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lunedì 9 novembre 2020  12:16 

DOMANDA:

 

In merito ai requisiti professionali per avviare un'attività di somministrazione di alimenti e bevande premesso che la norma stabilisce :

"di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese operanti nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione di alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti"

con quale livello di inquadramento un dipendente può essere considerato qualificato? il quarto o il quinto? Nel caso concreto una dipendete barista di 5 livello del c.c.n.l. del turismo, assunta con tale livello dal 05/09/2012 al 20/06/2020, vorrebbe intraprendere l'attività di somministrazione alimenti e bevande.

 

RISPOSTA

 

l’articolo 71, comma 6, lettera b) del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, stabilisce che il requisito professionale è riconosciuto a chi ha prestato la propria opera per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente presso imprese operanti nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande “… in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti …”.

 

Il dettato normativo richiede, pertanto, la specifica condizione di “dipendente qualificato” e per questo motivo sono riconosciuti validi i requisiti professionali di quei soggetti inquadrati almeno in quei livelli professionali, la cui rispettiva declaratoria richieda almeno il possesso di conoscenze specifiche e tecniche nello svolgimento di compiti operativi ed esecutivi.

 

Nello specifico, il Ministero rispondendo a vari quesiti posti in materia ha espressamente previsto che, con riguardo ai due contratti collettivi nazionali maggiormente significativi nell’ambito del settore terziario (c.c.n.l. terziario e turismo e pubblici esercizi), condizione indispensabile per il riconoscimento del possesso della qualificazione professionale in discorso l’inquadramento almeno al quarto livello.

 

Le “conoscenze specifiche e tecniche e le capacità tecnico-pratiche nello svolgimento di compiti operativi ed esecutivi”, che rendono un dipendente qualificato, non sono infatti riscontrabili nel c.c.n.l. del turismo e pubblici esercizi, al quinto livello di inquadramento.

 

Infatti, al quarto livello del c.c.n.l. del contratto del turismo e pubblici esercizi appartengono “i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite..”, mentre al quinto livello appartengono “i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro..”.

 

Come già sostenuto, il dipendente qualificato è colui che è in possesso di conoscenze specifiche nonché specialistiche nello svolgimento di compiti operativi ed esecutivi, condizione riscontrabile, ad avviso della scrivente, a partire dal quarto livello del ccnl in discorso.

Nel quinto livello del c.c.n.l. del contratto turismo e pubblici esercizi, detta specificità o specializzazione non è richiesta; per lo svolgimento di compiti esecutivi non è infatti necessaria una “specifica” preparazione.

 

Alla luce di quanto sopra, seguendo l’indicazione ministeriale, che ha competenza esclusiva in materia di requisiti professionali, si conferma il non possesso del requisito professionale necessario per iniziare l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.