Consigliera di Parità

Consigliere di parità

Le Consigliere di Parità

  • sono nominate a livello nazionale, regionale e provinciale in effettiva e supplente con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le Pari Opportunità; i decreti di nomina, cui va allegato il curriculum professionale della persona nominata, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficia
  • possiedono requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normative sulla parità e pari opportunità nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione.
  • svolgono funzioni di promozione e di controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e di non discriminazione tra donne e uomini nel lavoro. Nell'esercizio delle funzioni loro attribuite sono pubblici ufficiali ed hanno l'obbligo di segnalazione all'autorità giudiziaria dei reati di cui vengono a conoscenza per ragione del loro ufficio.

Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 242 del 16.12.2021 sono state nominate la Consigliera regionale di parità effettiva e la supplente.

Contatti

Email: consiglieradiparita@regione.marche.it
PEC: regione.marche.consiglieradiparita@emarche.it

Relazioni annuali sull'attività svolta dalle consigliere di parità

 

Le consigliere ed i consiglieri di parità, effettivi e supplenti, svolgono funzioni di promozione e controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e non discriminazione per donne e uomini nel lavoro.

Già prevista dall'art.10 della legge n. 125 del 1991 e da altre disposizioni precedenti, la figura è disciplinata dal Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 ed è istituita a livello nazionale (presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali), regionale e provinciale ( rispettivamente presso le Regioni e le Province). Consigliere e consiglieri di parità devono possedere requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normative sulla parità e pari opportunità nonché di mercato del lavoro. Il loro curriculum è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale insieme al decreto di nomina Nell'esercizio delle funzioni loro attribuite, consigliere e consiglieri di parità sono pubblici ufficiali ed hanno l'obbligo di segnalare all'autorità giudiziaria i reati di cui vengono a conoscenza. Rivestono, pertanto, una doppia funzione:

  • istituzionale, di vigilanza contro le discriminazioni e di promozione delle pari opportunità;
  • di autonomia funzionale rispetto agli enti di riferimento (Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, Regioni, Province).

Le consigliere ed i consiglieri di parità regionali e provinciali sono tenuti, a norma del D.Lgs. 198/2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna" a predisporre e presentare annualmente un rapporto sull'attività svolta. Tale rapporto deve essere inviato agli organi che ne hanno provveduto alla designazione. 

COMPITI E ATTIVITA'


Si occupano della trattazione dei casi di discriminazione di rilevanza regionale e provinciale, operando in sinergia con gli altri organi istituzionali preposti, sullo stesso territorio, alla tutela delle lavoratrici e dei lavoratori.
Svolgono, in particolare i seguenti compiti:
  1. rilevazione delle situazioni di squilibrio di genere, al fine di svolgere le funzioni promozionali e di garanzia contro le discriminazioni previste dalla legge 10 aprile 1991, n. 125;
  2. promozione di progetti di azioni positive, anche attraverso l'individuazione delle risorse comunitarie, nazionali e locali finalizzate allo scopo;
  3. promozione della coerenza della programmazione delle politiche di sviluppo territoriale rispetto agli indirizzi comunitari, nazionali e regionali in materia di pari opportunità;
  4. sostegno delle politiche attive del lavoro, comprese quelle formative, sotto il profilo della promozione e realizzazione di pari opportunità;
  5. promozione dell'attuazione delle politiche di pari opportunità da parte dei soggetti pubblici e privati che operano nel mercato del lavoro;
  6. collaborazione con le direzioni provinciali e regionali del lavoro al fine di individuare procedure efficaci di rilevazione delle violazioni alla normativa in materia di parità, pari opportunità e garanzia contro le discriminazioni, anche mediante la progettazione di appositi pacchetti formativi;
  7. diffusione della conoscenza e dello scambio di buone prassi e attività di informazione e formazione culturale sui problemi delle pari opportunità e sulle varie forme di discriminazioni;
  8. verifica dei risultati della realizzazione dei progetti di azioni positive previsti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125;
  9. collegamento e collaborazione con gli assessorati al lavoro degli enti locali e con organismi di parità degli enti locali.
  10. svolgono inchieste indipendenti in materia di discriminazioni sul lavoro e pubblica relazioni indipendenti e raccomandazioni in materia di discriminazioni sul lavoro
Le discriminazioni collettive sono di competenza della Consigliera di Parità nazionale (se ricadenti nel territorio nazionale) e della Consiglierà di Parità Regionale (se ricadenti nel territorio regionale) mentre le discriminazioni individuali vengono gestite dalle Consigliere di Parità competenti per il territorio lavorativo di riferimento. 
Ogni anno, entro il 31 dicembre, le Consigliere e i Consiglieri regionali e provinciali hanno l'obbligo di presentare - pena la decadenza del mandato - un rapporto sull'attività svolta a tutti gli organismi che hanno provveduto alla loro designazione.
Gli uffici delle Consigliere e dei Consiglieri regionali e provinciali sono collocati, per legge, rispettivamente presso le Regioni e le Province, che sono tenute a fornire il personale, la strumentazione e le attrezzature loro necessarie.

