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Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca

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Comunicati Stampa

02/11/2017

OLIO IGP MARCHE, AL VIA LA PRIMA MOLITURA CERTIFICATA DALLA UE. CASINI: “TRAMPOLINO PER I MERCATI INTERNAZIONALI”.

L’aspettativa è per un olio di grande qualità, con un buon contenuto in polifenoli (antiossidanti naturali), dal gusto amaro e piccante, con le sostanze volatili tipiche di ciascuna varietà. Si stanno producendo, in questi giorni, i primi oli che avranno la certificazione Igp Marche, sia mono che plurivarietali. Dopo un percorso ventennale, le Marche hanno ottenuto l’Indicazione geografica protetta dell’Unione europea. La campagna oleicola in corso è l’occasione per fare il punto su un settore caratteristico dell’agricoltura marchigiana che coinvolge 25.458 aziende agricole (di cui 1.474 biologiche) su 44.866 totali, con una produzione media tra i 250 e i 350 mila quintali di olive e 35 e 50 mila quintali di olio: l’1 per cento della produzione nazionale, ma di grande qualità, dove eccellono la Dop Cartoceto e, ora, la Igp Marche; quest’ultima con una diffusione territoriale che coinvolge il 76 per cento della superficie regionale e le principali aree olivicole marchigiane. La campagna in atto, seppur non entusiasmante dal punto di vista quantitativo, a causa delle anomalie climatiche e della siccità, promette bene sotto l’aspetto qualitativo, grazie all’assenza quasi assoluta della mosca dell’olivo che lo scorso anno ha creato seri problemi alle produzioni locali. Un auspicio rafforzato dalla buona risposta che il settore ha rivolto alla novità, tanto attesa, dell’Igp, riconosciuta il 20 aprile 2017: al 30 settembre – scadenza per la presentazione delle domande di adesione al marchio nel primo anno, poi andranno inoltrate entro il 30 giugno – sono pervenute 68 richieste all’Autorità pubblica di controllo dell’Assam (Agenzia regionale per i servizi agricoli). Gli operatori che hanno presentato l’istanza ricoprono ruoli diversi nella filiera oleicola: la certificazione chiesta riguarda così 106 attività tra olivicoltori, frantoiani, confezionatori e intermediari. Sono in corso le ispezioni di verifica al disciplinare e, al 27 ottobre, risultano iscritti 37 operatori (23 olivicoltori, 19 frantoiani, 22 confezionatori). “La certificazione acquisita non cambia la qualità dell’olio marchigiano, che è già di ottima fattura, tanto è vero che gli stessi Veneziani della Serenissima dicevano di non miscelarlo con altri oli, tanto era prezioso. Ci consente però di raggiungere i mercati internazionali dove la qualità deve essere certificata”, ha detto la vice presidente Anna Casini, nel corso di una conferenza stampa convocata per commemorare la ricorrenza e per ricordare Antonio Di Maio, il deceduto presidente del Consorzio Marche Extravergine che si è speso per ottenere la registrazione Igp. Il frantoio “L’Olivaio” di Valter Cestini produrrà un olio commemorativo della figura di Antonio. “Abbiamo conseguito un obiettivo di squadra, grazie al lavoro del Consorzio, del ministero Agricoltura, della Regione e dell’Assam – ha affermato Casini – L’olio è un prodotto di emozione che porta un valore aggiunto a tutte le produzioni di qualità marchigiane. È stata certifica una Igp che ha però il valore di una Dop in quanto siamo riusciti a ottenere il vincolo territoriale della produzione che è tipica, appunto, delle Denominazioni di origine protette. Il marchio favorirà l’olivicoltura regionale perché stimolerà nuove opportunità di reddito. La scelta del Psr (Programma di sviluppo regionale), che prevede la concessione di 400 euro a ettaro per gli oliveti con cultivar, cioè varietà, Igp, va nella direzione di incentivare le aziende a investire nella qualità”. Le tappe che hanno portato alla registrazione dell’Igp possono dividersi in due fasi. Dal 1993 al 2007 sono trascorsi 14 anni nel corso dei quali si è invano tentato di ottenere il riconoscimento prima di una Dop Marche e poi una Igp: richieste respinte perché l’olio risultava poco caratterizzato e il legame con il territorio non sufficientemente dimostrato. Il periodo 2013-2017 è stato focalizzato al solo riconoscimento dell’Igp (Indicazione geografica protetta), tralasciando di proporre una pluralità di Dop (Denominazione d’origine protetta): scelta che ha consentito di raggiungere il traguardo auspicato dagli olivicoltori marchigiani, in quanto l’Igp risulta una certificazione più idonea alla nostra realtà territoriale. L'Igp Marche è la massima espressione del patrimonio di biodiversità olivicola marchigiana, estremamente ricca e variegata. Il Disciplinare di produzione prevede, infatti, la presenza di dieci varietà autoctone di olivo, oltre a Leccino e Frantoio che, pur essendo a diffusione nazionale, sono considerate di uso consuetudinario nel nostro territorio in cui sono presenti da oltre un secolo. L'olio Marche possiede caratteri qualitativi importanti, come bassa acidità (≤ 0,4%), elevato numero di polifenoli (superiori a 200 mg/kg) e acido oleico medio-elevato (≥ 72%) che lo pongono al top tra i 46 oli italiani registrati (42 Dop e 4 Igp).

