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Ambiente

Sanzioni amministrative pecuniarie in materia di Ambiente

Procedimenti per la irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie in materia di ambiente

L’ufficio regionale attualmente competente è il Settore Territori interni, parchi e rete ecologica regionale.

I procedimenti sanzionatori, che attualmente svolge, sono i seguenti.

Irrogazione sanzione amministrativa pecuniaria, o archiviazione della pratica, per gli illeciti amministrativi di cui alla Parte terza del D. Lgs. 152/2006, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, nei casi in cui non sia applicabile la delega ai Comuni di cui alla L.R. 33/1998, art. 3 comma 1.

Riferimenti normativi: D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., Parte terza; L. 24 novembre 1981, n. 689; L.R. 10 agosto 1998, n. 33.

Irrogazione sanzione amministrativa pecuniaria, o archiviazione della pratica, per gli illeciti amministrativi di cui all'art. 29 del D. Lgs. 14/04/2006, n. 152, in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), nei casi di competenza della Regione Marche.

Riferimenti normativi: D. Lgs. 14 aprile 2006, n. 152, art. 29; L. 24 novembre 1981, n. 689; L.R. 10 agosto 1998, n. 33.

Irrogazione sanzione amministrativa pecuniaria, o archiviazione della pratica, per gli illeciti amministrativi di cui alla L.R. 11 del 09/05/2019 (ex art. 20 della L.R. 3/2012), in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), nei casi di competenza della Regione Marche.

Riferimenti normativi: L.R. 26 marzo 2012, n. 3 abrogata dalla L.R. 11/2019; L. 24 novembre 1981, n. 689; L.R. 10 agosto 1998, n. 33.

Irrogazione sanzione amministrativa pecuniaria, o archiviazione della pratica, per gli illeciti amministrativi di cui all'art. 29 quattuordecies del D.Lgs. 152/2006, in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), nei casi di competenza della Regione Marche.

Riferimenti normativi: D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., art. 29 quattuordecies; L. 24 novembre 1981, n. 689; L.R. 10 agosto 1998, n. 33.

Irrogazione sanzione amministrativa pecuniaria, o archiviazione della pratica, per gli illeciti amministrativi di cui all'art. 30 della L.R. 23 febbraio 2005, n. 6 “Legge forestale regionale”, di cui al R.D. 3267/1923 TITOLO I Capo II, in materia di vincolo idrogeologico o per altri scopi, e di cui alla L. 950/1967 in materia di polizia forestale, nei casi di competenza della Regione Marche.

Riferimenti normativi: R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267; L. 9 ottobre 1967, n. 950; L.R. 23 febbraio 2005, n. 6; L.R. 3 aprile 2015, n. 13; L. 24 novembre 1981, n. 689; L.R. 10 agosto 1998, n. 33.

Descrizione del procedimento.

L'ufficio regionale acquisisce, dall'organo di polizia amministrativa repressiva, ai sensi degli art. 6 e 12 della L.R. 33/1998, l'accertamento dell'illecito contestato ai trasgressori e agli obbligati in solido, unitamente alla prova delle avvenute notifiche, e il rapporto di cui dell’art. 17 della L 689/1981. L'ufficio acquisisce gli eventuali scritti difensivi dei trasgressori e degli obbligati in solido. L'ufficio acquisisce le eventuali richieste di audizione da parte dei trasgressori e degli eventuali obbligati in solido. L'ufficio effettua le audizioni difensive eventualmente richieste. L'ufficio valuta la fondatezza dell'accertamento ed in particolare e tra l'altro: la correttezza delle procedure di accertamento e di contestazione,  la sussistenza del fatto illecito, la esistenza di cause di esclusione della responsabilità, la eventuale insussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito; quindi, con decreto motivato, se ritiene fondato l'accertamento, determina l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria, tra il minimo e il massimo edittale, e ne ordina il pagamento ai trasgressori e agli obbligati in solido, oppure ordina l'archiviazione della pratica. L'ufficio notifica il decreto ai trasgressori e agli obbligati in solido e lo comunica all'organo di polizia.

Il diritto della Regione a pretendere il pagamento della sanzione irrogata si prescrive, ai sensi dell'art. 28 della L. 689/1981, in cinque anni, decorrenti dal giorno in cui è stata commessa la violazione, se trattasi di illecito non permanente, oppure dal giorno in cui è cessata la permanenza dell'illecito. La prescrizione è interrotta da ogni atto della Pubblica Amministrazione che manifesta la volontà di riscuotere la sanzione, tra cui la notifica dell'accertamento e contestazione e la notifica del decreto che ordina il pagamento. In caso di mancato pagamento nel termine stabilito promuove la riscossione coattiva.

Strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti all'interessato.

Contro il decreto di irrogazione, coloro ai quali è stato ordinato di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria, possono proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione (L. 689/1981, art. 22) entro 30 giorni dalla notifica del decreto che ordina il pagamento, oppure entro 60 giorni se l'interessato risiede all'estero.

Avviso per gli organi di polizia amministrativa repressiva.

Si raccomanda agli organi di polizia amministrativa repressiva di inviare il verbale di accertamento e di contestazione dell’illecito amministrativo, corredato della prova dell’avvenuta notifica ai trasgressori e agli obbligati in solido, e il rapporto, all’ufficio regionale competente, il Settore Territori interni, parchi e rete ecologica regionale, mediante PEC alla casella regione.marche.biodiversita@emarche.it, ai fini della digitalizzazione del procedimento.

Avviso per gli interessati.

Si raccomanda ai presunti trasgressori ed ai presunti obbligati in solido, ai quali è stato notificato un verbale di accertamento e contestazione di uno degli illeciti amministrativi sopra specificati, di inviare gli scritti difensivi, eventualmente corredati di opportuni documenti, e di inviare la eventuale richiesta di audizione, all’ufficio regionale competente, il Settore Territori interni, parchi e rete ecologica regionale, mediante PEC alla casella regione.marche.biodiversita@emarche.it, ai fini della digitalizzazione del procedimento.