Tab Html

Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca

Cooperazione

La Regione Marche con la legge 23 febbraio 2005, n. 7 “Promozione della cooperazione per lo sviluppo rurale” ha individuato le azioni volte a promuovere la cooperazione nell’ambito delle politiche di sviluppo rurale.

Una prima tipologia di interventi include l’utilizzo di specifici strumenti a favore della cooperazione nell’ambito dello sviluppo rurale e cioè il sostegno agli investimenti realizzati dalle società cooperative che operano nel settore agricolo, agroalimentare e forestale (art 4), la progettazione di studi finalizzati alla messa a punto di sistemi di valutazione della validità tecnico-economica dei progetti per i quali le cooperative operanti nel settore agroalimentare richiedono il finanziamento ad istituti bancari o creditizi (art. 5 comma 3) e il finanziamento di interventi di tipo trasversale finalizzati alla promozione della cooperazione e alla formazione e l’avvio di studi di fattibilità inerenti la fusione e aggregazione di cooperative (art. 6).

Una seconda tipologia di interventi prevede, per il raggiungimento delle finalità della legge, l’utilizzo di strumenti già esistenti come quello del Foncooper di cui al Titolo I della legge 27 febbraio 1985, n. 49 8art. 7) e dei consorzi fidi di cui all’articolo 7 della legge regionale 5/2003 (art. 5 comma 2).

Un’ultima tipologia di azioni invece definisce  alcuni requisiti minimi di priorità da accordare per l’accesso ai benefici previsti dalla normativa del settore agroalimentare. I criteri scelti dal legislatore sono quelli del superamento di un determinato valore del rapporto tra tasso di ricapitalizzazione mediante sottoscrizione delle quote da parte dei soci e valore degli investimenti e quello del rapporto tra valore della ricapitalizzazione e valore dell’investimento.

La legge viene attuata con una Delibera con cui la Giunta regionale (DGR) adotta il programma annuale con il quale vengono definiti i requisiti che devono possedere le cooperative agricole e le cooperative sociali per beneficiare degli interventi previsti dalla presente legge e le modalità di attuazione degli interventi stessi.

 

Il programma annuale 2014 è stato adottato con DGR 548 del 12/05/2014

Nel corso del 2015 la legge non è stata finanziata