RAPPORTI CON ALTRI ORGANISMI/UFFICI E PARTECIPAZIONE ALLA LORO ATTIVITA'

La partecipazione all'attività di altri organismi/uffici che si occupano di altri ambiti e/o settori di attività, in primo luogo nel mondo del lavoro, rappresenta una caratteristica peculiare degli Organismi per le pari opportunità.
Una parte consistente dell'azione della consigliera si svolge nell'ambito dell'attività di altri organismi ed uffici ai quali partecipa.
In effetti, prima ancora che fosse connotata da compiti/funzioni propri, questa figura è stata individuata come “soggetto” immesso in un altro organismo.
Nel 1984, con la legge 833, la consigliera regionale è introdotta nella legislazione non in forma consueta (ad esempio: “E' nominata la consigliera…”, come fa la legge 125 per la consigliera provinciale), ma stabilendo che “Alle riunioni della Commissione Regionale per l'impiego, assistono, con facoltà di intervento, il capo dell'ispettorato regionale del lavoro e della massima occupazione, ed un membro designato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, con funzione di consigliere per l'attuazione dei principi di parità di trattamento tra uomo e donna in materia di lavoro”.
Uno stesso procedimento adopera la legge 56 del 1987 per istituire la consigliera nazionale.

COME VENGONO NOMINATE/I

Sono nominati con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro per le Pari Opportunità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle Regioni e dalle Province, sentite le commissioni tripartite, rispettivamente regionali e provinciali, di cui agli articoli 4 e 6 del D. lgs 469/1997.
Sono componenti a tutti gli effetti
  • delle commissioni regionali e provinciali tripartite,
  • delle commissioni di parità del corrispondente livello territoriale, ovvero di organismi diversamente denominati che svolgono funzioni analoghe.
Partecipano:
  • ai tavoli di partenariato locale
  • ed ai comitati di sorveglianza di cui al regolamento CE n. 1260/1999 del Consiglio.
Sono collegati e collaborano con
  • Assessorati al lavoro degli enti locali,
  • Organismi di parità degli enti locali.
Hanno rapporti con
  • soggetti che attuano azioni positive,
  • organismi che attuano la programmazione delle politiche di sviluppo territoriale,
  • organismi che attuano politiche attive del lavoro,
  • soggetti pubblici e privati che operano nel mercato del lavoro,
  • direzioni regionali e provinciali del lavoro.
Al fine di rafforzare le funzioni delle Consigliere e dei Consiglieri di parità, di consentire lo scambio d'informazioni e dati, esperienze e buone prassi e di accrescere l'efficacia della loro azione, è stata istituita la Rete nazionale delle Consigliere e dei Consiglieri di parità, coordinata dalla Consigliera nazionale.