Appalti

Bandi di finanziamento

Progetti Europei

Servizi on-line


Abilitazione alla caccia organizzata agli ungulati


Il regolamento n. 3 del 23 marzo 2012, in attuazione dell’articolo 27 bis della legge regionale 5 gennaio 1995, n., disciplina la gestione faunistico-venatoria degli ungulati. L'art. 2 del R.R. 3/2012 stabilisce che alla gestione faunisticovenatoria degli ungulati concorrono coloro che sono in possesso delle qualifiche tecniche ivi previste. Tali figure sono abilitate dalla Regione, mediante apposite prove d’esame, previa frequentazione di specifici corsi organizzati e realizzati dagli ATC che li attivano periodicamente in relazione alle domande pervenute e alle esigenze gestionali dell’ATC stesso. La Giunta regionale ha stabilito i percorsi, le attività didattiche e i requisiti per l’accesso ai corsi, le modalità delle prove d’esame e la composizione delle commissioni d’esame con DGR n. 1244/2013. Le abilitazioni hanno validità su tutto il territorio regionale.


Abilitazione all'esercizio della raccolta dei funghi epigei spontanei


Su istanza degli interessati e a seguito di superamento di un colloquio abilitativo viene rilasciato il titolo abilitativo alla raccolta dei funghi epigei spontanei secondo quanto previsto dalla L.R. 18/2022.


Abilitazione all'esercizio venatorio


L'art 22 della Legge 157/92 nonché l'art. 28 della L.R. n. 7/95 condizionano l'esercizio dell'attività venatoria al conseguimento della specifica abilitazione a seguito di pubblici esami davanti ad una commissione di nomina della Regione istituita in ogni ambito provinciale. I candidati sostengono l’esame di fronte alla Commissione territoriale ove si ha la residenza. L’esame consiste in una prova scritta a quiz a risposta multipla e una prova orale. L’abilitazione è concessa se il giudizio è favorevole in tutte le materie di esame previste dal comma3 dell’art. 28, su giudizio di idoneità o non idoneità della Commissione. Il Presidente di Commissione rilascia il relativo attestato.


