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logo SisCoVi19Coronavirus Marche: SISCOVI19 - Piattaforma sanitaria integrata per l'emergenza Covid-19

 La Regione Marche sta realizzando una piattaforma sanitaria unitaria regionale a supporto dell'emergenza Covid-19, denominata SISCOVI19, onde consentire di gestire, in maniera condivisa, i flussi informativi verso l’ISS ed il trattamento dei dati personali e sanitari concernenti l’emergenza da parte di tutti i soggetti, ivi compresi, ai sensi dell’art.14 del d.l.n.14 del 09/03/2020, gli enti comunali, a cui sono attribuite funzioni e competenze al riguardo.
 

All'interno di questa piattaforma :

  • i Comuni, potranno accedere - filtrando per un periodo temporale prescelto - al report CohesionWorkPA – modulo COVID-19-COMUNI: soggetti sottoposti alla misura della quarantena presso il domicilio indicato ovvero risultati positivi al virus (ai sensi del DPCM 08/03/2020 e circolare DPC prot. n. 14171/2020, anche per effettuare controlli di sorveglianza).
    Di seguito il manuale operativo con le principali istruzioni per l'accesso da parte degli operatori comunali;
  • le Direzioni Sanitarie Ospedaliere, abilitate al sistema CohesionWorkPA - modulo Gestione Covid19, dovranno aggiornare i dati relativi ai pazienti ricoverati presso le singole strutture, ai fini della compilazione della segnalazione all’ISS (struttura ospedaliera, reparto ed altre informazioni relative alla degenza e agli esiti).
    Di seguito il manuale operativo con le principali istruzioni per l'accesso da parte degli operatori SSR;
  • i soggetti autorizzati, tra cui il GORES della Regione Marche e la P.F. dell’ ARS “Prevenzione e promozione della salute nei luoghi di vita e di lavoro per gli adempimenti”, potranno accedere per gli adempimenti di cui alla circolare n. 0001997-22/01/2020-DGPRE-DGPRE-P del Ministero della Salute e s.m.i..

Per operare nella nuova piattaforma web (raggiungibile all'indirizzo: https://cohesionworkpa.regione.marche.it/), ogni ente è tenuto a segnalare con urgenza gli utenti da abilitare, attraverso la seguente modulistica:

Gli utenti, una volta abilitati, potranno accedere al nuovo sistema utilizzando le proprie credenziali Cohesion. Il servizio di supporto è raggiungibile scrivendo a helpdesk.covid19@regione.marche.it.

Attenzione: le segnalazioni per i pazienti risultati positivi al nuovo corona-virus e sottoposti alle misure di isolamento domiciliare - art. 1 lettera c e art. 2 lettera z del DPCM 8/3/2020 - continueranno ad essere inserite dal personale dei Dipartimenti di Prevenzione ASUR nel sistema già in uso. Tali informazioni sono automaticamente acquisite dal nuovo sistema SISCOVI19 e sono rese disponibili ai vari soggetti, nel rispetto delle relative norme per la privacy e la protezione dei dati, per garantire la visibilità complessiva dei percorsi dei pazienti che dovessero essere trasferiti dal domicilio all’ospedale e viceversa.

ARS   Regione Marche - GORES   ASUR   AO Ospedali Riuniti Ancona   AO Marche Nord   INRCA   

giovedì 19 novembre 2020  18:24 

Il Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli ha emanato l'ordinanza n. 43 del 19 novembre 2020. L'ordinanza contiene disposizioni riguardanti l'uso delle mascherine, il divieto di assembramento, l'obbligo della distanza di sicurezza di almeno un metro tra le persone e l'uso dei dispositivi e dei protocolli di sicurezza. Il documento contiene inoltre disposizioni sul commercio, anche su aree pubbliche, sui distributori automatici, sulla vendita per asporto, e sugli impianti termici.

Scarica qui il testo integrale

Il presidente Francesco Acquaroli ha firmato l’ordinanza n.43 che disciplina norme anti-assembramento all’aperto, nei luoghi pubblici e privati ad uso pubblico, per il commercio, il commercio su aree pubbliche, la vendita d’asporto e le attività di ispezione degli impianti termici. Un provvedimento che si è chiuso con la collaborazione fattiva di Anci Marche, i Prefetti e le parti sociali, con le quali la Regione ha ritenuto indispensabile la concertazione per far sì che queste nuove disposizioni vengano rispettate e comunicate in maniera uniforme alla popolazione. Un provvedimento che intende riassumere e rafforzare, con la collaborazione di tutta la filiera istituzionale, misure indispensabili per la prevenzione al Covid-19 e per il contenimento del contagio.