 

Fondo per le politiche relative ai diritti e le pari opportunità

Pubblicato l'Avviso per la concessione di contributi per iniziative finalizzate alla promozione delle politiche di pari opportunità con cui il Dipartimento per le Pari Opportunità concede, nei limiti delle disponibilità di bilancio, un contributo finanziario a iniziative che assicurino la promozione delle politiche a favore delle pari opportunità di genere e dei diritti delle persone e delle pari opportunità per tutti.

Soggetti proponenti
Sono ammesse a finanziamento le iniziative promosse da soggetti pubblici o da persone giuridiche private intendendosi le associazioni, fondazioni e altre istituzioni  a carattere privato riconosciute ai sensi del DPR 10 febbraio 2000, n.361.

Per la sola tematica afferente il contrasto ai fenomeni di discriminazione, è ammessa la partecipazione anche delle associazioni, fondazioni o altre istituzioni a carattere privato non riconosciute come persone giuridiche, purché  iscritte nel “Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività  nel campo della lotta alle discriminazioni”

Scadenze:
per il 2012: 15 febbraio 2012, 15 maggio 2012, 15 agosto 2012.

Per approfondire 
Sito del Dipartimento delle Pari opportunità, alla pagina dove si possono trovare i moduli per la presentazione delle domande e tutte le informazioni necessarie

Finanziamento di progetti finalizzati alla conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare - Art.9 L. 53 2000

 

L´art. 9. della L. 8 marzo 2000, n. 53 modificato dall´Art. 38, della L. 18 giugno 2009, n. 69, promuove e incentiva azioni volte a conciliare tempi di vita e di lavoro. I progetti in favore di datori di lavoro privati, comprese le imprese collettive, iscritti in pubblici registri, di aziende sanitarie locali, di aziende ospedaliere e di aziende ospedaliere universitarie, che attuino accordi contrattuali, prevedono diverse tipologie di azioni positive.

Tipologie di azioni positive:

progetti articolati per consentire alle lavoratrici e ai lavoratori di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell´organizzazione del lavoro, quali part-time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, banca delle ore, orario flessibile in entrata o in uscita, sui turni e su sedi diverse, orario concentrato, con specifico interesse per i progetti che prevedano di applicare, in aggiunta alle misure di flessibilità, sistemi innovativi per la valutazione della prestazione e dei risultati;

programmi ed azioni volti a favorire il reinserimento delle lavoratrici e dei lavoratori dopo un periodo di congedo parentale o per motivi comunque legati ad esigenze di conciliazione;

progetti che, anche attraverso l´attivazione di reti tra enti territoriali, aziende e parti sociali, promuovano interventi e servizi innovativi in risposta alle esigenze di conciliazione dei lavoratori. Tali progetti possono essere presentati anche da consorzi o associazioni di imprese, ivi comprese quelle temporanee, costituite o costituende, che insistono sullo stesso territorio, e possono prevedere la partecipazione degli enti locali anche nell´ambito dei piani per l´armonizzazione dei tempi delle città.

Destinatari dei progetti:

Lavoratrici o lavoratori, inclusi i dirigenti, con figli minori, con priorità nel caso di disabilità ovvero di minori fino a dodici anni di età, o fino a quindici anni in caso di affidamento o di adozione, ovvero con a carico persone disabili o non autosufficienti, ovvero persone affette da documentata grave infermità.

Una quota delle risorse è, inoltre, impiegata per l´erogazione di contributi in favore di progetti che consentano ai titolari di impresa, ai lavoratori autonomi o ai liberi professionisti, per esigenze legate alla maternità o alla presenza di figli minori ovvero disabili, di avvalersi della collaborazione o sostituzione di soggetti in possesso dei necessari requisiti professionali.

COMUNICATO DELLA RETE DELLE CONSIGLIERE DI PARITA'
In merito alla progettazione di azioni per il finanziamento di cui all´art.9 della L.53/2000, in virtù di quanto affermato nella Guida alla compilazione del piano finanziario e della rendicontazione, si ricorda che i costi di consulenza debbono rispettare i limiti previsti per ogni macrovoce. Per la consulenza alla progettazione, sul territorio regionale, pare essere diffusa la consulenza "Salvo buon fine".
Presentazione delle richieste per il finanziamento delle azioni positive - Art. 44 D.Lgs. 198/2006

Il Comitato Nazionale di parità formula, entro il 31 maggio di ogni anno un Programma obiettivo nel quale vengono indicate le tipologie di progetti di azioni positive che intende promuovere, i soggetti ammessi per le singole tipologie ed i criteri di valutazione. Viene pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella Gazzetta Ufficiale.