Applicativi PSR e OCM

Autenticazione



Autorizzazione all'allevamento di fauna selvatica e di cani da caccia

Modulistica


Per impiantare allevamenti di fauna selvatica di tipo amatoriale, alimentare da richiamo e ripopolamento si deve chiedere l'autorizzazione alla Regione , la quale, previa attività istruttoria circa il possesso in capo al richiedente dei requisiti di legge, provvede al rilascio dell'autorizzazione. I TITOLARI DI IMPRESA AGRICOLA presentano una comunicazione e non una richiesta di autorizzazione. La Regione, ai sensi del R.R. 42/1996, ferme restando le competenze dell'ENCI, autorizza l'impianto e l'esercizio degli allevamenti di cani da caccia. Il titolare dell'allevamento è tenuto a rispettare tutte le disposizioni previste nell'autorizzazione rilasciata e nel Regolamento Regionale vigente.


Autorizzazione all'attività di tassidermia e imbalsamazione


imbalsamazione previo parere della commissione tecnico-venatoria di cui all'articolo 7 della L.R. 7/95 e previo accertamento della buona conoscenza della fauna e delle tecniche della tassidermia e della imbalsamazione. E' consentita l'imbalsamazione esclusivamente di esemplari appartenenti: a) alla fauna selvatica indigena oggetto di caccia, purchè catturata nel rispetto di tutte le norme venatorie vigenti; b) alla fauna esotica, purchè l'abbattimento e l'importazione o comunque l'impossessamento siano avvenuti in conformità alla legislazione vigente in materia e non si tratti di specie protette in base ad accordi internazionali; c) alla fauna domestica. All'atto della presentazione della istanza di autorizzazione, l'interessato è tenuto ad indicare tutti gli animali, vivi, morti o già preparati, a qualsiasi titolo posseduti. Il tassidermista o l'imbalsamatore deve apporre su tutti gli animali preparati o comunque consegnati al cliente o posti in circolazione un'etichetta inamovibile con l'indicazione del proprio nome, del numero di autorizzazione, della data di preparazione e del numero di riferimento del registro


Autorizzazione all'esercizio venatorio da appostamento fisso di caccia

Modulistica


Tutti coloro che sono muniti di Licenza di Porto di Fucile per uso caccia, iscritti all’Ambito Territoriale Caccia di riferimento territoriale, che hanno scelto la specifica forma di caccia (appostamento fisso; nell'insieme delle altre forme - vagante) possono chiedere l’autorizzazione per l’esercizio della caccia da appostamento fisso per una durata pari al periodo di vigenza del Piano Faunistico Venatorio. Sono fissi gli appostamenti di caccia costituiti in legno o altro materiale esclusa la muratura con preparazione del sito, destinati all’esercizio venatorio per almeno un'intera stagione venatoria. Gli appostamenti fissi di caccia non sono soggetti alle prescrizioni normative previste dalla L.R. 34/1992 e non sono soggetti, altresì, al rilascio dei titoli abilitativi edilizi previsti dalle normative vigenti, purché abbiano le seguenti dimensioni: a) appostamento fisso alla minuta selvaggina, di norma collocato a terra, avente dimensioni non superiori a 9 mq; b) appostamento fisso per colombacci costituito da un capanno principale collocato a terra o su alberi o traliccio artificiale con dimensioni non superiori a 9 mq per ciascun capanno principale o secondario; c) appostamento fisso per palmipedi e trampolieri costituito da un capanno principale collocato in prossimità dell’acqua, sugli argini di uno specchio d’acqua o prato soggetto ad allagamento le cui dimensioni non possono superare i 20 mq; eventuali capanni secondari non possono superare la superficie di 5 mq ciascuno.


Autorizzazione per l’esercizio della pesca a pagamento nei laghetti di pesca


Sono laghetti di pesca gli specchi d'acqua in cui l'esercizio della pesca è consentito, con l'assenso del proprietario, nel rispetto delle norme della Legge Regionale 3 giugno 2003 n. 11 recante "Norme per l'incremento e la tutela della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne", fatta eccezione per le disposizioni concernenti i periodi di pesca, le misure ed il numero degli esemplari catturabili. Nei laghetti di pesca può altresì svolgersi l'attività di pesca a pagamento, previa autorizzazione della Regione.


