La Legge Regionale 30 giugno 1997, n. 39 “Interventi a favore dei marchigiani all’estero” all’articolo 3 comma 1 prevede, all’inizio di ogni legislatura, l’adozione da parte della Giunta regionale del “programma degli interventi a favore degli emigrati”.
L’adozione del programma avviene previo parere del Consiglio dei marchigiani all’estero (art. 3, comma 3), organismo di rappresentanza delle comunità dei marchigiani emigrati nel mondo, composto come previsto dall’art. 4 della LR 39/97 e nominato dal Presidente della Giunta (art. 4, co. 3).
I rappresentanti delle associazioni degli emigrati marchigiani con sede all’estero e i rappresentanti dei giovani discendenti di origine marchigiana sono individuati per numero e rappresentanza geografica in base ai criteri e alle modalità stabiliti dalla Giunta regionale.
Le nomine sono inviate in modalità digitale attraverso la compilazione di un apposito form all’interno del sito istituzionale dedicato ai Marchigiani all’estero.
Tale adempimento è necessario per procedere con i passaggi procedurali previsti dalla L.R. 39/97 all’inizio di ogni legislatura.