anno di età. Al compimento del trentaseiesimo mese il bambino conserva il diritto al mantenimento del posto all’interno della Sezione Primavera sino al termine dell’anno scolastico in corso.
Dall’anno 2007 sono intervenuti diversi accordi e decreti per la regolamentazione del servizio denominato Sezione Primavera:
- Accordo del 14 giugno 2007 tra il Ministro della Pubblica Istruzione, il Ministro delle Politiche per la famiglia, il Ministro della Solidarietà sociale, le Regioni, le province Autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane, per la promozione di un'offerta educativa integrativa e sperimentale per i bambini dai 2 ai 3 anni - anno scolastico 2007/2008;
- Accordo quadro del 20 marzo 2008 per la realizzazione di un'offerta di servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni, volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell'infanzia e a concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socio-educativi 0-6 anni - anno scolastico 2008/2009;
- Decreto n. 37 Prot. 3887/MPIOODGOSN del 10 aprile 2008 che ha stabilito i criteri per l’attivazione del servizio educativo delle sezioni primavera quale base per la definizione delle intese regionali;
- Accordo del 29 ottobre 2009 per la realizzazione di un'offerta di servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni, volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell'infanzia e a concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socio-educativi 0-6 anni - anno scolastico 2009/2010;
- Decreto ministeriale n. 9 dell'11 novembre 2009 concernente i criteri per l'attivazione del servizio educativo sezioni primavera in riferimento all’accordo del 29 ottobre 2009;
- Accordo quadro triennale del 7 ottobre 2010 per la realizzazione di un'offerta di servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni di età, volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell'infanzia e a concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socio-educativi 0-6 anni
- Accordo quadro 1° agosto 2013 per la realizzazione di un'offerta di servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni di età, volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell'infanzia e a concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socio-educativi 0-6 anni
- In data 30/07/2015 la Conferenza Unificata pha riconfermato l'accordo quadro del 1°agosto 2013 per ulteriori due anni.
La Legge regionale n. 9 del 13 maggio 2003 e s.m. e relativi regolamenti attuativi n. 13/2004 e n. 1/2008, disciplina la realizzazione e gestione dei servizi per l’infanzia, per l’adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie.