Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca

mercoledì 18 novembre 2020  09:15 

Come noto a seguito delle misure restrittive previste dall’articolo 2 del DPCM 03 novembre 2020, nella regione Marche è intervenuto il divieto di “ogni spostamento ... in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune “.

In riferimento all’attività di ricerca e raccolta dei tartufi, il Servizio Politiche agroalimentari chiarisce che questa rientra tra le attività lavorative, sia nel caso in cui il raccoglitore sia titolare di P.IVA specifica (codice ATECO 02.30.00 “raccolta di prodotti non legnosi del bosco”), sia qualora lo stesso rientri nella casistica prevista dalla Risoluzione N.10/E dell’Agenzia delle Entrate del 13/02/2019 (raccolta occasionale di prodotti di cui alla classe ATECO 02.30.00). In entrambi i casi infatti i redditi derivanti dallo svolgimento dell’attività di raccolta sono soggetti ad imposizione fiscale.

In particolare nel caso specifico della raccolta occasionale, ossia quando i corrispettivi percepiti dalla vendita del prodotto non superano il limite annuo di 7mila euro, da parte di persone fisiche, il reddito è assoggettato ad una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali.

Pertanto si chiarisce che, fermo restando il rispetto di tutte le misure di prevenzione del contagio previste dalle norme sanitarie, è consentita la raccolta del tartufo anche al di fuori del proprio comune di residenza, domicilio o abitazione a condizione che il raccoglitore abbia sempre con sé:

  1. il tesserino di abilitazione alla cerca e raccolta dei tartufi in corso di validità;
  2. copia della ricevuta del versamento della tassa regionale dell’anno in corso;
  3. se non titolare di P.IVA specifica (codice ATECO 02.30.00 “raccolta di prodotti non legnosi del bosco”), copia dell’attestazione del versamento per sostituto di imposta entro i 7.000,00 euro del modello F24 così come previsto dalla Risoluzione N.10/E dell’Agenzia delle Entrate del 13/02/2019.

Resta inteso che la raccolta amatoriale o hobbistica dei tartufi, nonché quella dei funghi, può essere effettuata esclusivamente nel comune di residenza.