Amministrazione trasparente

Accesso Civico Generalizzato

Che cos’è

Il diritto all'accesso civico detto “generalizzato” è previsto dal art.5 c.2 del d. lgs. n. 33/2013 e riguarda la possibilità di accedere a dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria previsti dal d. lgs. n. 33/2013.

La legittimazione a esercitare il diritto è riconosciuta a chiunque, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione.

La richiesta deve consentire all’amministrazione di individuare il dato, il documento o l'informazione; sono pertanto ritenute inammissibili richieste generiche. Nel caso di richiesta relativa a un numero manifestamente irragionevole di documenti, tale da imporre un carico di lavoro in grado di compromettere il buon funzionamento dell’amministrazione, la stessa può ponderare, da un lato, l’interesse all’accesso ai documenti, dall’altro, l’interesse al buon andamento dell’attività amministrativa (Linee guida Agenzia nazionale anticorruzione-Anac su accesso civico generalizzato, paragrafo 4.2).

L’esercizio di tale diritto deve svolgersi nel rispetto delle eccezioni e dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti (articolo 5 bis del d. lgs. n. 33/2013).

Il rilascio dei dati da parte dell’amministrazione è gratuito, salvo l’eventuale costo per la riproduzione degli stessi su supporti materiali.

 

Come esercitare il diritto ► La richiesta di accesso generalizzato può essere presentata alternativamente:
                                                  a) all'Ufficio relazioni con il pubblico 
                                                  b) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti (Contatti dei Servizi regionali) 

 

Come presentare l’istanza ► L’istanza può essere presentata:

  • telematicamente, tramite autenticazione SPID,CIE, CNS o Cohesion,

                                         a questo link ► AVVIA ISTANZA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

oppure, utilizzando i moduli sottostanti:

  • via PEC  (Contatti dei Servizi regionali) ma in tal caso è valida, alternativamente, se :
    a) sottoscritta mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata;
    b) sottoscritta e presentata unitamente alla copia del documento d’identità;
     
  • via posta ordinaria 
  • direttamente all’ufficio protocollo

Modulo per l’esercizio del diritto di accesso generalizzato

 Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
La procedura può prevedere il preventivo coinvolgimento di eventuali controinteressati e deve concludersi entro il termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, con provvedimento espresso e motivato e con trasmissione tempestiva dei dati o documenti all’interessato.
In caso di diniego totale o parziale o mancata risposta entro il termine di 30 giorni l’interessato può presentare una richiesta di riesame al RPCT, che decide con provvedimento motivato entro venti giorni.

Modulo per la richiesta di riesame in caso di diniego

L’interessato può altresì presentare ricorso al difensore civico che si pronuncia entro 30 giorni dalla presentazione.
Se l’accesso è negato per la protezione di dati personali, il RPCT provvede sentito il Garante della privacy, che si pronuncia entro dieci giorni dalla richiesta.
La richiesta di riesame al RPCT può essere presentata anche dai controinteressati nel caso di accoglimento della richiesta di accesso civico.

Modulo per la richiesta di riesame da parte del controinteressato

Contro la decisione dell’amministrazione regionale e dell’RPCT il richiedente può presentare ricorso al TAR ai sensi dell’art. 116 del d. lgs. 104/2010.

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pagina aggiornata al 09/11/2023
data ultima modifica della pagina 29/05/2023