Autorizzazione per la cattura temporanea e l'inanellamento di ornitofauna a scopo scientifico


Ai fini di studio e di ricerca scientifica la fauna selvatica può essere catturata temporaneamente e inanellata a norma dell’art. 22 comma 1 e 2 della L.R. n. 7/95, in particolare esemplari di mammiferi ed uccelli nonché le uova, i nidi e piccoli nati, sentito l’ Istituto Superiore per la protezione e ricerca Ambientale.


Autorizzazione per la messa in secca per entrata in alveo per lavori dei corsi d’acqua e bacini

Modulistica


Chi intende mettere in secca corsi d'acqua o bacini ovvero eseguire lavori nell'alveo dei corsi d'acqua che possono portare nocumento alla fauna ittica deve richiedere autorizzazione alla Regione Marche Settore Forestazione e Politiche Faunistico Venatorie – SDA AP/FM. Il settore opera per garantire la tutela dello stato dei luoghi, le misure da adottare per la salvaguardia, il recupero e l'immissione della fauna ittica in acque fluenti e gli eventuali obblighi per il successivo ripopolamento ittico a carico del richiedente. L'inizio dei lavori, autorizzati dal demanio idrico della Regione, è quindi subordinato al versamento di una somma a titolo cauzionale o alla prestazione d'idonea garanzia fideiussoria


Autorizzazione per svolgere attività agonistiche nelle acque interne


Per attività agonistiche s'intendono le competizioni svolte in campi di gara permanenti o temporanei a norma dei regolamenti nazionali ed internazionali approvati dal CONI, organizzate dalle associazioni piscatorie di cui all'articolo 5 della L.R. 11/2003 su autorizzazione della Regione. La Regione individua entro il 31 gennaio di ogni anno i tratti dei corsi d'acqua in cui possono impiantarsi campi temporanei di gara con esclusione di quelli particolarmente vocati alla riproduzione ittiogenica e, sulla base delle richieste pervenute entro lo stesso termine, rilascia le relative autorizzazioni.


Cessione degli anelli identificativi per richiami vivi


L’art. 32 comma 2 e 5 della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria” prevede che la Provincia (ora Regione) fornisce anelli inamovibili a richiami vivi o di cattura. Inoltre il regolamento regionale n. 42-96 “ Disciplina degli allevamenti di fauna selvatica, dei cani da caccia e della detenzione e l'uso dei richiami vivi, in attuazione degli articoli 23 e 32 della L.R. 5 gennaio 1995, n. 7.” prevede che la Provincia (ora Regione) fornisce contrassegni per i nidiacei per gli allevamenti a scopo amatoriale di fringillidi nei primi 10 giorni di vita; identica cosa per i nidiacei degli allevamenti a scopo di richiamo. Non da ultimo essendo possibile utilizzare quale richiami vivi le specie di anatidi, al fine epidemiologico e in base alle circolari del Ministero della salute sull’influenza aviaria, la Regione fornisce anelli idonei per l’identificazione di animali di allevamento e di richiamo per la specie degli ordini degli anseriformi e caradriformi ( ad es. anatre germanate). E' possibile inanellare anche animali feriti ai fini di richiamo art. 32 comma 5 della L.R. n. 7/95.


Concessione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica


Su istanza di parte vengono concesse agevolazioni fiscali per l’acquisto di carburante agricolo, previo esito positivo dell’istruttoria tecnicoamministrativa secondo quanto previsto dal DM n. 454/2001 e dalla normativa regionale di attuazione


Concessioni demaniali marittime per attività di acquacoltura e ricerca scientifica


Gestione del settore relativo all'attività di acquacoltura in zone del mare territoriale antistante la costa della Regione Marche.


