Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca

venerdì 26 gennaio 2024  10:32 

Secondo quanto previsto dall'art.1 comma 109 della legge n.311/2004 e dalla legge regionale n.5/2013 nonché dall'art. 11 punto 2 della DGR 61/2015, le imprese attive nei settori del commercio e della trasformazione dei tartufi hanno l’obbligo di comunicare annualmente alla Regione la quantità di prodotto commercializzato distinto per specie e la provenienza territoriale dello stesso, sulla base di risultanze contabili.

La comunicazione dei dati di cui sopra è effettuata entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento secondo il modello 1c) allegato alla DGR 61/2015.

Il modello 1c) è disponibile sul sito della Regione Marche alla pagina dedicata ai Tartufi.

La struttura delegata ad acquisire i dati di cui al precedente comma è la Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale della Giunta regionale.