Sociale

Casa di Accoglienza

 

Case di Accoglienza (o Case Rifugio)
Nelle Marche, la normativa inerente le “strutture sociali” di cui alla LR n.20/2002 e al Regolamento regionale n.1/2004, ha individuato da tempo la tipologia “Casa per donne vittime di violenza o vittime della tratta a fine di sfruttamento sessuale”, fissando requisiti minimi strutturali, organizzativi e del personale. L’autorizzazione è di competenza comunale.

Attualmente risultano presenti, nel territorio regionale, 4 Case Rifugio (escludendo dal computo 6 Case per donne vittime della tratta che fruiscono  di  finanziamenti  diversi  da  quelli  della LR  n.32/2008 e del DPCM 24.07.2014), ubicate rispettivamente nella provincia di Ancona,  nella Provincia di Pesaro, nella Provincia di Macerata ed una nel territorio Fermano/Ascolano. 
A queste va aggiunta anche una “Casa di emergenza”, ubicata nel pesarese e gestita da un soggetto qualificato del privato sociale iscritto nel registro regionale, finanziata fino allo scorso novembre 2014 con le risorse rese disponibili dal Progetto “Co. Oper. Azione”. Il sostegno alla Casa di emergenza risulta inserito fra gli interventi ritenuti dalla Giunta “di rilievo ed interesse regionale” secondo le disposizioni della DGR n.1407/2014 -Azione n.3 Prevenzione ed innovazione: sostegno a progetti di rilievo ed interesse regionale, quale struttura di riferimento appunto “in emergenza” cui affidare la donna ed i suoi figli per alcuni giorni, mettendoli da subito in condizioni di sicurezza.

REQUISITI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI (art. 9 Intesa Stato-Regioni del 27.11.2014)

  • La Casa rifugio di seguito denominata “Casa”, corrisponde a casa di civile abitazione ovvero ad una struttura di comunità, articolata in locali idonei a garantire dignitosamente i servizi di accoglienza.
  • La Casa deve garantire l’anonimato e la riservatezza.
  • La Casa deve assicurare a titolo gratuito, alloggio e beni primari per la vita quotidiana alle donne che subiscono violenza e ai loro figli, salvaguardandone l’incolumità fisica e psichica, per i tempi previsti dal percorso personalizzato.
  • La Casa deve raccordarsi con i Centri antiviolenza e gli altri servizi presenti sul territorio al fine di garantire supporto psicologico, legale e sociale per le donne che hanno subito violenza e i loro figli.
  • La Casa deve fornire adeguati servizi educativi e di sostegno scolastico nei confronti dei figli minori delle donne che subiscono violenza.
  • La Casa deve assicurare personale, esclusivamente femminile, qualificati e stabile, adeguatamente formato sul tema della violenza di genere. 

FLUSSO INFORMATIVO (art.7 Intesa Stato-Regioni del 27.11.2014)
Le Case rifugio contribuiscono a svolgere attività di raccolta e analisi dei dati e di informazioni sul fenomeno della violenza, in linea con il Piano di azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, in collaborazione con le istituzioni locali.