L’ordinanza n.43 dispone che nel territorio regionale è fatto obbligo di rispettare rigorosamente il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, all’interno e nelle adiacenze di qualsiasi tipologia di attività e nelle aree pubbliche e private ad uso pubblico. È fatto obbligo di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e di utilizzare correttamente i dispositivi e i protocolli di sicurezza. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di evitare assembramenti e feste.

L’ordinanza entra in vigore dalle ore 00:00 del 21 novembre 2020 e può essere modificata o revocata in relazione all’andamento dell’indice di contagio (Rt) e della situazione epidemiologica complessiva. La violazione delle disposizioni comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 4 del d.l. 19/2020.

Uso della mascherina

L’uso della mascherina al di fuori dell’abitazione è sempre obbligatorio, con eccezione dei bambini con età inferiore a sei anni, dei soggetti che stanno svolgendo attività sportiva e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità; nel caso di momentaneo e motivato abbassamento della mascherina dovrà essere sempre assicurata una distanza interpersonale minima di un metro, salvo quanto disposto dai vigenti protocolli o da misure più restrittive.

Sospensione di alcune tipologie di insegnamento In attesa di ulteriori e specifiche indicazioni da parte del Comitato Tecnico Scientifico nazionale

Nelle scuole di primo ciclo scolastico (primarie e secondarie di primo grado) sono sospese le seguenti tipologie di insegnamento a rischio elevato: educazione fisica al chiuso se non è possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di due metri, lezioni di canto e lezioni di strumenti a fiato.

Disposizioni sul commercio

I clienti degli esercizi commerciali devono permanere il tempo minimo necessario per l’acquisto delle merci e devono essere sempre muniti di mascherina. È vietata dopo le ore 16 la consumazione di alimenti e bevande all’aperto su aree pubbliche o private aperte al pubblico. In ogni caso non è consentita la consumazione sul posto e nelle adiacenze dell’attività di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande. Gli esercenti delle grandi e medie strutture di vendita avranno cura di garantire un accesso della clientela ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, e tali da garantire ai clienti la possibilità di rispettare la distanza interpersonale minima di un metro. La vendita con consegna a domicilio è sempre consentita e fortemente raccomandata.

Commercio su aree pubbliche

Il mercato stabile e periodico che si tiene all’aperto è vietato solo nel caso in cui il Comune non applichi le disposizioni di cui al protocollo di sicurezza regionale, fermo restando il rispetto delle distanze interpersonali, del divieto di assembramento, dell’obbligo delle mascherine, nonché dell’accesso al banco da parte del cliente, che deve necessariamente avvenire uno alla volta e con il mantenimento della distanza di almeno un metro dall’altro cliente.

Distributori automatici

I distributori automatici h 24 di alimenti confezionati e bevande che affacciano sulla pubblica via, nonché quelli ubicati all’interno degli esercizi commerciali anche di tipo artigianale come definito dalle norme di settore, sono aperti dalle ore 5,00 fino alle ore 22,00 a condizione che si osservi il divieto di assembramento, il distanziamento interpersonale, l’uso della mascherina e che l’impresa provveda alla igienizzazione e alla sanificazione degli ambienti almeno due volte al giorno.

Vendita per asporto

La vendita da asporto è consentita anche senza prenotazione. L’ingresso e la permanenza nei locali da parte dei clienti è consentito esclusivamente per il tempo strettamente necessario a scegliere e acquistare i prodotti per asporto e sempre nel rispetto delle disposizioni contenute nei protocolli di sicurezza regionali. Resta fermo il divieto di assembramento e di consumo di alimenti e bevande in prossimità dei locali stessi.

Disposizioni sugli impianti termici

L’attività di ispezione degli impianti termici prevista dall'articolo 8 della l.r. 19/2015 è sospesa fino al 31 gennaio 2021, fatte salve eventuali situazioni di particolare pericolosità emerse dall’accertamento documentale dei rapporti di controllo dell’efficienza energetica. (Queste disposizioni producono effetti fino al termine previsto dal medesimo articolo e comunque cessano di avere efficacia al sopraggiungere di provvedimenti statali che stabiliscano disposizioni in materia per tutto il territorio nazionale).