Le modalità di presentazione della domanda ed erogazione dei contributi sono previste dal Decreto interministeriale 15 marzo 2001 - "Disciplina delle modalità di presentazione, valutazione e finanziamento dei progetti di azione positiva per la parità uomo-donna nel lavoro di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125" (pubblicato sulla G.U. del 9.6.2001 - Serie generale - n. 132) 

Termine di presentazione: 30 novembre di ogni anno

Riferimenti normativi

D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna" (Art. 44 "Finanziamento")

Decreto Interministeriale 15 marzo 2001 

"Disciplina delle modalità di presentazione, valutazione e finanziamento dei progetti di azione positiva per la parità uomo-donna nel lavoro di cui alla L. 125/1991"

Comitato unico di garanzia - C.U.G

Organismo, istituito dalla L.183/2010, che sostituisce nelle Pubbliche Amministrazioni i Comitati per le Pari Opportunità e i Comitati paritetici sul fenomeno del Mobbing, e ne assume tutte le competenze. Promuove il benessere organizzativo e contrasta ogni forma di discriminazione e di violenza morale e psichica dei lavoratori

 

Per la costituzione

Raccolta di strumenti normativi ed altri materiali utili per la costituzione ed il funzionamento dei comitati unici di garanzia:

 

Articolo 21 del Collegato Lavoro (L. 4 novembre 2010, n.183)
Istituisce l'organismo del Comitato Unico di Garanzia

 

Linee Guida per la costituzione dei Comitati Unici di Garanzia CUG  Rivolte alle amministrazioni, contengono delle indicazioni di carattere generale da declinare nelle singole organizzazioni secondo le specificità ed i contratti collettivi. Aggiornate a febbraio 2011.

 

Regolamento
Schema di regolamento tipo elaborato Gruppo di Monitoraggio, in collaborazione con il Dipartimento della Funzione Pubblica e pari Opportunità e con la Consigliera nazionale di parità. Si tratta di uno strumento di lavoro non vincolante che ogni comitato può adattare alle proprie esigenze.

Compiti e funzioni

Le consigliere e d i consiglieri hanno compiti di promozione, di diffusione  della conoscenza delle pari opportunità, di vigilanza e rilevazione di  situazioni di discriminazione basata sul sesso nel mondo del lavoro.

 

Nell’esercizio delle proprie funzioni  la/il consigliere di parità è un pubblico ufficiale ed ha l’obbligo di segnalazione all’autorità giudiziaria dei reati di cui viene a conoscenza (art. 13 D.Lgs. 198/2006).

E’ nominata/o a livello nazionale, regionale e provinciale, ai sensi dell’art. 12 del Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n 198 con decreto del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro per le Pari opportunità.

Dura in carica 4 anni e il suo mandato è rinnovabile per non più di 2 volte.

 

Perché rivolgersi alle Consigliere di Parità

Le consigliere di parità offrono un servizio di consulenza gratuito, riservato e per chi lo desidera anonimo a:

 

  • lavoratrici e lavoratori che hanno subito discriminazioni nell'accesso al lavoro o sul luogo di lavoro,  nello sviluppo della carriera, nel livello di retribuzione
  • lavoratrici e lavoratori che hanno avuto difficoltà a conciliare il lavoro con la maternità/paternità oppure con la cura di familiari
  • imprenditrici e imprenditori che vogliono promuovere azioni positive per realizzare le pari opportunità nella propria azienda anche attraverso progetti e finanziamenti
  • enti che devono costituire i Comitati Unici di Garanzia (CUG) e presentare il Piano di Azioni Positive