In riferimento all’attività di ricerca e raccolta dei tartufi, il Servizio Politiche agroalimentari chiarisce che questa rientra tra le attività lavorative, sia nel caso in cui il raccoglitore sia titolare di P.IVA specifica (codice ATECO 02.30.00 “raccolta di prodotti non legnosi del bosco”), sia qualora lo stesso rientri nella casistica prevista dalla Risoluzione N.10/E dell’Agenzia delle Entrate del 13/02/2019 (raccolta occasionale di prodotti di cui alla classe ATECO 02.30.00). In entrambi i casi infatti i redditi derivanti dallo svolgimento dell’attività di raccolta sono soggetti ad imposizione fiscale.