Amministrazione trasparente

Accesso Documentale

L'accesso documentale (il tradizionale accesso agli atti), previsto dall'art. 22 della Legge n.241/1990, permette di prendere visione o estrarre copia di documenti amministrativi detenuti da una Pubblica Amministrazione riguardanti attività di pubblico interesse.

Il richiedente deve specificamente indicare l’interesse diretto, concreto e attuale collegato al documento di cui si richiede l’accesso.

La richiesta va presentata alla Pubblica Amministrazione (PA) che detiene il documento amministrativo.

La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta alla struttura organizzativa (Dipartimento/Segreteria Generale/Direzione/Settore) che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.

L’Amministrazione regionale potrà comunque valutare - in caso di richieste eccessivamente onerose - di richiedere all’interessato un eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per la riproduzione su supporti materiali (carta o CD). La trasmissione telematica e la copia di file digitali su supporti forniti dal richiedente (ad esempio: CD o dispositivo USB) sono esenti da rimborso.

 

Si consiglia di verificare se per la specifica tipologia di documento richiesto sono previste modulistica o modalità di richiesta particolari.

Esempi (si vedano link):

 

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pagina aggiornata al 06/03/2024
data ultima modifica della pagina 06/03/2024