Accesso Civico

ACCESSO CIVICO SEMPLICE

Che cos’è

Il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 ha previsto l’istituto dell’accesso civico, quale diritto di “chiunque”, di richiedere e ottenere documenti, informazioni e dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo.


 

ACCESSO GENERALIZZATO

Che cos’è

Con il d. lgs. 97/2016 l’accesso civico può esercitarsi anche per richiedere e ottenere dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria. Le Linee Guida dell’ANAC con la deliberazione n. 1309/2016 rinominano tale diritto come “accesso generalizzato” e forniscono indicazioni puntuali per la corretta attuazione di tale nuovo diritto che è ispirato ai princìpi del FOIA (Freedom Of Information Act) di derivazione statunitense.


 

REGISTRO DEGLI ACCESSI

 

MODALITA' PER L'ACCESSO CIVICO SEMPLICE

Come esercitare il diritto

La richiesta di accesso pubblico:

  • è riconosciuta a chiunque
  • gratuita
  • non deve essere motivata
  • deve identificare i dati, le informazioni o i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria
  • deve essere presentata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

 Come presentare l’istanza

L’istanza può essere presentata:

  • telematicamente, ma in tal caso è valida se :
    a) sottoscritta mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata;
    b) l’istante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi;
    c) sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d’identità;
    d) trasmesse dall’istante mediante la propria casella di posta elettronica certificata alla casella di posta certificata: regione.marche.ars@emarche.it
  • via posta ordinaria indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPC) dell' ARS - via Gentile da Fabriano, n. 3 - 60125 Ancona
  • direttamente all’ufficio protocollo del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) dell'ARS
Modulo per l’esercizio del diritto

Ricevuta la richiesta, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione e, in caso positivo, si provvede alla pubblicazione dei documenti o informazioni oggetto della richiesta nella sezione Amministrazione trasparente del portale dell'ARS, entro il termine di 30 giorni. Contestualmente dà comunicazione della avvenuta pubblicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.

MODALITA' PER L'ACCESSO GENERALIZZATO

 Come esercitare il diritto

La richiesta di accesso generalizzato può essere presentata alternativamente all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti (Contatti)

Come presentare l’istanza

L’istanza può essere presentata:

  • posta ordinaria;
  • posta elettronica;
  • posta certificata;
  • presentazione diretta all’ufficio

 Modulo per l’esercizio del diritto di accesso generalizzato

 Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
La procedura può prevedere il preventivo coinvolgimento di eventuali controinteressati e deve concludersi entro il termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, con provvedimento espresso e motivato e con trasmissione tempestiva dei dati o documenti all’interessato.
In caso di diniego totale o parziale o mancata risposta entro il termine di 30 giorni l’interessato può presentare una richiesta di riesame al RPCT, che decide con provvedimento motivato entro venti giorni.

Modulo per la richiesta di riesame in caso di diniego

L’interessato può altresì presentare ricorso al difensore civico che si pronuncia entro 30 giorni dalla presentazione. 
Se l’accesso è negato per la protezione di dati personali, il RPCT provvede sentito il Garante della privacy, che si pronuncia entro dieci giorni dalla richiesta. 
La richiesta di riesame al RPCT può essere presentata anche dai controinteressati nel caso di accoglimento della richiesta di accesso civico.

Modulo per la richiesta di riesame da parte del controinteressato

Contro la decisione dell’amministrazione regionale e dell’RPCT il richiedente può presentare ricorso al TAR ai sensi dell’art. 116 del d. lgs. 104/2010.

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pagina aggiornata al 29/06/2023
data ultima modifica della pagina 29/06/2023