Decisione su ricorso o diniego all'iscrizione nell'ambito territoriale di caccia per non residenti


Per l'iscrizione all'Ambito Territoriale di Caccia di residenza, il cacciatore presenta la relativa domanda al Comitato di Gestione dell'Ambito stesso utilizzando il modulo appositamente predisposto. Per l'iscrizione ad un ATC diverso da quello di residenza il cacciatore presenta la relativa domanda al Comitato di Gestione dell'A.T.C. di caccia prescelto entro il 15 giugno di ogni anno. In questo caso il mancato accoglimento della domanda deve essere motivato dal Comitato di Gestione dell'A.T.C. e comunicato all'interessato che, entro quindici giorni, può fare ricorso alla Regione nel caso di violazione dei criteri previsti all'art. 15 della L.R. 7/95. La Regione decide entro quarantacinque giorni. L'accoglimento del ricorso comporta, di diritto, l'iscrizione all'A.T.C. Nel caso che il diniego dell'iscrizione sia dovuto a indisponibilità di posti, il cacciatore ha diritto all'iscrizione all'A.T.C. di residenza


Indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica alla circolazione stradale


La Regione Marche con L.R. 29/12/2017 n. 39 (legge di stabilità 2018) ha introdotto il fondo regionale per l’indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica alla circolazione stradale. Con Deliberazione n. 461 del 09/04/2018 la Giunta Regionale Marche ha determinato le condizioni, i criteri e le modalità per accedere all’indennizzo per gli incidenti avvenuti a far data dal 1^ gennaio 2016. Si provvederà a corrispondere a chi è coinvolto in incidente stradale, con esemplare di fauna selvatica (esclusi quelli di cui alla l.r. 20.2.1995 n.17 (lupo, cani randagi ...) , il 60% della spesa risultante dalla fattura quietanzata, a conclusione dell'iter tecnico-amministrativo . Condizioni per accesso all’indennizzo: a) Solo danno materiale al veicolo; b) Solo per collisione; c) Sono esclusi dall'indennizzo gli incidenti avvenuti nelle aree affidate a soggetti diversi, quali le aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 ed alla legge regionale 28 aprile 1994, n.15


IRRORA

Sistema Informativo Autenticazione


applicativo per la taratura delle macchine irroratrici


Iscrizione aziende agrituristiche all'EROA (Elenco Regionale Operatori Agroturistici)


Il servizio erogato è volto a consentire l’iscrizione nell’ Elenco Regionale, previsto dall’art. 12 della L.R. 21/2011, a tutti gli imprenditori agricoli che intendano esercitare l’attività agrituristica nel territorio regionale.


Meteo Marche a cura del Servizio Agrometeo ASSAM


meteorologia


Osservatorio faunistico regionale


ELIMINATO COME DA NOTA Servizio Agricoltura


Pesca sportiva

Modulistica



QM - Si.Tra.

Sistema Informativo Autenticazione Modulistica


SITRA (Sistema Informativo Tracciabilità e Rintracciabilità prodotti Agroalimentari)


Rilascio della licenza per l’esercizio della pesca per acque interne


Ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 11 del 03/06/2003 l'esercizio della pesca nelle acque interne è subordinato al possesso di licenza di pesca di tipo A, B, C, valida su tutto il territorio nazionale. La licenza di tipo A e C ha validità sei anni dalla data del rilascio e non viene rilasciata dalla Provincia, la licenza di tipo B ha validità illimitata. Per i cittadini stranieri, la licenza di pesca di tipo D ha validità per tre mesi, è rilasciata dalla Regione ed è valida su tutto il territorio nazionale.


SIAR (Sistema Informativo Agricoltura Regionale)

Sistema Informativo Autenticazione Fed-Cohesion Modulistica


ACCESSIBILE con CNS e TS-CNS. SIAR Sistema Informativo Agricoltura Regionale - presentazione elettronica delle domande di agevolazione e di contributi nel comparto agricolo in risposta ai bandi attivi


Statistiche Agricoltura